Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate (( dal 1 luglio 2002 )) fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate (( dal 1 luglio 2002 )) fino al 31 dicembre 2002. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate (( dal 1 luglio 2002 )) fino al 31 dicembre 2002. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate (( dal 1 luglio 2002 )) fino al 31 dicembre 2002. (( 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalita'. anche per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono cosi' rideterminati: a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 e' fissata con riferimento al 30 giugno 2002; b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002; c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1 gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003. )) 5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". (( 5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48; in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni, l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di collaudo, e' pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso legale. )) 6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore della presente legge" )) sono sostituite dalle seguenti: (( "il 30 settembre 2002" )). Entro quest'ultimo termine e' data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000. 7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002. (( 7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2002". 7-ter. All'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003". ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302: "Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura: a)- c) (Omissis); d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione: 1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri; 2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri; 3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: 3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi; 3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi; 4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: 4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi; 4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi; e)-f) (Omissis). 2. - 5. (Omissis).". - Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1 ed 1-bis, 2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 1, e 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante "Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi I.V.A., sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2002, n. 16, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2002, n. 49: "Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002. 1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 1-ter. - 1-quater. (Omissis)". "Art. 2 (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale e imposta di consumo sul gas metano per usi civili) - 1. Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002. 1-bis. (Omissis)". "Art. 3 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali) - 1. Le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002. 1-bis. (Omissis)". "Art. 4 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica e disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002. 1-bis. (Omissis)". "Art. 5 (Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001. 2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresi', ai seguenti soggetti: a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta. 4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. 5. (Omissis).". - Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, recante "Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 2001, n. 228, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 novembre 2001, n. 418, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2001, n. 279: "Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno". "Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto". "Art. 6 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito." - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'I.N.P.S., gia' maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2005 sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal fine l'I.N.P.S. si avvale di uno o piu' consulenti con comprovata esperienza tecnico-economica scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. L'I.N.P.S. si avvale altresi' di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'I.N.P.S., riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti. 2. - 19. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante "Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., nonche' di societa' per la gestione dei rimborsi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1999, n. 210 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5 novembre 1999, n. 402, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1999, n. 261: "Art. 52 (Interventi vari). - 1. - 47. (Omissis). 48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 del Ministro delle finanze, e successivi, che, chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potra' intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori. La richiesta di proroga, gia' formulata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato. 48. - 88. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 128, comma 6, cosi' come modificato dalla presente legge, nonche' il testo dell'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302: "Art. 128 (Disposizioni in materia di credito agrario). - 1-5 (Omissis). 6. Entro il 30 settembre 2002, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo". "Art. 145 (Altri interventi). - 1-61 (Omissis). 62. Ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato art. 29 e' da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con proprio decreto, alle opportune integrazioni del decreto 22 settembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari. 63-99 (Omissis).". - Si riporta il testo dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante "Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2001, n. 213: "2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall'art. 9 della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno. 3. Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali trasmettono, alle regioni di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.". - Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, cosi' come modificato dalla presente legge: "1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002.". - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziari 2002)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, cosi' come modificato dalla presente legge: "8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui (all'art. 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'art. 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in societa' di capitali, ai sensi dell'art. 115 del citato testo unico.".