Art. 13.
                   Disposizioni in materia idrica

  1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo
Sviluppo  dell'irrigazione  e  trasformazione  fondiaria  in  Puglia,
Lucania  e  Irpinia, per l'anno 2002 e' assegnato al predetto ente un
contributo straordinario di 8 milioni di euro.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari a 8
milioni  di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui al capitolo n. 1730
"Fondo  da  ripartire  per  l'orientamento  e  la modernizzazione del
settore  forestale  e del settore agricolo" dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  per  l'affidamento del servizio
idrico  integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative
disposizioni  di  attuazione,  nei  casi  in  cui la realizzazione di
schemi  idrici  ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con
il  concorso  finanziario  di  altri  soggetti  pubblici o privati, i
soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141,
comma  1,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali
schemi  idrici  tramite  societa'  di  cui  mantengano la maggioranza
incedibile.  I rapporti fra azionisti e societa' sono disciplinati da
una  convenzione  contenente,  a  pena di nullita', gli obblighi ed i
diritti tra le parti.
((  4-bis.  Alle  imprese  agricole,  singole  e  associate,  e  alle
cooperative   agricole   di   conduzione,   ricadenti  nei  territori
danneggiati  dalla  siccita' negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata
eccezionale  con  decreti  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali,  che  abbiano  subito danni in uno dei predetti anni, sono
concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo
procedure  e modalita' in essa previste, integrate dalle disposizioni
del presente articolo.
  4-ter.  Alle  imprese  di  cui  al  comma  4-bis  che  nel  periodo
1995-1999, per almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno
beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere
b),  c)  e d), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o hanno ottenuto
il  nulla-osta  regionale per beneficiare delle medesime provvidenze,
sono  concessi  finanziamenti  decennali  a  tasso  agevolato, per il
pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio
e  di  miglioramento,  comprese  quelle  scadute  e  non pagate, gia'
prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
  4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la
distribuzione  di  acqua  per  l' irrigazione, operanti nei territori
delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica
hanno  dovuto  sospendere  anche parzialmente l'erogazione dell'acqua
per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero
dal  pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione
e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.
  4-quinquies.  Agli  enti  di  cui al comma 4-quater, che registrano
minori  entrate  a  seguito  dell'applicazione delle misure di cui al
medesimo  comma,  sono  concessi contributi fino al novanta per cento
delle  spese  non  coperte  a  causa del minore gettito conseguito e,
comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
  4-sexies.  Nell'ambito  delle risorse finanziarie di cui ai decreti
legislativi  18  maggio  2001,  n. 227 e n. 228, un importo pari a 10
milioni   di   euro   a   partire  dall'anno  2002  e'  destinato  al
finanziamento  del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di
cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4-septies.  Ai  fini  del  mantenimento  degli  impegni assunti dai
beneficiari  delle  misure  contenute  nei "Piani di sviluppo rurale"
(PSR)  e  nei  "Programmi  operativi  regionali" (POR), costituiscono
causa  di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di
calamita',  tutti  gli interventi che comportano il ridimensionamento
temporaneo  del  potenziale  produttivo aziendale, resisi necessari e
non   procrastinabili   per   non   pregiudicare   ulteriormente   la
produttivita' delle aziende stesse, a causa della perdurante siccita'
che   ha   colpito  le  regioni  dell'Italia  meridionale  nel  corso
dell'attuale   annata   agraria.  Con  successivo  provvedimento,  il
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa  con le
regioni  interessate,  stabilira' tempi e modalita' di ricostituzione
del   potenziale  produttivo  ridimensionato  a  causa  degli  eventi
siccitosi  in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al
comma  4-bis  sono  fatti  salvi  i  diritti individuali assegnati ai
produttori  di  carni  ovicaprine e di vacche nutrici che non possono
ottemperare  all'impegno  di  mantenere  nel  periodo  di  detenzione
obbligatoria  gli  animali  relativi alle due specie limitatamente ai
territori   di   cui   al   comma 4-bis.   La   mancata   o   ridotta
commercializzazione  di  latte delle imprese titolari di quota di cui
al  comma  4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta
la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento
di  cui  hanno  titolarita'.  Tali misure si applicano fino alla fine
della   seconda   campagna  successiva  alla  cessazione  dell'evento
calamitoso.
