Art. 2. Ai fini della ricognizione di cui al precedente art. 1 si procedera' come segue per le varie componenti della dotazione: 1) generi: a) verra' effettuata la rilevazione fisica delle rimanenze mediante l'intervento della Guardia di finanza che, presso ciascun magazzino, verifichera' le risultanze del modello U10/17; b) le quantita', suddivise per marca e tipologia di prodotto, risultanti dal prospetto di cui al precedente punto a), verranno prese in carico presso ciascun deposito fiscale nel registro di carico e scarico; 2) disponibilita' di conto corrente: a) al fine di quantificare la disponibilita' di conto corrente verra' compilato il modello U109 ricostruendone la movimentazione dall'ultimo estratto conto alla data di cui all'art. 1, non tenendo conto degli eventuali errati accreditamenti; b) il saldo risultante dalla verifica del modello U109, verra' comunicato dall'Ispettorato compartimentale alla societa' Etinera S.p.a che provvedera' a contabilizzarlo con emissione di bolletta di vendita riferita a prodotti nazionali di ordinario consumo, nella quindicina relativa alla comunicazione stessa; 3) fido: l'importo del fido utilizzato, alla data indicata nell'art. 1, verra' contabilizzato, con emissione di bolletta di vendita riferita a prodotti nazionali di ordinario consumo nella la quindicina successiva alla data stessa, per i fidi settimanali e quindicinali, e nella 2a quindicina per i fidi mensili; 4) partite in sospeso: a) con provvedimento del competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato verra' dato scarico contabile per le situazioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, potranno essere definite; b) le partite in sospeso, derivanti da furti e rapine, perpetrate prima del 31 dicembre 1998, verranno prese in carico presso il deposito fiscale ove ha avuto luogo l'evento o, in caso di chiusura del magazzino vendita, presso il deposito fiscale primario di aggregazione, nel registro delle partite in sospeso dal quale potranno essere scaricate, con o senza debito di imposta in relazione alle decisioni della Corte dei conti, solo a seguito di apposito provvedimento dell'Ispettorato compartimentale. A tal fine l'ETI S.p.a. e' tenuta a corrispondere l'accisa dovuta in caso di eventuale condanna da parte della magistratura contabile. Fino a definizione delle decisioni dell'organo contabile sara' prestata apposita garanzia; c) per le partite in sospeso derivanti da furti o rapine verificatesi dopo la citata data del 31 dicembre 1998 sara' corrisposta l'accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti trafugati vigente all'atto dell'evento criminoso.