Art. 15. Norma di copertura 1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, (( ad eccezione del comma 4-bis, )) 2 e 3, valutati in 663,508 milioni di euro per l'anno 2002, in 647,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno 2002, 297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; quanto a 49,020 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle entrate recate dall'articolo 4. (( Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4-bis, pari a 197 milioni di euro per l'anno 2003, e dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2002, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. )) 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 3.