Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dall'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
in caratteri corsivi.

   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
              Proroghe di termini in materia di accise
                      e in materia finanziaria

  1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1, lettera d), della
legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  prorogate  da  ultimo,  fino  al
30 giugno  2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n.  452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n.  16,  sono ulteriormente prorogate (( dal 1 luglio 2002 )) fino al
31 dicembre  2002.  La  disposizione contenuta nell'articolo 1, comma
1-bis,  del  decreto-legge  28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino
al 31 dicembre 2002.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4  del decreto-legge 1
ottobre  2001,  n.  356,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
30 novembre  2001,  n.  418,  prorogate  da ultimo, fino al 30 giugno
2002,  con  l'articolo  2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono  ulteriormente  prorogate  ((  dal  1  luglio  2002  ))  fino al
31 dicembre 2002.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5  del decreto-legge 1
ottobre  2001,  n.  356,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
30 novembre  2001,  n.  418,  prorogate  da ultimo, fino al 30 giugno
2002,  con  l'articolo  3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono  ulteriormente  prorogate  ((  dal  1  luglio  2002  ))  fino al
31 dicembre 2002.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  del decreto-legge 1
ottobre  2001,  n.  356,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
30 novembre  2001,  n.  418,  prorogate  da ultimo, fino al 30 giugno
2002,  con  l'articolo  4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono  ulteriormente  prorogate  ((  dal  1  luglio  2002  ))  fino al
31 dicembre 2002.
((  4-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5
del   decreto-legge   28  dicembre  2001,  n.  452,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con
le  medesime  modalita'. anche per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31
dicembre  2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali
contenuti nel predetto articolo 5 sono cosi' rideterminati:
    a) la  riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo
5  del  predetto  decreto-legge  n.  452  del  2001  e'  fissata  con
riferimento al 30 giugno 2002;
    b) il  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001
deve  essere  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio
2003,  per  il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo
riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;
    c) la  domanda  di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del
predetto  decreto-legge  n.  452  del  2001  deve essere presentata a
decorrere dal 1 gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003. ))
  5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  modificato  dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999,
n.  308,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999,
n. 402, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005".
((  5-bis.  Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52,
comma  48,  della  legge  28  dicembre  2001, n. 448, deve intendersi
ulteriormente  prorogato di dieci giorni successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge
n.  448  del  2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini
del  rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine
originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48;
in  mancanza,  si intendono automaticamente decaduti con subentro del
soggetto  in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di
assegnazione.  Entro  i  successivi  dieci  giorni, l'Amministrazione
Autonoma  dei  monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In
caso  di  esito  positivo,  il pagamento della somma di cui al citato
articolo  52,  comma 48,  calcolata  fino  alla data della domanda di
collaudo, e' pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi,
ovvero  in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al
tasso legale. ))
  6.  Nell'articolo  128,  comma  6, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  le  parole: "sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge"  ))  sono  sostituite  dalle seguenti: (( "il
30 settembre  2002" )). Entro quest'ultimo termine e' data attuazione
al   provvedimento  emanato  in  applicazione  del  disposto  di  cui
all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.
  7.  Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002,
i  termini  previsti  dall'articolo  8,  commi 2 e 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  2 maggio  2001, n. 345, concernenti la
trasmissione  dei  programmi  dettagliati  degli  interventi previsti
dagli  articoli 9  e  15  della  legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono
differiti al 10 agosto 2002.
((  7-bis.  All'articolo  138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  le  parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 15 dicembre 2002".
  7-ter.  All'articolo  35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.
488,  le  parole:  "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2003". ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  24,  comma 1,
          lettera  d),  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria  2001)",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
          302:
              "Art.  24  (Riduzione  delle  aliquote delle accise sui
          prodotti  petroliferi).  -  1.  Al  fine  di  compensare le
          variazioni  dell'incidenza  sui prezzi al consumo derivanti
          dall'andamento  dei  prezzi  internazionali del petrolio, a
          decorrere  dal  1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
          aliquote  di  accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
          stabilite nella sottoindicata misura:
                a)- c) (Omissis);
                d) emulsioni  stabilizzate  di  oli  da gas ovvero di
          olio  combustibile  denso  con  acqua  contenuta  in misura
          variabile   dal   12  al  15  per  cento  in  peso,  idonee
          all'impiego nella carburazione e nella combustione:
                  1)  emulsione con oli da gas usata come carburante:
          lire 474.693 per mille litri;
                  2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
          per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
                  3) emulsione con olio combustibile denso usata come
          combustibile per riscaldamento:
                    3.1)  con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
          mille chilogrammi;
                    3.2)  con  olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
          mille chilogrammi;
                  4)  emulsione  con  olio combustibile denso per uso
          industriale:
                    4.1)  con  olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
          mille chilogrammi;
                    4.2)  con  olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
          mille chilogrammi;
                e)-f) (Omissis).
