Art. 10.
       Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate

  1.  All'articolo  8  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Agevolazione per gli
investimenti nelle aree svantaggiate";
    b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
  "1. Alle imprese che operano nei settori delle attivita' estrattive
e  manifatturiere,  dei  servizi,  del  turismo, del commercio, delle
costruzioni,  della  produzione e distribuzione di energia elettrica,
vapore  ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca
e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce
la  Comunita'  europea,  e  successive (( modificazioni, )) che, fino
alla  chiusura  del  periodo  di  imposta  in  corso alla data del 31
dicembre  2006,  effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili
((  alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e
c),  del  citato  Trattato, )) individuate dalla Carta italiana degli
aiuti  a  finalita' regionale per il periodo 2000-2006, e' attribuito
un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di
spesa  pari  a  870  milioni  di  euro  per l'anno 2002 e pari a 1740
milioni  di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. (( Ai fini
dell'individuazione dei predetti settori si rinvia alla disciplina di
attuazione  delle  agevolazioni  di  cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488. )) Per le aree ammissibili ((
alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a)
e  c),  )) il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle
intensita'  di  aiuto  previste  dalla  Carta  italiana degli aiuti a
finalita'  regionale  per  il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta
non  e'  cumulabile  con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o
con  altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono
del credito di imposta.
  1-bis.  Per  fruire  del  contributo  le  imprese inoltrano, in via
telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate
un'istanza   contenente  gli  elementi  identificativi  dell'impresa,
l'ammontare  complessivo  dei  nuovi  investimenti  e la ripartizione
regionale  degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di disconoscimento
del   beneficio,  ad  avviare  la  realizzazione  degli  investimenti
successivamente  alla  data di presentazione della medesima istanza e
comunque entro sei mesi dalla predetta data.
((  1-ter.  L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con
procedura   automatizzata,  certificazione  della  data  di  avvenuta
presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis
dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle
domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento
dei  fondi  stanziati  e,  tra queste, a quelle delle piccole e medie
imprese,  come  definite  dall'allegato I  del  regolamento  (CE)  n.
70/2001  della  Commissione,  del  12 gennaio 2001, e successivamente
secondo  l'ordine  di  presentazione,  alle  altre domande. L'Agenzia
delle  entrate  comunica in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione  delle  domande,  il  diniego  del  contributo  per  la
mancanza  di  uno  degli  elementi  di cui al comma 1-bis, ovvero per
l'esaurimento  dei  fondi  stanziati.  ))  Il  beneficio  si  intende
concesso  decorsi  (( 30 giorni )) dalla presentazione dell'istanza e
senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.
  1-quater.  Entro  il  secondo mese successivo alla data di chiusura
dell'esercizio  in cui e' presentata l'istanza di cui al comma 1-bis,
le  imprese  trasmettono  in  via  telematica, al centro operativo di
Pescara  dell'Agenzia  delle  entrate una dichiarazione contenente il
settore   di   appartenenza,   l'ammontare   dei  nuovi  investimenti
effettuati   alla   predetta   data   suddivisi  per  area  regionale
interessata,  l'ammontare  del contributo utilizzato in compensazione
alla medesima data e il limite di intensita' di aiuto utilizzabile.
  1-quinquies.  Con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei
dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
  1-sexies.  Per le modalita' delle trasmissioni telematiche previste
dal   presente   articolo  si  applicano  le  disposizioni  contenute
nell'articolo  3  del  regolamento  ((  di  cui  al  ))  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito
dall'articolo 3   del  regolamento  ((  di  cui  al  ))  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.";
((    1-septies.  L'Agenzia  delle entrate provvede a pubblicare, con
cadenza  semestrale,  sul  proprio  sito  Internet,  il  numero delle
istanze   pervenute,  l'ammontare  totale  dei  contributi  concessi,
nonche' quello delle risorse finanziarie residue. ))
    c) il comma 3 e' abrogato.
  2.  L'articolo  5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e'
abrogato.
((  3.  Le  disposizioni  di  cui  alle  lettere a) e b) del comma 1,
nonche'   del  comma 2,  si  applicano  agli  investimenti  per  cui,
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
conversione del presente decreto, risulta presentata l'istanza di cui
al  comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e  per  i  quali  si  verificano  gli  eventi di cui all'articolo 75,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per
le   prestazioni   di   servizi   per   le   quali  vengono  previsti
contrattualmente  stati di avanzamento dei lavori, viene accettato il
primo  stato  di  avanzamento  dei lavori. Per gli investimenti per i
quali  il  contratto  risulta  concluso  entro  la data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto si applicano
le  disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con
la  medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75,
comma 2,  ovvero  l'accettazione  del  primo stato di avanzamento dei
lavori  si  verificano successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. ))
  4.  Gli  stanziamenti  autorizzati  dalla  tabella D della legge 23
dicembre  2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208,
sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le
risorse  preordinate  al  finanziamento  del credito di imposta dalla
delibera  CIPE  n.  48 del 4 aprile 2001 (( pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, )) sono ridotte di pari importo.