  4-octies.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di cui ai commi da
4-bis a 4-quinquies del presente articolo e' autorizzato il limite di
impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si
provvede, quanto a euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 7-ter, comma 5, del
decreto-legge  11  gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9  marzo  2001,  n.  49,  quanto a 2,6 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  121,  comma  2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
quanto  a  2,5  milioni  di  euro  mediante  corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 17, della
citata  legge  n. 388 del 2000. Il limite di impegno e' ripartito tra
le  regioni  interessate  con  decreto  del  Ministro delle politiche
agricole  e  forestali  di  intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e
di  10  milioni  di  euro  in relazione ad analogo cofinanziamento da
parte delle regioni interessate.
  4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale
e  il  ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonche'
il  recupero  di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma
nazionale  per  l'approvvigionamento  idrico  in agricoltura e per lo
sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano nella riunione del 18 aprile 2002, i limiti di impegno
quindicennali   di   cui   all'articolo 141,  comma  3,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro
a  decorrere  dall'anno  2002. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
    4-decies.  Al  fine di supportare gli interventi e l'azione delle
amministrazioni,  degli  enti  territoriali  nonche'  degli organismi
interessati  in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e
per  lo  sviluppo  dell'irrigazione,  il  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali  assicura  la  raccolta di informazioni e dati
sulle  strutture  e  infrastrutture  idriche  esistenti,  in corso di
realizzazione  o  programmate  per  la realizzazione, avvalendosi del
Sistema  informativo  agricolo  nazionale (SIAN), degli enti vigilati
nonche'  della  SOGESID.  Per  le  finalita'  del  presente comma, e'
autorizzata   anche   l'utilizzazione   delle   risorse   finanziarie
attribuite   all'ex   AGENSUD   per   scopi  di  assistenza  tecnica.
Nell'assicurare  il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per
l'approvvigionamento  idrico  e  per lo sviluppo dell'irrigazione, si
procede  anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi
di  tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire
alla  definizione  e individuazione, per la loro riprogrammazione, di
eventuali  economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo
di  cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
))
 
          Riferimenti normativi:
              - La legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante: "Disposizioni
          in  materia  di risorse idriche", e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.
              - Si riporta il testo dell'art. 141, commi 1 e 3, della
          legge  23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.:
              "Art.  141  (Patrimonio idrico nazionale). - 1. Al fine
          di  assicurare  il recupero di risorse idrichze disponibili
          in  aree  di  crisi  del  territorio  nazionale  e  per  il
          miglioramento   e   la   protezione   ambientale,  mediante
          eliminazione  di  perdite,  incremento  di efficienza della
          distribuzione   e   risanamento   delle  gestioni,  nonche'
          mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e
          di  interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica provvede alla concessione,
          ed  alla  conseguente erogazione direttamente agli istituti
          mutuanti,  di  contributi  pari agli oneri, per capitale ed
          interessi,  di  ammortamento  di  mutui  o altre operazioni
          finanziarie  che  i  seguenti  soggetti  sono autorizzati a
          contrarre  in  rapporto  alle rispettive quote di limiti di
          impegno  quindicennali  con  decorrenza  dagli  anni 2002 e
          2003:
                a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale
          Cavour  Vercellese,  per  la  quota  di lire 8 miliardi per
          ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                b)  Consorzio irrigazione Est Sesia di Novara, per la
          quota  di  lire  8  miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
          2003;
                c)   Canale   Emiliano-Romagnolo,  per  la  quota  di
          lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                d)  Ente  irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire
          7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                e)  Complessi irrigui della Campania Centrale e Piana
          del  Sele,  per  la  quota  di lire 4 miliardi per ciascuno
          degli anni 2002 e 2003;
                f)   Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la
          trasformazione  fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per
          la  quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002
          e 2003;
                g)  Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota
          di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                h)  Consorzio  di bonifica Medio Astico Bacchiglione,
          per  la  quota  di  lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
          2002 e 2003;
                i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota
          di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                l)  Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la
          quota  di  lire  1  miliardo per ciascuno degli anni 2002 e
          2003.
