Art. 11. Contributi per gli investimenti in agricoltura 1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, e' esteso alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) (( n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, )) nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea e successive (( modificazioni )). 2. Le tipologie degli investimenti ammissibili (( al contributo )) di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000. 3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti (( ammissibili ad agevolazione )) ai sensi del (( citato regolamento (CE) n. 1257/1999 )) a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e purche' la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato. 4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti e' effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988. 5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10. 6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge, si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 10. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario: "Art. 1 (Imprenditore agricolo). - 1. L'art. 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge . 2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.". - Si riporta il testo dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, recante "Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti", pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160 ed entrato in vigore il 3 luglio 1999: "Art. 51. - 1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri per misure di sostegno allo sviluppo rurale si applicano gli articoli da 87 a 89 del trattato. Tuttavia, gli articoli da 87 a 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario ai sensi dell'art. 36 del trattato e secondo le disposizioni del presente regolamento. 2. Sono vietati gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole che superano le percentuali di cui all'art. 7. Tale divieto non e' applicabile agli aiuti destinati: ad investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attivita' agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali; ad investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente; ad investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali. 3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 14 e 15. 4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori in compenso di impegni agroambientali che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell'art. 24, paragrafo 2, purche' siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo. In casi eccezionali debitamente motivati, si puo' derogare alla durata minima di tali impegni conformemente all'art. 23, paragrafo 1.". - Per il testo dell'art. 8, comma 7-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 10. - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso. 2. Sono considerate attivita' agricole: a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su di esso. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. 4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.". - Il decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988 recante "Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e professioni", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, supplemento ordinario.