Art. 11.
           Contributi per gli investimenti in agricoltura

  1.  Il  contributo  nella  forma  di  credito  di  imposta  di  cui
all'articolo  8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 10, e' esteso alle imprese agricole di cui all'articolo
1  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in
tutto   il   territorio   nazionale,   nuovi  investimenti  ai  sensi
dell'articolo  51 del regolamento (CE) (( n. 1257/1999 del Consiglio,
del    17 maggio    1999,    ))   nel   settore   della   produzione,
commercializzazione  e  trasformazione  dei  prodotti agricoli di cui
all'Allegato  I  del  Trattato  che istituisce la Comunita' europea e
successive (( modificazioni )).
  2.  Le tipologie degli investimenti ammissibili (( al contributo ))
di  cui  al  comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma
7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.
  3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1
qualora  abbiano presentato domanda su investimenti (( ammissibili ad
agevolazione  )) ai sensi del (( citato regolamento (CE) n. 1257/1999
)) a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  e  purche'  la domanda sia stata istruita
favorevolmente dall'Ente incaricato.
  4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai
sensi  dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, ((
di  cui  al  ))  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  il  calcolo degli ammortamenti dedotti e' effettuato
sulla  base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del
Ministro  delle  finanze  in  data  31  dicembre 1988, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989,  e  la  determinazione  degli investimenti dismessi o ceduti si
effettua   considerando   il   valore   di   acquisto  ridotto  degli
ammortamenti  calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato
decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988.
  5.  Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nei limiti
massimi  di  spesa  pari  a  85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni 2003 e 2004. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a
75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno
degli  anni  2003  e  2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno
2002  e  20  milioni  di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse
iscritte  sull'unita'  previsionale  di  base 6.1.2.7 "Devoluzione di
proventi"  -  capitolo  3860  dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno
2004,  mediante  utilizzo  delle  risorse  resesi  disponibili  dalla
riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   di   cui  al  comma  4
dell'articolo 10.
  6.   Per   quanto   non  diversamente  disposto,  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo  8  della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 10.
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
              - Per il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000
          n.  388,  cosi'  come  modificato  dalla presente legge, si
          rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 10.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della  legge 5 marzo 2001, n. 57, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario:
              "Art.  1  (Imprenditore agricolo). - 1. L'art. 2135 del
          codice civile e' sostituito dal seguente:
              "E'   imprenditore  agricolo  chi  esercita  una  delle
          seguenti  attivita':  coltivazione del fondo, selvicoltura,
          allevamento di animali e attivita' connesse.
              Per  coltivazione  del  fondo,  per  selvicoltura e per
          allevamento  di  animali  si intendono le attivita' dirette
          alla  cura  ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
          fase  necessaria  del ciclo stesso, di carattere vegetale o
          animale,  che  utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal    medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette   alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione   prevalente   di  attrezzature  o  risorse
          dell'azienda  normalmente impiegate nell'attivita' agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio  e  del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge .
              2.  Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
          di   imprenditori   agricoli  ed  i  loro  consorzi  quando
          utilizzano  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
          all'art.  2135 del codice civile, come sostituito dal comma
          1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
          ovvero  forniscono  prevalentemente  ai soci beni e servizi
          diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.".
              - Si riporta il testo dell'art. 51 del regolamento (CE)
          n.  1257/1999  del 17 maggio 1999, recante "Regolamento del
          Consiglio  sul  sostegno  allo sviluppo rurale da parte del
          Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  di  garanzia
          (FEAOG)  e  che  modifica  ed  abroga  taluni regolamenti",
          pubblicato  nella  G.U.C.E.  26 giugno  1999,  n.  L 160 ed
          entrato in vigore il 3 luglio 1999:
              "Art.  51.  -  1. Salvo disposizione contraria prevista
          dal presente titolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri
          per  misure  di  sostegno allo sviluppo rurale si applicano
          gli articoli da 87 a 89 del trattato.
              Tuttavia,  gli  articoli da 87 a 89 del trattato non si
          applicano  ai  contributi  finanziari accordati dagli Stati
          membri  per misure che beneficiano del sostegno comunitario
          ai   sensi   dell'art.   36   del  trattato  e  secondo  le
          disposizioni del presente regolamento.
              2.  Sono  vietati  gli  aiuti  agli  investimenti nelle
          aziende   agricole  che  superano  le  percentuali  di  cui
          all'art. 7.
              Tale divieto non e' applicabile agli aiuti destinati:
                ad     investimenti     realizzati     principalmente
          nell'interesse pubblico in relazione alla conservazione dei
          paesaggi  tradizionali  modellati  da  attivita' agricole e
          forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;
                ad  investimenti in materia di tutela e miglioramento
          dell'ambiente;
                ad  investimenti intesi a migliorare le condizioni di
          igiene e di benessere degli animali.
              3.  Sono  vietati  gli  aiuti  di  Stato  concessi agli
          agricoltori  per  compensare  gli  svantaggi naturali nelle
          regioni  svantaggiate,  se  non soddisfano le condizioni di
          cui agli articoli 14 e 15.
              4.  Sono  vietati  gli  aiuti  di  Stato a favore degli
          agricoltori  in  compenso di impegni agroambientali che non
          soddisfano  le condizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24.
          Possono  tuttavia  essere accordati aiuti supplementari che
          superino   gli   importi  fissati  a  norma  dell'art.  24,
          paragrafo   2,  purche'  siano  giustificati  a  norma  del
          paragrafo   1   di  detto  articolo.  In  casi  eccezionali
          debitamente  motivati,  si puo' derogare alla durata minima
          di tali impegni conformemente all'art. 23, paragrafo 1.".
              - Per  il  testo  dell'art. 8, comma 7-bis, della legge
          23 dicembre   2000,  n.  388,  si  rimanda  ai  riferimenti
          normativi dell'art. 10.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 29 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante  "Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986, n. 302, supplemento ordinario:
              "Art.  29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
          costituito  dalla  parte  del  reddito  medio ordinario dei
          terreni  imputabile  al capitale d'esercizio e al lavoro di
          organizzazione  impiegati,  nei  limiti della potenzialita'
          del  terreno,  nell'esercizio  di  attivita' agricole su di
          esso.
              2. Sono considerate attivita' agricole:
                a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
          e alla silvicoltura;
                b) l'allevamento  di  animali  con mangimi ottenibili
          per  almeno  un  quarto  dal terreno e le attivita' dirette
          alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla  produzione non eccede il doppio di quella del terreno
          su cui la produzione stessa insiste;
                c) le    attivita'    dirette   alla   manipolazione,
          trasformazione   e   alienazione  di  prodotti  agricoli  e
          zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
          nell'esercizio  normale dell'agricoltura secondo la tecnica
          che  lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
          per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
          di esso.
              3.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'
          stabilito  per  ciascuna  specie animale il numero dei capi
          che  rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
          tenuto  conto  della potenzialita' produttiva dei terreni e
          delle  unita'  foraggere  occorrenti a seconda della specie
          allevata.
              4.  Non  si considerano produttivi di reddito agrario i
          terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.".
              - Il decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre
          1988  recante  "Coefficienti  di ammortamento del costo dei
          beni  materiali  strumentali  impiegati  nell'esercizio  di
          attivita'   commerciali,  arti  e  professioni",  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27,
          supplemento ordinario.