              2. (Omissis).
              3.  Per  assicurare  altresi'  il  perseguimento  delle
          finalita'  di  cui  al  comma  2  nelle  restanti  aree del
          territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti
          di  impegno  quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno
          degli  anni  2002  e  2003,  da  iscrivere  nello  stato di
          previsione   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali  per la concessione di contributi pluriennali per
          la  realizzazione  degli  interventi  da parte dei soggetti
          interessati.
              4. (Omissis).".
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettere b),
          c)  e  d),  della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante:
          "Nuova  disciplina  del  Fondo  di solidarieta' nazionale",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 2 marzo 1992, n. 51,
          supplemento ordinario:
              "Art.   3   (Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita' produttiva). - 1. (Omissis).
              2.  Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo
          ai seguenti interventi:
                a) (omissis);
                b)   contributi  in  conto  capitale  ai  coltivatori
          diretti  e  agli  imprenditori agricoli a titolo principale
          fino  a  3  milioni  di lire, elevabili a 10 milioni per le
          aziende  che  abbiano  subito  danni  a impianti di colture
          specializzate  protette, per la ricostituzione dei capitali
          di conduzione, da erogarsi con le modalita' di cui all'art.
          2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088;
                c)   prestiti,  a  tasso  agevolato  ed  ammortamento
          quinquennale,   per   la  ricostituzione  dei  capitali  di
          conduzione,  compreso  il  lavoro  del coltivatore, che non
          trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita
          della   produzione,   riferita   a   qualsiasi  ordinamento
          colturale,  mediante  abbuono  di  quota parte del capitale
          mutuato,  nei  limiti  e  con  le modalita' dell'art. 2 del
          decreto-legge  30  agosto  1968,  n.  917,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla
          determinazione   dei   parametri   provvede   il   Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  con  proprio decreto,
          sentite   le  regioni  e  le  organizzazioni  professionali
          agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                d) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con
          le  modalita'  previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio
          1964,  n.  38,  al  tasso  agevolato previsto dall'articolo
          unico,  numero  5),  lettere  a)  e  b),  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 29 novembre 1985,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre
          1985.  I  prestiti  possono  essere  finalizzati  anche  al
          consolidamento  delle  rate  delle  operazioni  di  credito
          agrario,  prorogate  ai  sensi  dell'art.  4 della presente
          legge;
                e) - g) (omissis).
                3. - 5. (Omissis).".
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n. 227,
          recante:   "Orientamento   e  modernizzazione  del  settore
          forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
          57", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno
          2001, n. 137, S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n. 228,
          recante:   "Orientamento   e  modernizzazione  del  settore
          agricolo,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
          57"  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno
          2001, n. 137, S.O.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 127, comma 3, della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O:
              "Art.  127  (Nuove  norme  procedurali  in  materia  di
          assicurazioni agricole agevolate). - 1. - 2. (Omissis).
              3.  I  valori delle produzioni assicurabili con polizze
          agevolate  sono  stabiliti  con  decreto del Ministro delle
          politiche  agricole  e  forestali,  da adottare entro il 31
          dicembre  di  ogni  anno,  per l'anno successivo sulla base
          delle  rilevazioni  dei  prezzi  unitari  di  mercato  alla
          produzione,  effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e
          informazioni  sul  mercato  agricolo  (ISMEA).  Al  fine di
          sostenere  la  competitivita'  delle  imprese e favorire la
          riduzione  delle  conseguenze  dei  rischi  atmosferici, e'
          istituito  presso  l'ISMEA  un fondo per la riassicurazione
          dei  rischi.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  e forestali, sentita la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
          del fondo.