Una  quota  delle  stesse  risorse,  pari a 1.760 milioni di euro, e'
versata,   nell'ultimo   bimestre  dell'anno  2003,  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnata  nell'esercizio 2004
all'unita'  previsionale  di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" -
capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:
    a) quanto  a  870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni
di  euro  per  l'anno 2003, a valere sulle risorse preordinate per le
medesime  finalita'  ed  iscritte  sull'unita'  previsionale  di base
6.1.2.7  " (( Devoluzione )) di proventi" - capitolo 3860 dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    b)  quanto  a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni
di   euro  per  il  2004,  mediante  utilizzo  delle  risorse  resesi
disponibili  dalla  riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma  4.  Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo
11,  comma  3,  lettera  f),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2001)",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  8  (Agevolazione per gli investimenti nelle aree
          svantaggiate).  -  1.  Alle imprese che operano nei settori
          delle  attivita'  estrattive e manifatturiere, dei servizi,
          del   turismo,  del  commercio,  delle  costruzioni,  della
          produzione  e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
          acqua  calda, della trasformazione dei prodotti della pesca
          e  dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che
          istituisce    la    Comunita'    europea,    e   successive
          modificazioni,  che,  fino  alla  chiusura  del  periodo di
          imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano
          nuovi  investimenti  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe
          previste  dall'art.  87,  paragrafo 3, lettere a) e c), del
          citato  Trattato,  individuate  dalla  Carta italiana degli
          aiuti  a  finalita'  regionale per il periodo 2000-2006, e'
          attribuito  un contributo nella forma di credito di imposta
          nei  limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per
          l'anno  2002  e  pari  a  1740 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  dal  2003 al 2006. Ai fini dell'individuazione
          dei   predetti   settori,  si  rinvia  alla  disciplina  di
          attuazione  delle  agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2,
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le
          aree  ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87,
          paragrafo  3,  lettere a) e c), il credito compete entro la
          misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto previste
          dalla  Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per
          il   periodo   2000-2006.   Il  credito  d'imposta  non  e'
          cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o
          con  altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che
          fruiscono del credito di imposta.
              1-bis.  Per fruire del contributo le imprese inoltrano,
          in   via   telematica,   al  Centro  operativo  di  Pescara
          dell'Agenzia   delle   entrate  un'istanza  contenente  gli
          elementi     identificativi    dell'impresa,    l'ammontare
          complessivo   dei  nuovi  investimenti  e  la  ripartizione
          regionale  degli  stessi, nonche' successivamente alla data
          di  presentazione  della  medesima istanza e comunque entro
          sei mesi dalla predetta data.
              1-ter.   L'Agenzia   delle  entrate  rilascia,  in  via
          telematica  e  con  procedura automatizzata, certificazione
          della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina
          le  istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo
          l'ordine   cronologico   di   presentazione,  alle  domande
          presentate   nell'anno   precedente   e   non  accolte  per
          esaurimento  dei  fondi  stanziati  e, tra queste, a quelle
          delle  piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
          I  del  regolamento  (CE) n. 70/2001 della Commissione, del
          12 gennaio  2001,  e  successivamente,  secondo l'ordine di
          presentazione,  alle altre domande. L'Agenzia delle entrate
          comunica  in  via  telematica,  entro  trenta  giorni dalla
          presentazione  delle domande, il diniego del contributo per
          la  mancanza  di  uno degli elementi di cui al comma 1-bis,
          ovvero  per  l'esaurimento dei fondi stanziati Il beneficio
          si   intende   concesso   decorsi   trenta   giorni   dalla
          presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego
          da parte dell'Agenzia delle entrate.
              1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di
          chiusura  dell'esercizio  in cui e' presentata l'istanza di
          cui   al   comma  1-bis,  le  imprese  trasmettono  in  via
          telematica,  al  Centro  operativo  di Pescara dell'Agenzia
          delle  entrate  una  dichiarazione contenente il settore di
          appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati
          alla   predetta   data   suddivisi   per   area   regionale
          interessata,   l'ammontare  del  contributo  utilizzato  in
          compensazione  alla medesima data e il limite di intensita'
          di aiuto utilizzabile.
