ALLEGATO 14 (da pag. 53 a pag. 55) SCHEMA POLIZZA FIDEIUSSORIA PER RICHIESTA ANTICIPO DELLA PARTE FISSA DEL PREMIO All'AGEA Settore Tabacco Via Palestro , 81 Roma PREMESSO - che l'Associazione e/o singolo produttore non associato con sede in ( ), Via/cda n. CAP , P.IVA - (in seguito denominato Contraente), ha stipulato per il raccolto 200 , ai sensi del Reg.to CE n.2848/98 del 22.12.1998 un contratto di coltivazione con l'Impresa di trasformazione P. IVA , per un quantitativo totale, pari alla quota parte valida, di Kg. di tabacco greggio in foglia, gruppo di varieta' 0 ; - che a norma dell'art. 19 del precitato Regolamento, per la corresponsione dell'anticipo della parte fissa del premio, pari al 100% del valore Euro/Kg. attribuito al premio stesso, sul quantitativo totale di Kg., pari alla quota parte valida contrattata, al netto del quantitativo attribuito al riporto di tabacco del raccolto 200 , il contraente deve presentare una cauzione pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 15%, a garanzia: - a) della somma da anticipare e fino alla completa esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale; - b) dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato e relativi interessi a favore del FEOGA ove risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte; - c) del rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti dalla precitata normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio del premio comunitario; - che il contraente ha chiesto con domanda in data il pagamento dell'anticipo della parte fissa del premio, pari al 100% del valore attribuito al premio stesso, su Kg. , al netto del quantitativo di tabacco oggetto di riporto dal raccolto 200 , di tabacco greggio in foglia - gruppo di varieta' 0 , - corrispondente alle consegne di tabacco prevedibili nel magazzino di trasformazione sito in Via/c.da dell'Impresa di trasformazione , pari a Euro ; - che detto pagamento di Euro -, anticipato e' condizionato alla previa costituzione di una cauzione mediante polizza fideiussoria di Euro , pari all'importo del premio richiesto maggiorato del 115%; - che qualora risulti accertata dagli organi di Controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria l'insussistenza totale e/o parziale del diritto all'aiuto, l'A.G.E.A, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti ai quantitativi di tabacco per i quali non e' stato riconosciuto l'aiuto; CIO' PREMESSO La Compagnia d'Assicurazione (in seguito denominato "Fideiussore"), iscritto nel registro delle Societa' di P.IVA - Capitale Sociale Euro con sede in a mezzo dei sottoscritti Funzionari: , con la presente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse di P. IVA con sede residente in , iscritta nel registro delle (imprese) al numero (di seguito indicato come Contraente), a favore dell'A.G.E.A., dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla concorrenza della somma massima di Euro . CONDIZIONI POLIZZA FIDEIUSSORIA: E) Condizioni che regolano il rapporto tra Il Fideiussore e l'AGEA. Art. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA - il Fideiussore garantisce all'AGEA per il periodo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato: 4) la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate al Contraente; 5) gli interessi maturati come previsti dalla normativa Comunitaria e Nazionale; 6) le predette somme anticipate erogate, automaticamente, aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e 7) quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero. Art.2 - DURATA DELLA GARANZIA - La garanzia prestata a favore dell'AGEA, ha la validita' di mesi 3 dalla data di emissione della cauzione ed e' automaticamente rinnovata di tre mesi in tre mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata all'Associazione, la svincoli. Art. 3 - AVVISO DI SINISTRO - PAGAMENTO - Qualora ricorrano i presupposti per la restituzione da parte del Contraente dell'anticipo , l'AGEA, con lettera raccomandata, inviata per conoscenza al Fideiussore, invitera': 3) il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di quindici giorni; 4) escutera' le somme, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno trascorso inutilmente tale termine, senza che il contraente abbia dato prova della restituzione delle somme richieste. Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sara' effettuato dal Fideiussore a prima richiesta scritta, in modo automatico e incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilita' per il Fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validita', all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui e' derivata l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche in caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente. Art. 4 - RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE - La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli artt.1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimane obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonche' con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA. Art. 5 - FORO COMPETENTE - In caso di controversia fra AGEA e il Fideiussore, il foro competente sara' esclusivamente quello di Roma. FIRMA