Art. 13. Disposizioni in materia idrica 1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 e' assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite societa' di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e societa' sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi ed i diritti tra le parti. (( 4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccita' negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalita' in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo. 4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis che nel periodo 1995-1999, per almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o hanno ottenuto il nulla-osta regionale per beneficiare delle medesime provvidenze, sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, gia' prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003. 4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l' irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili. 4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. 4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 e' destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei "Piani di sviluppo rurale" (PSR) e nei "Programmi operativi regionali" (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamita', tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttivita' delle aziende stesse, a causa della perdurante siccita' che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilira' tempi e modalita' di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarita'. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso. 4-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies del presente articolo e' autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto a euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno e' ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da parte delle regioni interessate. 4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale e il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonche' il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonche' degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonche' della SOGESID. Per le finalita' del presente comma, e' autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. ))
Riferimenti normativi: - La legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante: "Disposizioni in materia di risorse idriche", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.: "Art. 141 (Patrimonio idrico nazionale). - 1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idrichze disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonche' mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003: a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; b) Consorzio irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; d) Ente irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; e) Complessi irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003; i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003; l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 2. (Omissis). 3. Per assicurare altresi' il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 nelle restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati. 4. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante: "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1992, n. 51, supplemento ordinario: "Art. 3 (Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva). - 1. (Omissis). 2. Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo ai seguenti interventi: a) (omissis); b) contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalita' di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088; c) prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato, nei limiti e con le modalita' dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla determinazione dei parametri provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con le modalita' previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. I prestiti possono essere finalizzati anche al consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario, prorogate ai sensi dell'art. 4 della presente legge; e) - g) (omissis). 3. - 5. (Omissis).". - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante: "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O. - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O: "Art. 127 (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate). - 1. - 2. (Omissis). 3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative del fondo. 4-9. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 marzo 2001, n. 49 (Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59): "Art. 7-ter (Agevolazioni). - 1. - 4. (Omissis). 5. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese di trasformazione e degli esercenti di attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, e' autorizzato un limite di impegno decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a dieci anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Una quota del 50 per cento del predetto limite di impegno e' riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilita' e qualita', nonche' per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del 50 per cento e' destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. - 7. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 121, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.: "Art. 121 (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficolta). - 1. (Omissis). 2. Alle imprese di cui al comma 1 e' concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza. 3. - 8. (Omissis). - Si riporta il testo dell'art. 144, comma 17, della sopra citata legge 23 dicembre 2000 n. 388: "Art. 144 (Limiti di impegno). - 1-16. (Omissis). 17. E' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annue a decorrere dal 2003 destinato alla copertura finanziaria di un programma finalizzato all'avvio della gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento di interventi diretti con particolare riguardo all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi artificiali e di reti. Gli interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma e nel piano finanziario di cui all'art. 11, comma 3, della citata legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto competente per l'ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'art. 9 della medesima legge n. 36 del 1994, per i quali il soggetto gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 per cento dell'investimento necessario. Le richieste di finanziamento sono predisposte dalle regioni interessate ed indicano i benefici prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel piano dell'ambito territoriale ottimale. Il finanziamento delle opere, a valere sugli stanziamenti di cui al presente comma, e' approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 18. (Omissis).". - Il testo dell'art. 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' gia' stato sopra citato. - Si riporta il testo dell'art. 19 decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79: "Art. 19 (Norme transitorie e finali). - 1. A decorrere dal 15 aprile 1993 e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. 2. Il commissario liquidatore provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilita' specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore. 3. Il commissario liquidatore che, per quanto non previsto dal presente decreto, opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia gia' formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresi', a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attivita', delle funzioni, dei beni strumentali individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli art. 14 e 15, trattenendo, per esigenze di servizio fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuita' nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonche' all'attivita' di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo. 4. Il commissario liquidatore provvede, altresi', ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarita'. 5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilita' di bilancio destinate al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresi', previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' le disponibilita' di tesoreria relative alle competenze trasferite. 5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 e' ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE puo' rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi. 5-ter. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalita' e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis. 6. Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, e' attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto. 7. Tutte le attivita' del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta data il controllo sulle attivita' del commissario liquidatore e' esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attivita' connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore e' tenuto a rendere il conto, la cui veridicita' e' previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonche' di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unita' scelte tra il personale gia' appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1 novembre 1994. Il commissario liquidatore puo' continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unita', da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5. 8. La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione delle funzioni attribuitele ai sensi del presente decreto con gestione autonoma.".