(all. 13 - art. 1)
                                                     ALLEGATO 13
                                               (da pag. 50 a pag. 52)
          SCHEMA nazionale; CAUZIONE BANCARIA PER RICHIESTA
               ANTICIPO DELLLA PARTE FISSA DEL PREMIO
                                             All'AGEA Settore Tabacco
                                                    Via Palestro , 81
                                                                 ROMA
                              PREMESSO
- che l'Associazione e/o singolo produttore non associato
             con sede in                 (     ), Via/c. da
                 n. CAP        , P.IVA                          - (in
seguito denominato Contraente), ha stipulato per il raccolto 200 , ai
sensi  del  Reg.to  CE che l'Associazione n.2848/98 del 22.12.1998 un
contratto   di   coltivazione   con   l'Impresa   di   trasformazione

P.  IVA                 , per un quantitativo totale, pari alla quota
parte  valida,  di  Kg.                 di tabacco greggio in foglia,
gruppo di varieta' 0  ;
-  che  a  norma  dell'art.  19  del  precitato  Regolamento,  per la
corresponsione  dell'anticipo  della  parte fissa del premio, pari al
100%   del   valore   Euro/Kg.   attribuito  al  premio  stesso,  sul
quantitativo totale di Kg., pari alla quota parte valida contrattata,
al  netto  del  quantitativo  attribuito  al  riporto  di tabacco del
raccolto  200 ,  il  contraente  deve  presentare  una  cauzione pari
all'importo dell'anticipo maggiorato del 15%, a garanzia:
-  a)  della  somma  da anticipare e fino alla completa esecuzione di
tutti  gli adempimenti previsti dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale;
-  b)  dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato e relativi
interessi  a  favore  del  FEOGA ove risultasse che il contraente non
aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
-  c)  del rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti
dalla  precitata  normativa comunitaria e nazionale per avere diritto
al beneficio del premio comunitario;
-  che  il  contraente  ha  chiesto  con domanda in data           il
pagamento  dell'anticipo  della  parte fissa del premio, pari al 100%
del  valore attribuito al premio stesso, su Kg.            , al netto
del  quantitativo di tabacco oggetto di riporto dal raccolto 200 , di
tabacco  greggio  in  foglia - gruppo di varieta' 0  , corrispondente
alle  consegne di tabacco prevedibili nel magazzino di trasformazione
sito   in               Via/c.da                     dell'Impresa  di
trasformazione                           ,      pari      a      Euro
                     ;
-  che  detto  pagamento  di  Euro                   -, anticipato e'
condizionato  alla  previa  costituzione  di  una  cauzione  mediante
garanzia  bancaria  di  Euro                 ,  pari  all'importo del
premio richiesto maggiorato del 115%;
-  che  qualora  risulti  accertata  dagli  organi  di  Controllo, da
Amministrazioni   Pubbliche   o   da  Corpi  di  Polizia  Giudiziaria
l'insussistenza  totale  e/o  parziale del diritto all'aiuto, l'AGEA,
deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti
ai  quantitativi  di  tabacco  per  i quali non e' stato riconosciuto
l'aiuto;
                            CIO' PREMESSO
L'Istituto  di  credito                                           (in
seguito   denominato  "Fideiussore"),  iscritto  nel  registro  delle
Societa'  di         P.IVA                                -  Capitale
Sociale  £.              con  sede  in                              a
mezzo             dei             sottoscritti            Funzionari:
                                       ,  con la presente dichiara di
costituirsi,    come   in   effetti   si   costituisce,   fideiussore
nell'interesse  di                   P. IVA                  con sede
                residente  in                          , iscritta nel
registro  delle  (imprese)              al numero         (di seguito
indicato  come  Contraente), a favore dell'AGEA, dichiarandosi con il
Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di
restituzione  delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto
in   premessa,   automaticamente  aumentate  degli  interessi  legali
decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di
rimborso,   oltre   imposte,  tasse  ed  oneri  di  qualsiasi  natura
sopportati   dall'AGEA   in   dipendenza  del  recupero,  secondo  le
condizioni  oltre  specificate,  fino  alla  concorrenza  della somma
massima di L.                   .
CONDIZIONI DELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA:
D) Condizioni che regolano il rapporto tra Il Fideiussore e l'AGEA
Art.  1 - OGGETTO DELLA GARANZIA - il Fideiussore garantisce all'AGEA
per   il   periodo  indicato  all'art.  2  e  fino  alla  concorrenza
dell'importo assicurato:
1) la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate
al Contraente;
2) gli interessi maturati come previsti dalla normativa Comunitaria e
Nazionale;
3)  le  predette somme anticipate erogate, automaticamente, aumentate
degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di
erogazione  e  quella  di  rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di
qualsiasi natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero.
Art.2  -  DURATA  DELLA  GARANZIA  -  La  garanzia  prestata a favore
dell'A.G.E.A.,  ha  la  validita'  di  mesi 3 dalla data di emissione
della cauzione
ed  e'  automaticamente rinnovata di tre mesi in tre mesi, a meno che
nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata
all'Associazione, la svincoli.
Art.  3  -  AVVISO  DI  SINISTRO  -  PAGAMENTO  - Qualora ricorrano i
presupposti per la restituzione da parte del Contraente dell'anticipo
,  l'A.G.E.A..  , con lettera raccomandata, inviata per conoscenza al
Fideiussore, invitera':
1)  il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di
quindici giorni;
2)  escutera'  le  somme,  anche parzialmente, facendone richiesta al
Fideiussore  mediante  raccomandata con ricevuta di ritorno trascorso
inutilmente  tale  termine,  senza che il contraente abbia dato prova
della restituzione delle somme richieste.
Il  pagamento  dell'importo  richiesto  da  AGEA sara' effettuato dal
Fideiussore   a   prima  richiesta  scritta,  in  modo  automatico  e
incondizionato,  entro  e  non  oltre  15  giorni  dalla ricezione di
questa,  senza  possibilita'  per  il  Fideiussore di opporre ad AGEA
alcuna   eccezione,  in  particolare  relativamente  alla  validita',
all'efficacia  ed  alle  vicende  del  rapporto  da  cui  e' derivata
l'erogazione    dell'anticipo    citato    nelle    premesse,   anche
nell'eventualita'  di  opposizione proposta dal contraente o da altri
soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel
frattempo  sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure
concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche in caso di mancato
pagamento  dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie
da parte del Contraente.
Art.  4  - RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE - La presente garanzia
viene  rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva
escussione  di  cui  all'art.  1944  del  codice  civile, e di quanto
contemplato agli artt.1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il
Fideiussore  rimane  obbligato  in  solido  con  il  Contraente  fino
all'estinzione  del  credito garantito, nonche' con espressa rinuncia
ad  opporre  eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 cod. civ. per
quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente
abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.
Art.  5  -  FORO  COMPETENTE  - In caso di controversia fra AGEA e il
Fideiussore, il foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.
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