(all. 11 - art. 1)
                                                      ALLEGATO 11
                                                 (da pag.44 a pag.46)
               SCHEMA CAUZIONE BANCARIA PER RICHIESTA
                  ANTICIPO 50% DELL'AIUTO SPECIFICO
                                             All'AGEA Settore Tabacco
                                                    Via Palestro , 81
                                                                 ROMA
           , li'
                              PREMESSO
- che l'Associazione
con sede in                        (     ), Via/c.da
n.       CAP         , P. IVA
( di seguito denominata Contraente ), ha stipulato per il tabacco dei
gruppi  varietali  0  ,0  ,0  ,0  ,0    e 0   raccolto 200 , ai sensi
del  regolamento  CE  n. 2848/98, contratti di coltivazione, a fronte
dei  quali la quota parte valida e' determinata in Kg.
complessivi, cosi' di seguita distinta:
gruppo varietale 0   Kg.
gruppo varietale 0   Kg.
gruppo varietale 0   Kg.
gruppo varietale 0   Kg.
gruppo varietale 0   Kg.
gruppo varietale 0   Kg.
                                         Totale Kg.
-   che   a   norma  dell'art.  42,  del  Regolamento  CE  n.2848/98,
par.1,modificato  con regolamento CE n.1249/00, per la corresponsione
dell'anticipo, nella misura del 50%, dell'aiuto specifico, pari al 2%
del  valore  del premio attribuito al premio stesso, sul quantitativo
totale  di  Kg  .              ,  pari  alla  quota  parte valida, il
Contraente    deve   presentare   una   cauzione   pari   all'importo
dell'anticipo maggiorato del 15%, a garanzia:
a) della somma da anticipare e fino alla completa esecuzione di tutti
gli  adempimenti  previsti  dalla  vigente  normativa  comunitaria  e
nazionale;
b)  dell'eventuale  restituzione  dell'importo  anticipato e relativi
interessi  a  favore  del  FEAOG ove risultasse che il contraente non
aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto od in parte;
c)  del  rispetto  di  tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti
dalla  sopracitata normativa comunitaria e nazionale per aver diritto
al beneficio dell'aiuto specifico;
-  che  in  Contraente ha richiesto il pagamento dell'anticipo, nella
misura  del  50%,  pari al 2% del valore attribuito la premio stesso,
sul  peso  netto totale di Kg.         di tabacco greggio in foglia -
gruppi  varietali 0  ,0  ,0  ,0  ,0   e 0   corrispondente alla quota
parte valida;
-  che  detto  pagamento  di  Euro                    , anticipato e'
condizionato  alla  previa  costituzione  di  una  cauzione meditante
fideiussione bancaria di Euro                      , pari all'importo
dell'aiuto specifico richiesto maggiorato del 15%;
-  che  qualora  risulta  accertata  dagli  Organi  di  Controllo, da
Amministrazioni   Pubbliche   o   da  Corpi  di  Polizia  Giudiziaria
l'insussistenza  totale  e/o  parziale del diritto all'aiuto, l'AGEA,
deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti
ai  quantitativi  di  tabacco  per  i quali non e' stato riconosciuto
l'aiuto;
                            CIO' PREMESSO
L'Istituto  di  credito                                           (in
seguito   denominato  "Fideiussore"),  iscritto  nel  registro  delle
Societa'   di                  P.IVA                                -
Capitale      Sociale     £                       con     sede     in
                             a  mezzo  dei  sottoscritti  Funzionari:
                               ,   con   la   presente   dichiara  di
costituirsi,    come   in   effetti   si   costituisce,   fideiussore
nell'interesse di                         P. IVA                  con
sede                        residente   in                          ,
iscritta  nel registro delle (imprese)              al numero
(di   seguito   indicato   come   Contraente),  a  favore  dell'AGEA,
dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento
dell'obbligazione  di  restituzione  delle  somme  anticipate erogate
secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli
interessi  legali  decorrenti  nel  periodo  compreso  fra la data di
erogazione  e  quella  di  rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di
qualsiasi  natura  sopportati  dall'AGEA  in dipendenza del recupero,
secondo  le condizioni oltre specificate, fino alla concorrenza della
somma massima di Euro                    .
CONDIZIONI DELLA FIDEJUSSIONE BANCARIA:
A) Condizioni che regolano il rapporto tra Il Fideiussore e l'AGEA
Art.  1 - OGGETTO DELLA GARANZIA - il Fideiussore garantisce all'AGEA
per   il   periodo  indicato  all'art.  2  e  fino  alla  concorrenza
dell'importo assicurato:
1) la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate
al Contraente;
2) gli interessi maturati come previsti dalla normativa Comunitaria e
Nazionale;
3)  le  predette somme anticipate erogate, automaticamente, aumentate
degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di
erogazione  e  quella  di  rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di
qualsiasi natura sopportati dall'A.G.E.A. in dipendenza del recupero.
Art.2  -  DURATA  DELLA  GARANZIA  -  La  garanzia  prestata a favore
dell'AGEA,  ha  la  validita' di mesi 3 dalla data di emissione della
cauzione  ed  e' automaticamente rinnovata di tre mesi in tre mesi, a
meno  che  nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e
comunicata all'Associazione, la svincoli.
Art.  3  -  AVVISO  DI  SINISTRO  -  PAGAMENTO  - Qualora ricorrano i
presupposti per la restituzione da parte del Contraente dell'anticipo
,  l'AGEA,  con  lettera  raccomandata,  inviata  per  conoscenza  al
Fideiussore, invitera':
1)  il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di
quindici giorni;
2)  escutera'  le  somme,  anche parzialmente, facendone richiesta al
Fideiussore  mediante  raccomandata con ricevuta di ritorno trascorso
inutilmente  tale  termine,  senza che il contraente abbia dato prova
della restituzione delle somme richieste.
Il  pagamento  dell'importo  richiesto  da  AGEA sara' effettuato dal
Fideiussore   a   prima  richiesta  scritta,  in  modo  automatico  e
incondizionato,  entro  e  non  oltre  15  giorni  dalla ricezione di
questa,  senza  possibilita'  per  il  Fideiussore di opporre ad AGEA
alcuna   eccezione,  in  particolare  relativamente  alla  validita',
all'efficacia  ed  alle  vicende  del  rapporto  da  cui  e' derivata
l'erogazione    dell'anticipo    citato    nelle    premesse,   anche
nell'eventualita'  di  opposizione proposta dal contraente o da altri
soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel
frattempo  sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure
concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche in caso di mancato
pagamento  dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie
da parte del Contraente.
Art.  4  - RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE - La presente garanzia
viene  rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva
escussione  di  cui  all'art.  1944  del  codice  civile, e di quanto
contemplato agli artt.1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il
Fideiussore  rimane  obbligato  in  solido  con  il  Contraente  fino
all'estinzione  del  credito garantito, nonche' con espressa rinuncia
ad  opporre  eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 cod. civ. per
quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente
abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.
Art.  5  -  FORO  COMPETENTE  - In caso di controversia fra AGEA e il
Fideiussore, il foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.
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