Art. 15.
                         Norma di copertura

  1.  Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, ((
ad  eccezione  del comma 4-bis, )) 2 e 3, valutati in 663,508 milioni
di euro per l'anno 2002, in 647,020 milioni di euro per l'anno 2003 e
in  349,020  milioni  di  euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a
313,508  milioni di euro per l'anno 2002, 297,020 milioni di euro per
l'anno  2003 e 300 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo
di  parte  delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; quanto a
350  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
ed  all'articolo  17  del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
quanto a 49,020 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di
parte  delle  entrate recate dall'articolo 4. (( Agli oneri derivanti
dall'attuazione  dell'articolo 1,  comma 4-bis, pari a 197 milioni di
euro  per  l'anno  2003,  e dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2,
pari  a  1,5 milioni di euro per l'anno 2002, e 3 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2003  e 2004, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. ))
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Per  il  testo  dell'art. 17 del decreto legislativo
          13 aprile 1999, n. 112, si rimanda ai riferimenti normativi
          dell'art. 3.