              1-quinquies.    Con    provvedimento    del   direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabilite le specifiche
          tecniche  per  la  trasmissione dei dati di cui ai commi 1,
          1-bis, 1-ter e 1-quater.
              1-sexies.   Per   le   modalita'   delle   trasmissioni
          telematiche  previste dal presente articolo si applicano le
          disposizioni  contenute  nell'art. 3 del regolamento di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n.  322, come sostituito dall'art. 3 del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,
          n. 435.
              1-septies.   L'Agenzia   delle   entrate   provvede   a
          pubblicare,   con  cadenza  semestrale,  sul  proprio  sito
          Internet,  il  numero  delle istanze pervenute, l'ammontare
          totale   dei  contributi  concessi,  nonche'  quello  delle
          risorse finanziarie residue.
              2.  Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni
          di  beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e
          macchine   ordinarie   di  ufficio"  di  cui  alla  tabella
          approvata  con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle
          finanze  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale   n.  27  del  2  febbraio  1989,  concernente  i
          "coefficienti   di  ammortamento",  destinati  a  strutture
          produttive  gia'  esistenti  o che vengono impiantate nelle
          aree  territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro
          costo  complessivo  eccedente  le cessioni e le dismissioni
          effettuate  nonche'  gli  ammortamenti  dedotti nel periodo
          d'imposta,  relativi  a  beni  d'investimento  della stessa
          struttura  produttiva.  Sono  esclusi  gli ammortamenti dei
          beni   che   formano  oggetto  dell'investimento  agevolato
          effettuati  nel  periodo  d'imposta  della  loro entrata in
          funzione.   Per   gli   investimenti   effettuati  mediante
          contratti  di  locazione  finanziaria,  si  assume il costo
          sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo
          non  comprende  le  spese  di  manutenzione.  Per le grandi
          imprese,   come   definite   ai   sensi   della   normativa
          comunitaria,  gli  investimenti  in  beni  immateriali sono
          agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli
          altri investimenti agevolati.
              3. (Abrogato).
              4.   All'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          18 dicembre  1997,  n.  466,  sono  aggiunte,  in  fine, le
          seguenti  parole:  "differenziabile in funzione del settore
          di attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche' della
          localizzazione".
              5.  Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai
          nuovi  investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e
          va  indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso
          non  concorre  alla  formazione  del reddito ne' della base
          imponibile    dell'imposta    regionale   sulle   attivita'
          produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art.
          63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione,
          ai  sensi  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
          decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
              6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita'
          che  riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti
          a   discipline   comunitarie  specifiche,  ivi  inclusa  la
          disciplina   multisettoriale   dei   grandi   progetti,  e'
          riconosciuto  nel  rispetto  delle condizioni sostanziali e
          procedurali  definite dalle predette discipline dell'Unione
          europea  e  previa  autorizzazione  della Commissione delle
          Comunita'   europee.   Il   Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato  procede  all'inoltro  alla
          Commissione  della  richiesta di preventiva autorizzazione,
          ove  prescritta,  nonche'  al  controllo del rispetto delle
          norme    sostanziali    e   procedurali   della   normativa
          comunitaria.
              7.  Se  i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
          funzione  entro  il  secondo periodo d'imposta successivo a
          quello  della  loro  acquisizione o ultimazione, il credito
          d'imposta  e'  rideterminato  escludendo dagli investimenti
          agevolati  il  costo  dei  beni non entrati in funzione. Se
          entro  il  quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
          quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
          a  terzi,  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa   ovvero   destinati  a  strutture  produttive
          diverse  da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
          il  credito  d'imposta  e'  rideterminato  escludendo dagli
          investimenti  agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
          periodo  di  imposta  in cui si verifica una delle predette
          ipotesi  vengono  acquisiti  beni della stessa categoria di
          quelli  agevolati,  il  credito  d'imposta e' rideterminato
          escludendo  il  costo  non  ammortizzato degli investimenti
          agevolati  per  la  parte  che  eccede  i costi delle nuove
          acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
          le  disposizioni precedenti si applicano anche se non viene
          esercitato  il  riscatto.  Il  minore credito d'imposta che
          deriva  dall'applicazione  del  presente  comma  e' versato
          entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
          redditi   dovuta   per  il  periodo  d'imposta  in  cui  si
          verificano le ipotesi ivi indicate.
              7-bis.   Con   decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e Bolzano, sono definite le tipologie di
          investimento  per  le  imprese  agricole e per quelle della
          prima  trasformazione  e  commercializzazione  ammesse agli
          aiuti,  in  osservanza  di  quanto  previsto  dal  piano di
          sviluppo  rurale  di  cui  al  citato  regolamento  (CE) n.