              4-9. (Omissis).".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 7-ter, comma 5, del
          decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: "Disposizioni
          urgenti  per  la  distruzione  del  materiale  specifico  a
          rischio   per  encefalopatie  spongiformi  bovine  e  delle
          proteine  animali  ad  alto  rischio, nonche' per l'ammasso
          pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
          Ulteriori  interventi  urgenti per fronteggiare l'emergenza
          derivante     dall'encefalopatia    spongiforme    bovina",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8 e
          convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
          legge  9  marzo  2001,  n.  49 (Gazzetta Ufficiale 12 marzo
          2001, n. 59):
              "Art. 7-ter (Agevolazioni). - 1. - 4. (Omissis).
              5. Considerata la situazione di emergenza della filiera
          zootecnica,  con  particolare  riferimento agli allevamenti
          bovini,  delle  imprese di trasformazione e degli esercenti
          di  attivita'  di  commercio all'ingrosso e al dettaglio in
          via  esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a
          base  di  carne bovina, e' autorizzato un limite di impegno
          decennale  di  lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001,
          da  destinare  a  contributi in conto interesse su mutui di
          durata non superiore a dieci anni, contratti da parte delle
          predette   imprese,   con  onere  effettivo  a  carico  del
          mutuatario   pari   all'1,5   per   cento,  anche  ai  fini
          dell'applicazione   dell'art.  13,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1998, n. 173. Una quota del 50 per
          cento  del  predetto limite di impegno e' riservata a mutui
          contratti  per  l'adeguamento  degli  allevamenti bovini in
          conformita'  alla  disciplina  comunitaria  in  materia  di
          benessere  animale,  rintracciabilita'  e qualita', nonche'
          per  il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli
          stabilimenti  di  macellazione  in possesso di bollo CE, di
          cui  all'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
          286,   con  particolare  riferimento  al  finanziamento  di
          impianti  tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da
          installare  o  in  corso di installazione all'interno degli
          stabilimenti medesimi. La residua quota del 50 per cento e'
          destinata  a  mutui  contratti  per  il  consolidamento  di
          esposizioni  debitorie. All'onere derivante dall'attuazione
          del  presente  comma  si  provvede  mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2001-2003,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  2001,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              6. - 7. (Omissis).".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 121, comma 2 della
          legge  23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.:
              "Art.  121  (Interventi  per  la ristrutturazione delle
          imprese agricole in difficolta). - 1. (Omissis).
              2.  Alle  imprese  di  cui  al  comma  1 e' concesso il
          concorso   nel  pagamento  degli  interessi,  nella  misura
          massima  del  3  per cento ed entro il limite di impegno di
          lire  40  miliardi,  sui  mutui  di ammortamento a quindici
          anni,  di  cui  tre  di  preammortamento,  contratti per il
          salvataggio  e  la ristrutturazione delle imprese medesime,
          anche  in  relazione  ad  esposizioni  debitorie verso enti
          pubblici  operanti  nei  settori  dell'assistenza  e  della
          previdenza.
              3. - 8. (Omissis).
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 144, comma 17, della
          sopra citata legge 23 dicembre 2000 n. 388:
              "Art. 144 (Limiti di impegno). - 1-16. (Omissis).
              17.  E'  autorizzato un limite di impegno quindicennale
          di lire 20 miliardi annue a decorrere dal 2002 e di lire 15
          miliardi   annue   a  decorrere  dal  2003  destinato  alla
          copertura finanziaria di un programma finalizzato all'avvio
          della  gestione  del  servizio idrico integrato di cui alla
          legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento di
          interventi     diretti     con     particolare     riguardo
          all'ottimizzazione    dell'uso   idropotabile   di   invasi
          artificiali  e  di  reti.  Gli  interventi  sono riferiti a
          progetti  compresi nel programma e nel piano finanziario di
          cui  all'art.  11,  comma  3,  della citata legge n. 36 del
          1994,   approvati  dal  soggetto  competente  per  l'ambito
          territoriale  ottimale,  individuato  ai  sensi dell'art. 9
          della  medesima  legge  n.  36  del  1994,  per  i quali il
          soggetto  gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 per
          cento   dell'investimento   necessario.   Le  richieste  di
          finanziamento sono predisposte dalle regioni interessate ed
          indicano  i  benefici  prodotti  sulla  dinamica tariffaria
          contemplata nel piano dell'ambito territoriale ottimale. Il
          finanziamento  delle  opere, a valere sugli stanziamenti di
          cui  al  presente  comma,  e'  approvato  con  decreto  del
          Ministro  dei  lavori  pubblici,  previa  intesa in sede di
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          sentita   l'Unita'   tecnica-finanza  di  progetto  di  cui
          all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
              18. (Omissis).".