                  2. - 5. (Omissis).".
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 1, commi 1 ed
          1-bis,  2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 1, e 5, commi da 1
          a  4,  del  decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante
          "Disposizioni  urgenti  in  tema  di accise, di gasolio per
          autotrazione,  di  smaltimento  di  oli  usati, di giochi e
          scommesse,  nonche'  sui rimborsi I.V.A., sulla pubblicita'
          effettuata  con  veicoli,  sulle contabilita' speciali, sui
          generi  di  monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
          sulla  giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
          nazionale  della riscossione dei tributi e su contributi ad
          enti  ed associazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 dicembre  2001,  n.  301  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dall'art.   1,   comma   1,   della  legge
          27 febbraio   2002,   n.   16,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 febbraio 2002, n. 49:
              "Art.  1  (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di accisa
          sulle  emulsioni  stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1,
          lettera  d),  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, sono
          prorogate fino al 30 giugno 2002.
              1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino
          alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni
          stabilizzate  di  oli  da  gas  ovvero di olio combustibile
          denso  con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15
          per  cento  in  peso, prodotte dal medesimo soggetto che le
          utilizza   per  gli  usi  di  trazione  e  di  combustione,
          limitatamente  ai  quantitativi  necessari al fabbisogno di
          tale   soggetto,   purche'  tali  emulsioni  presentino  le
          caratteristiche  di  cui  all'art. 12, comma 3, della legge
          23 dicembre 1999, n. 488.
              1-ter. - 1-quater. (Omissis)".
              "Art.   2  (Aliquota  di  accisa  sul  gas  metano  per
          combustione  per  uso  industriale e imposta di consumo sul
          gas  metano  per  usi  civili)  - 1. Le disposizioni di cui
          all'art.  4  del  decreto-legge  1  ottobre  2001,  n. 356,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
              1-bis. (Omissis)".
              "Art.  3  (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
          nelle   zone   montane  ed  in  altri  specifici  territori
          nazionali)  -  1.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 5 del
          decreto-legge  1  ottobre  2001,  n.  356,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 30 novembre 2001, n. 418, sono
          prorogate fino al 30 giugno 2002.
              1-bis. (Omissis)".
              "Art.  4 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
          alimentate  con  biomassa  ovvero  con energia geotermica e
          disposizioni   concernenti   l'esenzione   dall'accisa  sul
          biodiesel).  -  1.  Le  disposizioni  di cui all'art. 6 del
          decreto-legge  1  ottobre  2001,  n.  356,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 30 novembre 2001, n. 418, sono
          prorogate fino al 30 giugno 2002.
              1-bis. (Omissis)".
              "Art.  5  (Agevolazione  sul  gasolio  per autotrazione
          impiegato  dagli autotrasportatori). - 1. A decorrere dal 1
          gennaio  2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista
          nell'allegato   I   al   testo   unico  delle  disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi,  e  relative  sanzioni penali e amministrative, di
          cui  al  decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504, e
          successive  modificazioni,  per il gasolio per autotrazione
          utilizzato  dagli esercenti le attivita' di trasporto merci
          con  veicoli  di  massa massima complessiva superiore a 3,5
          tonnellate   e'   ridotta   della  misura  determinata  con
          riferimento al 31 dicembre 2001.
              2.  La  riduzione  prevista  al  comma  1  si  applica,
          altresi', ai seguenti soggetti:
                a) agli  enti  pubblici  ed  alle  imprese  pubbliche
          locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
          legislativo  19 novembre  1997,  n.  422,  e relative leggi
          regionali di attuazione;
                b) alle  imprese  esercenti autoservizi di competenza
          statale,  regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
          1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del consiglio
          del  16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
          decreto legislativo n. 422 del 1997;
                c) agli   enti  pubblici  e  alle  imprese  esercenti
          trasporti  a  fune  in  servizio  pubblico per trasporto di
          persone.