          1257/1999  e  di  quanto  previsto dall'art. 17 del decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
              8.  Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze,
          di  concerto  con  il  Ministero del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica   e   con  il  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, verranno emanate disposizioni
          per  l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire
          la  corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali
          verifiche,   da   effettuare   dopo   almeno   dodici  mesi
          dall'attribuzione  del  credito  di  imposta, sono altresi'
          finalizzate   alla   valutazione   della   qualita'   degli
          investimenti   effettuati,   anche   al  fine  di  valutare
          l'opportunita'  di  effettuare  un  riequilibrio  con altri
          strumenti aventi analoga finalita'.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          18 ottobre  2001,  n. 383, recante "Primi interventi per il
          rilancio    dell'economia",   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale  24 ottobre  2001,  n. 248, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.   5   (Sostituzione  di  precedenti  agevolazioni
          fiscali).  - 1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella
          allegata  alla  presente legge sono soppresse, salvo quanto
          segue:
                a) i  soggetti  che  nel  periodo di imposta in corso
          alla  data  del  30 giugno  2001  abbiano  gia'  realizzato
          investimenti   ed   eseguito   conferimenti   in  denaro  o
          accantonamenti   di   utili  a  riserva  assoggettati  alla
          disciplina  di cui all'art. 2, commi da 8 a 13, della legge
          13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, possono
          continuare  a  fruire  dei  relativi  benefici,  ovvero, in
          alternativa,  optare  per  l'incentivo  di  cui all'art. 4,
          comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi e'
          comunque consentito per le spese sostenute per formazione e
          aggiornamento del personale, ai sensi dell'art. 4, comma 2;
                b) i  soggetti  che  alla  data  del  30 giugno  2001
          abbiano  gia'  eseguito operazioni di variazione in aumento
          del  capitale  ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il
          valore  del patrimonio netto che si assume a questi fini da
          parte  di  persone  fisiche,  societa' in nome collettivo e
          societa'  in accomandita semplice in regime di contabilita'
          ordinaria,   anche   per  opzione  irrevocabile,  non  puo'
          eccedere quello risultante dal bilancio relativo all'ultimo
          esercizio  anteriore a quello in corso alla data di entrata
          in   vigore  della  presente  legge,  salvi  gli  eventuali
          decrementi  successivi.  Gli  stessi  soggetti  possono, in
          alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai
          predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo
          di  cui  all'art.  4, comma 1. Il cumulo degli incentivi e'
          comunque   consentito   per   le  spese  sostenute  per  la
          formazione   e  l'aggiornamento  del  personale,  ai  sensi
          dell'art.  4, comma 2, e, in ogni caso, quando l'imponibile
          assoggettato  ad  aliquota  agevolata  ai sensi del decreto
          legislativo  18 dicembre  1997,  n. 466, e' inferiore al 10
          per cento dell'imponibile totale.
              2. (Abrogato).
              3. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio
          2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di
          imposta  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge  e fruenti delle agevolazioni contenute nel
          decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 466, e nell'art.
          2,  commi  da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
          successive   modificazioni,  non  rilevano  ai  fini  della
          attribuzione  del  credito  di imposta limitato sugli utili
          distribuiti ai soci di cui all'art. 105, comma 4, del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive modificazioni.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  75,  comma  2, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte
          sui   redditi",   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario:
              "Art.  75  (Norme  generali  sui componenti del reddito
          d'impresa). - 1. (Omissis).
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza:
                a) i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,   e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni  si
          considerano   sostenute,   alla   data   della  consegna  o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per  gli  immobili  e  per le aziende, ovvero, se diversa e
          successiva,   alla   data  in  cui  si  verifica  l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della    proprieta'.   La   locazione   con   clausola   di
          trasferimento  della  proprieta'  vincolante per ambedue le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
                b) i  corrispettivi  delle  prestazioni di servizi si
          considerano  conseguiti,  e  le  spese  di acquisizione dei
          servizi  si  considerano  sostenute,  alla  data  in cui le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti   di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e  altri
          contratti  da  cui  derivano  corrispettivi periodici, alla
          data di maturazione dei corrispettivi.
              3.- 6. (Omissis).".
              - La   delibera  CIPE  n.  48  del  4 aprile  2001,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 142 del 21 giugno
          2001.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 11, comma 3, lettera
          f),  della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia  di  bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          22 agosto 1978, n. 233:
              "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. - 2. (Omissis).
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) - e) (omissis);
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) - i-ter) (omissis).
              4. - 6. (Omissis).".