              -   Il  testo  dell'art.  141,  comma  3,  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e' gia' stato sopra citato.
              -  Si riporta il testo dell'art. 19 decreto legislativo
          3 aprile   1993,   n.   96,  recante  "Trasferimento  delle
          competenze  dei  soppressi  Dipartimento per gli interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione
          dello  sviluppo  del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della
          legge  19 dicembre 1992, n. 488", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79:
              "Art. 19 (Norme transitorie e finali). - 1. A decorrere
          dal  15 aprile 1993 e' nominato, con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro del
          bilancio  e  della programmazione economica, un commissario
          liquidatore  per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo
          del Mezzogiorno.
              2.  Il  commissario  liquidatore provvede a verificare,
          entro  la  data  del  31  maggio  1993, il conto consuntivo
          dell'Agenzia   per   la   promozione   dello  sviluppo  del
          Mezzogiorno  riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo
          per  il  primo  quadrimestre 1993. Qualora gli organi della
          soppressa   Agenzia   non   abbiano   provveduto   a  detti
          adempimenti,     ferme    restando    le    responsabilita'
          specificamente previste in materia, provvede il commissario
          liquidatore.
              3.  Il  commissario  liquidatore  che,  per  quanto non
          previsto  dal  presente  decreto, opera con i poteri di cui
          alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i
          rapporti   giuridici   facenti   capo   al  Dipartimento  e
          all'Agenzia   gia'   formalmente  definiti  alla  data  del
          15 aprile  1993  e  a  definire  i rapporti pendenti che le
          amministrazioni   competenti,   anche   di  intesa  con  il
          Ministero  del  bilancio  e della programmazione economica,
          indicheranno  come indilazionabili. Il commissario provvede
          altresi',  a  decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni
          di  trasferimento  alle  amministrazioni  competenti  delle
          attivita',    delle    funzioni,   dei   beni   strumentali
          individuando  il personale organicamente addetto ad esse ai
          fini   delle   operazioni   di  cui  agli  art.  14  e  15,
          trattenendo,  per  esigenze di servizio fino al 31 dicembre
          1993  anche coloro che non abbiano presentato la domanda di
          cui  all'art.  14,  comma  2, secondo le norme del presente
          decreto  e  tenendo  presente l'esigenza di non determinare
          soluzioni   di   continuita'  nelle  operazioni  in  corso,
          utilizzando  per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di
          cui  al  comma  5.  Il  commissario  provvede  inoltre alla
          temporanea  gestione  del  personale  rimasto  in servizio,
          curando   gli  adempimenti  di  cui  all'art.  14,  nonche'
          all'attivita'   di   funzionamento  ed  organizzazione  del
          proprio  ufficio  con  le  predette  risorse,  sulle  quali
          gravano   anche   il   compenso   al  predetto  commissario
          liquidatore,  determinato  con  il decreto di nomina o atto
          equipollente successivo.
              4.  Il  commissario  liquidatore provvede, altresi', ad
          una  ricognizione  delle  competenze  residue attribuite al
          Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno
          che  non  risultino  trasferite ad altre amministrazioni ai
          sensi  del  presente  decreto e ne fa relazione al Ministro
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  che ne
          assume temporaneamente la titolarita'.