              3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
          luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo
          dal  1  gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui
          al  comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo
          di   vendita  al  consumo  del  gasolio  per  autotrazione,
          rilevato  settimanalmente  dal  Ministero  delle  attivita'
          produttive,  purche' e nei limiti in cui lo scostamento del
          medesimo   prezzo  che  risulti  alla  fine  del  semestre,
          rispetto   al   prezzo   rilevato   nella  prima  settimana
          di gennaio  2002, superi mediamente il 10 per cento in piu'
          o  in  meno  dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il
          medesimo  decreto vengono, altresi', stabilite le modalita'
          per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
              4.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
          mediante  la  compensazione  di cui all'art. 17 del decreto
          legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni,  i destinatari del beneficio di cui ai commi
          1  e  2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002,
          apposita  dichiarazione  ai  competenti uffici dell'agenzia
          delle  dogane,  secondo  le  modalita'  e  con  gli effetti
          previsti     dal     regolamento     recante     disciplina
          dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli  esercenti  le
          attivita'  di  trasporto  merci,  emanato  con  decreto del
          Presidente  della  Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.     5.
          (Omissis).".
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 4, 5 e 6 del
          decreto-legge  1  ottobre 2001, n. 356, recante "Interventi
          in  materia di accise sui prodotti petroliferi", pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  1  ottobre  2001,  n.  228,  e
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
          1,  della  legge 30 novembre 2001, n. 418, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2001, n. 279:
              "Art.   4  (Aliquota  di  accisa  sul  gas  metano  per
          combustione  per  uso  industriale). - 1. A decorrere dal 1
          ottobre  2001  e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas
          metano,  prevista  nell'allegato  I  al  testo  unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative,  emanato con decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
          per  cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
          esclusi,  con  consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
          anno".
              "Art.  5  (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
          nelle   zone   montane  ed  in  altri  specifici  territori
          nazionali).  -  1.  Per  il  periodo  dal 1 ottobre 2001 al
          31 dicembre  2001,  l'ammontare  della  riduzione minima di
          costo  prevista  dall'art.  8,  comma 10, lettera c), della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
          e'  aumentato  di  lire  50 per litro di gasolio usato come
          combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
          di gas di petrolio liquefatto".
              "Art.  6 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
          alimentate  con  biomassa ovvero con energia geotermica). -
          1.  Per  il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001,
          l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta
          prevista  dall'art.  8,  comma  10, lettera f), della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448, e successive modificazioni, e'
          aumentato  di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore
          fornito."
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 13, comma 1, della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
          pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre 1998, n. 302, cosi'
          come da ultimo modificato dalla presente legge:
              "Art.  13  (Cessione  e  cartolarizzazione  dei crediti
          I.N.P.S.). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 del
          decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  i
          crediti   contributivi,  ivi  compresi  gli  accessori  per
          interessi,  le sanzioni e le somme aggiuntive come definite
          all'art.  1,  commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre
          1996,   n.   662,   e   successive  modificazioni,  vantati
          dall'I.N.P.S.,  gia' maturati e quelli che matureranno sino
          al 31 dicembre 2005 sono ceduti a titolo oneroso, in massa,
          anche  al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal
          fine  l'I.N.P.S.  si  avvale  di  uno o piu' consulenti con
          comprovata    esperienza   tecnico-economica   scelti   con
          l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica secondo procedure competitive tra
          primarie  banche  italiane  ed estere. L'I.N.P.S. si avvale
          altresi'   di  un  consulente  terzo  per  il  monitoraggio
          dell'operazione    di    cartolarizzazione,    scelto   con
          l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica secondo procedure competitive. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  sulla  base  di  apposita  relazione presentata
          dall'I.N.P.S.,  riferisce  al  Parlamento  ogni sei mesi, a
          decorrere  dalla data di costituzione della societa' di cui
          al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti.
              2. - 19. (Omissis).".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 52, comma 48, della
          legge  28 dicembre  2001, n. 448, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2002)", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   29 dicembre   2001,  n.  301,  come  modificato
          dall'art.  1  del  decreto-legge  6 settembre 1999, n. 308,
          recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di cessione e
          cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., nonche' di societa'
          per  la  gestione  dei rimborsi", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  7 settembre  1999, n. 210 e convertito in legge,
          con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge
          5 novembre   1999,   n.   402,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 novembre 1999, n. 261:
              "Art. 52 (Interventi vari). - 1. - 47. (Omissis).
