Art. 2.

  Ai  fini  della  ricognizione  di  cui  al  precedente  art.  1  si
procedera' come segue per le varie componenti della dotazione:
    1) generi:
      a) verra'  effettuata  la  rilevazione  fisica  delle rimanenze
mediante  l'intervento  della  Guardia di finanza che, presso ciascun
magazzino, verifichera' le risultanze del modello U10/17;
      b) le  quantita',  suddivise per marca e tipologia di prodotto,
risultanti  dal  prospetto  di  cui  al precedente punto a), verranno
prese  in  carico  presso  ciascun  deposito  fiscale nel registro di
carico e scarico;
    2) disponibilita' di conto corrente:
      a) al  fine di quantificare la disponibilita' di conto corrente
verra'  compilato  il  modello  U109 ricostruendone la movimentazione
dall'ultimo  estratto  conto alla data di cui all'art. 1, non tenendo
conto degli eventuali errati accreditamenti;
      b) il  saldo risultante dalla verifica del modello U109, verra'
comunicato  dall'Ispettorato  compartimentale  alla  societa' Etinera
S.p.a  che provvedera' a contabilizzarlo con emissione di bolletta di
vendita  riferita  a  prodotti  nazionali di ordinario consumo, nella
quindicina relativa alla comunicazione stessa;
    3) fido:
      l'importo  del fido utilizzato, alla data indicata nell'art. 1,
verra'  contabilizzato, con emissione di bolletta di vendita riferita
a  prodotti  nazionali  di  ordinario  consumo  nella  la  quindicina
successiva alla data stessa, per i fidi settimanali e quindicinali, e
nella 2a quindicina per i fidi mensili;
    4) partite in sospeso:
      a) con provvedimento del competente Ispettorato compartimentale
dei monopoli di Stato verra' dato scarico contabile per le situazioni
che, ai sensi delle vigenti disposizioni, potranno essere definite;
      b) le   partite  in  sospeso,  derivanti  da  furti  e  rapine,
perpetrate  prima  del  31 dicembre  1998,  verranno  prese in carico
presso  il deposito fiscale ove ha avuto luogo l'evento o, in caso di
chiusura  del  magazzino vendita, presso il deposito fiscale primario
di  aggregazione,  nel  registro  delle  partite in sospeso dal quale
potranno essere scaricate, con o senza debito di imposta in relazione
alle  decisioni  della  Corte  dei  conti, solo a seguito di apposito
provvedimento  dell'Ispettorato  compartimentale.  A  tal  fine l'ETI
S.p.a. e' tenuta a corrispondere l'accisa dovuta in caso di eventuale
condanna  da  parte  della magistratura contabile. Fino a definizione
delle   decisioni   dell'organo  contabile  sara'  prestata  apposita
garanzia;
      c) per  le  partite  in  sospeso  derivanti  da  furti o rapine
verificatesi   dopo   la  citata  data  del  31 dicembre  1998  sara'
corrisposta  l'accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei
prodotti trafugati vigente all'atto dell'evento criminoso.