Art. 14.
Interpretazione  autentica  della  definizione  di  "rifiuto"  di cui
all'articolo   6,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo
                       5 febbraio 1997, n. 22)

  1.  Le  parole:  "si  disfi",  "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di
disfarsi"  di  cui  all'articolo  6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, e successive modificazioni, di
seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come
segue:
    a) "si  disfi":  qualsiasi  comportamento  attraverso il quale in
modo  diretto  o  indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono
avviati  o  sottoposti  ad  attivita'  di  smaltimento o di recupero,
secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
    b) "abbia  deciso":  la  volonta'  di  destinare ad operazioni di
smaltimento  e  di  recupero,  secondo gli allegati B e C del decreto
legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
    c) "abbia   l'obbligo  di  disfarsi":  l'obbligo  di  avviare  un
materiale,  una  sostanza  o  un  bene ad operazioni di recupero o di
smaltimento,   stabilito  da  una  disposizione  di  legge  o  da  un
provvedimento delle pubbliche autorita' o imposto dalla natura stessa
del  materiale,  della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi
siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato
D del decreto legislativo n. 22.
  2.  Non  ricorrono  le  fattispecie di cui alle lettere b) e c) del
comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di
consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
    a) se   gli   stessi  possono  essere  e  sono  effettivamente  e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo
produttivo  o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di
trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
    b) se   gli   stessi  possono  essere  e  sono  effettivamente  e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo
produttivo  o  di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo
senza  che  si  renda  necessaria  alcuna  operazione di recupero tra
quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera a),
          del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, recante:
          "Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi  e sui rifiuti di imballaggio", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O:
              "Art.  6  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si in-tende per:
                a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
          nelle  categorie  riportate  nell'allegato  A  e  di cui il
          detentore  si  disfi  o  abbia  deciso o abbia l'obbligo di
          disfarsi;
                b) - q) (omissis).".