              48.  I  soggetti  indicati  nel decreto direttoriale 11
          luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del
          16 luglio  2001,  e  risultati  assegnatari per il rilascio
          delle concessioni di cui al decreto ministeriale 31 gennaio
          2000,  n. 29 del Ministro delle finanze, e successivi, che,
          chiedano  la  proroga  del  termine  per  la  richiesta  di
          collaudo  di  cui  al citato decreto direttoriale 11 luglio
          2001   ai   fini  del  completamento  dei  lavori,  possono
          ottenerla  dall'amministrazione  concedente  per un periodo
          massimo   di  novanta  giorni,  decorrente  dalla  data  di
          scadenza del predetto termine e dietro pagamento, in favore
          dell'erario,  di  una  penale  di  1.000 euro al giorno, da
          computare  fino  alla  data  della  successiva richiesta di
          collaudo.  La  proroga  potra' intervenire solo nel caso di
          comprovato inizio dei lavori. La richiesta di proroga, gia'
          formulata  prima  della  data  di  entrata  in vigore della
          presente   legge,   deve  essere  espressamente  confermata
          dall'interessato.     48. - 88. (Omissis).".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 128, comma 6, cosi'
          come  modificato  dalla  presente  legge,  nonche' il testo
          dell'art.  145,  comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388,  recante  "Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2001)",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre
          2000, n. 302:
              "Art. 128 (Disposizioni in materia di credito agrario).
          - 1-5 (Omissis).
              6.  Entro il 30 settembre 2002, il Ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, di concerto
          con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana
          con  proprio  decreto  le  norme di attuazione del presente
          articolo".
              "Art. 145 (Altri interventi). - 1-61 (Omissis).
              62.  Ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge
          13 maggio  1999,  n.  133, il tasso effettivo globale medio
          per  le  medesime  operazioni  di cui al comma 1 del citato
          art.  29  e'  da intendersi come il tasso effettivo globale
          medio  dei  mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  provvede,  con  proprio  decreto, alle opportune
          integrazioni  del  decreto  22 settembre 1998, del Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre
          1998,  recante  classificazione delle operazioni creditizie
          per  categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi
          effettivi   globali   medi   praticati  dagli  intermediari
          finanziari.
              63-99 (Omissis).".
              -  Si  riporta  il  testo dall'art. 8, commi 2 e 3, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
          345,   recante   "Regolamento  di  attuazione  della  legge
          15 dicembre  1999,  n.  482,  recante norme di tutela delle
          minoranze linguistiche storiche", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 13 settembre 2001, n. 213:
              "2.  Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
          non  economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il
          termine   perentorio  del  30 giugno  di  ogni  anno,  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
          gli   affari  regionali,  un  programma  dettagliato  degli
          interventi  relativi  agli adempimenti previsti dall'art. 9
          della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.
              3. Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende
          sanitarie  locali trasmettono, alle regioni di cui al comma
          4,  entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno,
          un  programma  dettagliato  degli  interventi relativi agli
          adempimenti    previsti    dalla    legge,    quantificando
          contestualmente il fabbisogno.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 138, comma 1, della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  29 dicembre  2000, n. 302, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "1.  I  soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
          1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
          Siracusa,   individuati  ai  sensi  dell'art.  3  dell'O.M.
          21 dicembre   1990,  n.  2057,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  299  del  24 dicembre  1990, destinatari dei
          provvedimenti  agevolativi  in  materia di versamento delle
          somme  dovute  a  titolo  di  tributi e contributi, possono
          regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990,
          1991  e  1992,  versando  l'ammontare  dovuto  per  ciascun
          tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
          eseguiti  a  titolo  di  capitale ed interessi, entro il 15
          dicembre 2002.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 35, comma 8, della
          legge  28 dicembre  2001, n. 448, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziari 2002)", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  29 dicembre  2001, n. 301, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "8.   Gli   enti   locali,  entro  il  30 giugno  2003,
          trasformano  le  aziende  speciali  e  i  consorzi  di  cui
          (all'art.  31,  comma  8,  del citato testo unico di cui al
          decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  che gestiscono i
          servizi  di cui al comma 1 dell'art. 113 del medesimo testo
          unico,  come  sostituito dal comma 1 del presente articolo,
          in  societa' di capitali, ai sensi dell'art. 115 del citato
          testo unico.".