Le istruzioni di vigilanza in materia di emissione e offerta in Italia di valori mobiliari individuano le caratteristiche dei titoli da considerare "standard" (cfr. riquadri I e II delle istruzioni di vigilanza di cui al titolo IX, capitolo 1, della circolare n. 229 del 21 aprile 1999). Per tali valori mobiliari gli operatori possono procedete al collocamento degli strumenti sul mercato interno senza effettuare la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia a condizione che l'importo delle operazioni non superi - su base annua - la soglia di 50 milioni di euro ovvero di 150 milioni di euro in caso di titoli quotati o destinati alla quotazione su mercati regolamentati. Inoltre, i soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite emissione o offerta in Italia di valori mobiliari (intermediari del mercato mobiliare, Stati sovrani qualificati, organismi internazionali a cui l'Italia partecipa in qualita' di Stato membro e societa' quotate in mercati regolamentati di Stati qualificati) possono effettuare in autonomia l'emissione o l'offerta in Italia di strumenti "standard" per un importo non superiore a 250 milioni di euro a valere su una comunicazione cumulativa inviata alla Banca d'Italia. Cio' premesso, considerato che alcune fattispecie esaminate dalla Banca d'Italia hanno ormai consolidato le loro caratteristiche e la loro presenza sul mercato interno, si ritiene opportuno estendere l'applicazione della disciplina prevista per i titoli "standard" ad alcune particolari tipologie di strumenti finanziari (attualmente non incluse nei citati riquadri I e II) per la cui descrizione si rinvia all'allegato. Tale estensione della disciplina sui titoli "standard" trova immediata applicazione.