Art. 12.
          Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale

  1.   Al   fine   di  dare  attuazione  alla  sentenza  della  Corte
Costituzionale  del  22 maggio 2002, n. 221, i decreti del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  relativi  all'autonomia organizzativa,
contabile  e  di bilancio, nonche' al personale, della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  sono  sottoposti al controllo preventivo di
legittimita'  della  Corte  dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della
legge  14 gennaio 1994, n. 20. Sui predetti decreti il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  puo'  chiedere  il  parere  facoltativo  al
Consiglio di Stato.
 
          Riferimenti normativi:
              -  La sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio
          2002,   n.   221,   recante   "Giudizio  per  conflitto  di
          attribuzione   tra   poteri  dello  Stato.  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri - Strutture generali -Determinazione
          con  decreto  del  Presidente del Consiglio - Ricorso della
          Corte  dei  conti  per conflitto di attribuzione tra poteri
          dello   Stato   -  Lamentata  sottrazione  del  decreto  al
          controllo    preventivo   di   legittimita'   -   Integrale
          sostituzione  dell'atto  -  Cessazione  della  materia  del
          contendere.  -  Decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri 15 aprile 2000. - Costituzione, articoli 100 e 76.
          Atto   introduttivo   del  conflitto  -  Riferibilita'  ...
          (omissis)",  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 22
          del 5 giugno 2002.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge
          14 gennaio  1994,  n. 20, recante: "Disposizioni in materia
          di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
              "Art.  3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
          Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
          atti non aventi forza di legge:
                a)  provvedimenti  emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri;
                b)  atti  del Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
          piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa;
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
                d)  provvedimenti  dei  comitati interministeriali di
          riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
                e) (lettera abrogata);
                f)  provvedimenti  di  disposizione del demanio e del
          patrimonio immobiliare;
                g)    decreti    che    approvano   contratti   delle
          amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
          attivi,  di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
          quali   ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo  comma
          dell'articolo  19  del  regio  decreto 18 novembre 1923, n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in   ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria  per
          l'applicazione   delle   procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti  stessi;  altri  contratti passivi, se di importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato;
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi;
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro;
                l)  atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
          richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
          preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
              2.  I  provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano  efficacia se il competente ufficio di controllo
          non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
          termine  di  trenta  giorni  dal ricevimento. Il termine e'
          interrotto  se  l'ufficio  richiede  chiarimenti o elementi
          integrativi   di   giudizio.   Decorsi  trenta  giorni  dal
          ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
          provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
          rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
          controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
          divengono esecutivi.
              3.  Le  sezioni  riunite della Corte dei conti possono,
          con  deliberazione  motivata, stabilire che singoli atti di
          notevole  rilievo finanziario, individuati per categorie ed
          amministrazioni  statali,  siano sottoposti all'esame della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame   degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla  loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame    alla   Corte   dei   conti,   che   ove   rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
              4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche  in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
          dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
          stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
          modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
          La  Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
          riferimento del controllo.
              5.  Nei  confronti  delle amministrazioni regionali, il
          controllo  della  gestione  concerne il perseguimento degli
          obiettivi   stabiliti   dalle   leggi  di  principio  e  di
          programma.
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento   ed   ai   consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo  eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
          inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
          Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
          osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
          agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
              7.  Restano  ferme,  relativamente agli enti locali, le
          disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
          in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
          1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,   la   Corte   dei  conti  puo'  richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
          disporre  ispezioni  e  accertamenti diretti. Si applica il
          comma  4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
          453.  Puo'  richiedere  alle  amministrazioni pubbliche non
          territoriali  il  riesame  di  atti ritenuti non conformi a
          legge.  Le  amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
          seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
          illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
          direzione.  E'  fatta  salva,  in quanto compatibile con le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di  controlli  successivi  previsti dal decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, e dal
          decreto   legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
              9.  Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
          applicano,  in quanto compatibili con le disposizioni della
          presente  legge, le norme procedurali di cui al testo unico
          delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti, approvato con regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni.
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della  Corte  dei  conti che la presiede, dai presidenti di
          sezione  preposti  al coordinamento e da tutti i magistrati
          assegnati  a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
          annualmente  in  quattro  collegi dei quali fanno parte, in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti  di sezione preposti al coordinamento. I collegi
          hanno  distinta competenza per tipologia di controllo o per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti.  L'adunanza  plenaria e' presieduta dal presidente
          della  Corte  dei  conti  ed  e' composta dai presidenti di
          sezione   preposti   al  coordinamento  e  da  trentacinque
          magistrati  assegnati  a funzioni di controllo, individuati
          annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione di
          almeno  tre  per  ciascun  collegio della sezione e uno per
          ciascuna  delle  sezioni di controllo sulle amministrazioni
          delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti.
              10-bis.  La  sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze  dei  collegi,  nonche'  i  criteri  per la loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
              11.  Ferme  restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei  conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa  la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
          a  far  parte  in  qualita'  di  relatore il magistrato che
          deferisce la questione alla sezione.
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni,  in  relazione  a  situazioni  e provvedimenti che
          richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifiche, dandone
          notizia alla sezione del controllo.
              13.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti  ed  ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.".