IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione

   Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n.    223,   relativo   alla   classificazione,   all'imballaggio   e
all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

   Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
"l'attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari";

   Vista  la  circolare n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel S.O.
G.U.  n.  145  del  23  giugno 1995, concernente "Aspetti applicativi
delle   nuove   norme   in  materia  di  autorizzazione  di  prodotti
fitosanitari";

   Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, recante
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",
nonchÕ le successive modifiche ed integrazioni;

   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   "Regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti";

   Visti  i  provvedimenti  con i quali sono stati registrati, a nome
delle imprese indicate, i prodotti fitosanitari riportati in allegato
al presente decreto;

   Visto  il decreto ministeriale 10 aprile 2000 di recepimento delle
direttive   98/73/CE   e   98/98/CE   recanti,   rispettivamente,  il
ventiquattresimo  e  il  venticinquesimo  adeguamento della direttiva
67/548/CEE, decreto ministeriale che attribuisce alle sostanze attive
thiram  e  ziram  la  frase  di  rischio R40 "possibilitA' di effetti
irreversibili";

   Considerto  che  i  prodotti  fitosanitari  a  base delle sostanze
attive  thiram  e  ziram,  sulla  base delle pia recenti acquisizioni
scientifiche non hanno mostrato significativa attivitA' mutagena;

   Vista  la  direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001 che recepisce il
XXVIII  adeguamento  della direttiva 67/548/CEE, che attribuisce alle
sostanze attive thiram e ziram frasi di rischio diverse dalla R40;

   Rilevato  che  la  Commissione  consultiva  di cui all'art. 20 del
D.L.vo  17  marzo  1995,  n. 194, nella seduta dell'11 aprile 2001 ha
espresso  parere  favorevole  alla  non  attribuzione  della frase di
rischio  R40  ai  formulati  contenenti  le  sostanze attive thiran e
ziram;

   Rilevato  che  le formulazioni dei prodotti fitosanitari citati in
allegato,  a base delle sostanze attive thiram e ziram, contengono la
frase di rischio R40 e che tale frase deve pertanto essere eliminata;

   Considerato  che  le  imprese  interessate sono state invitate con
lettera datata 31 ottobre 2001 ad inoltrare al Ministero della salute
le  domande con le proposte per la riclassificazione, unitamente alle
etichette modificate, secondo la nuova classificazione tossicologica;

   Viste  le  note con le quali le imprese hanno inviato al Ministero
della salute le etichette adeguate alla nuova classificazione;

                              Decreta:

   1.  E'  autorizzato,  per  i  prodotti  fitosanitari contenenti le
sostanze  attive  thiram  e ziram, elencati nell'allegato al presente
decreto,  l'adeguamento delle rispettive etichette con l'eliminazione
della frase di rischio R40 "possibilitA' di effetti irreversibili".

   2. Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le
etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari devono essere
posti in commercio.

   3. Per lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari aventi
le  etichette  non  riclassificate O' concesso un periodo di tempo di
mesi dodici dalla pubblicazione del presente decreto.

   4.  Il  presente decreto sarA' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana e avrA' valore di notifica amministrativa
per le imprese interessate.

   Roma, 29 marzo 2002

                                     Il direttore generale: Marabelli