              5.  Nello  stato di previsione del Ministero del tesoro
          e'  istituito  un  apposito  Fondo,  da  ripartire  tra  le
          amministrazioni   competenti,   al   quale  affluiscono  le
          disponibilita' di bilancio destinate al perseguimento delle
          finalita'  di  cui  al  presente decreto, con esclusione di
          quelle  relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1,
          e  all'art.  13.  Al  Fondo  affluiscono  altresi',  previo
          versamento  all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo
          dei  mutui  autorizzati  ai sensi dell'art. 1, comma 8, del
          decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,
          nonche'   le  disponibilita'  di  tesoreria  relative  alle
          competenze trasferite.
              5-bis.  Il  Fondo  di cui al comma 5 e' ripartito sulla
          base  di  apposite  delibere  del  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, tenendo conto degli
          impegni  assunti  in relazione alle competenze trasferite a
          ciascuna  delle  amministrazioni interessate, nonche' delle
          esigenze  segnalate  dalle  amministrazioni  stesse. Con la
          stessa  procedura  il  CIPE  puo' rideterminare entro il 15
          maggio  di  ciascun  anno  il predetto riparto per gli anni
          successivi.
              5-ter.   Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
          apportare  con propri decreti, su proposta del Ministro del
          bilancio e della programmazione economica, le variazioni di
          bilancio  occorrenti per l'attuazione del presente decreto,
          ivi   comprese  quelle  di  carattere  compensativo  tra  i
          capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo
          di  cui al comma 5. Le somme iscritte in conto competenza e
          in  conto  residui  sui pertinenti capitoli, non utilizzate
          alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario,  a partire dal
          1995,  sono  mantenute  in  bilancio  per essere versate in
          entrata   e   riassegnate  nell'esercizio  successivo,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma
          5.  Alle stesse si applicano le modalita' e le procedure di
          ripartizione previste nel comma 5-bis.
              6.  Al  termine della gestione commissariale, il centro
          elaborazione   dati   esistente  presso  l'Agenzia  per  la
          promozione  dello sviluppo del Mezzogiorno con il personale
          in  servizio  alla  data  del 15 aprile 1993, e' attribuito
          all'amministrazione  identificata  entro il 30 ottobre 1993
          d'intesa con il presidente dell'Autorita' per l'informatica
          nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati
          possono  accedere  tutte le amministrazioni alle quali sono
          assegnate competenze ai sensi del presente decreto.
              7.  Tutte  le  attivita'  del  commissario  liquidatore
          cessano  alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta
          data   il   controllo   sulle   attivita'  del  commissario
          liquidatore  e'  esercitato  dal  collegio dei revisori dei
          conti  in  carica  alla  data  del  15  aprile  1993, ferme
          restando  le  competenze della Corte dei conti. Entro il 31
          ottobre  1994  il  commissario  liquidatore ha l'obbligo di
          presentazione   del  conto,  verificato  dal  collegio  dei
          revisori  dei  conti, relativamente alle attivita' connesse
          alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993.
          Analogamente   per   tutte   le  operazioni  finanziarie  e
          patrimoniali,  attive  e  passive, compiute successivamente
          alla  predetta data, il commissario liquidatore e' tenuto a
          rendere   il  conto,  la  cui  veridicita'  e'  previamente
          verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti
          adempimenti  si  avvale  del  centro  di elaborazione dati,
          nonche'   di  un  ufficio  stralcio  contabile  costituito,
          d'intesa   con   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, da unita' scelte tra il personale
          gia'   appartenente   agli   uffici  bilancio,  ragioneria,
          economato   e   personale   della  soppressa  Agenzia;  nei
          confronti  di  tale  personale,  l'utilizzazione  presso le
          amministrazioni  o  enti di assegnazione decorre dalla data
          di  rendimento  del conto e, comunque, dal 1 novembre 1994.
          Il  commissario liquidatore puo' continuare ad avvalersi di
          esperti,  in  numero  non  superiore a sette unita', da lui
          designati  e nominati con decreto del Ministro del bilancio
          e  della programmazione economica. I relativi compensi sono
          determinati  con  decreto del Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro del
          tesoro,  entro il complessivo limite di spesa non superiore
          a  lire  250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a
          carico del Fondo di cui al comma 5.
              8. La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione
          delle  funzioni  attribuitele ai sensi del presente decreto
          con gestione autonoma.".