Art. 2.
         Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
                    e dalla tassa automobilistica

  1.  Non  sono  dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui
all'articolo  56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la
tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'articolo
2  del  regolamento  recante  modalita'  e termini di pagamento delle
tasse  automobilistiche,  ((  di cui al )) decreto del Ministro delle
finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualita' successive,
l'imposta  di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  642,  e  gli emolumenti dovuti agli uffici del
Pubblico  registro  automobilistico  di  cui  al decreto del Ministro
delle  finanze  1 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalita' connesse
agli  atti  di  acquisto  di  autoveicoli, immatricolati per la prima
volta,  di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE
sull'inquinamento,  effettuate  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto  ed  entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al
momento  dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non
conforme alla (( direttiva n. 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1991,  ))  e  successive,  sull'inquinamento,  intestato  allo stesso
soggetto  intestatario  dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno
dei  familiari  conviventi  alla data di acquisto, ovvero, in caso di
locazione  finanziaria  del  veicolo  nuovo,  che  sia  intestato  al
soggetto  utilizzatore  del  suddetto  veicolo o ad uno dei familiari
conviventi.
  2.   Fatta   eccezione   per   l'esenzione   relativa   alla  tassa
automobilistica,  le  esenzioni  di  cui  al  comma  1, si applicano,
altresi',  alle  formalita' relative agli atti di acquisto da imprese
esercenti  attivita' di commercio di autoveicoli usati di potenza non
superiore  a  85  Kw,  conformi  alla  ((  direttiva  n. 94/12/CE del
Parlamento   europeo   e   del  Consiglio,  del  23  marzo  1994,  ))
sull'inquinamento,  effettuate  dalla  entrata in vigore del presente
decreto  ed  entro  il  31 dicembre 2002, a condizione che al momento
dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme
alla   ((   citata   direttiva   n.  91/441  CEE,  ))  e  successive,
sull'inquinamento,   intestato   allo  stesso  soggetto  intestatario
dell'autoveicolo   oggetto   di  acquisto  o  ad  uno  dei  familiari
conviventi  alla  data  di  acquisto,  ovvero,  in  caso di locazione
finanziaria   del  veicolo  usato,  che  sia  intestato  al  soggetto
utilizzatore  del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.
Gli  autoveicoli  acquistati  devono  essere  garantiti per un anno e
sottoposti  prima  della  vendita, salvo che si tratti di autoveicoli
immatricolati  per  la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che
siano  stati  sottoposti  a  revisione  negli  ultimi  dodici mesi, a
specifica  revisione  secondo  le modalita' previste dall'articolo 80
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3.  Entro  quindici  giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo
conforme  alle  direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2,
il  venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il
veicolo  ricevuto  dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle
suddette  direttive,  ai  centri di cui all'articolo 46, comma 1, del
decreto   legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  e  di  provvedere,
direttamente  o  tramite  delega, alla richiesta di cancellazione per
demolizione  al  Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il
locatore    finanziario   rilascia   all'acquirente   un'attestazione
comprovante  l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo.
In   ogni   caso,   tali   veicoli  non  possono  essere  rimessi  in
circolazione.
  4.  Un  comitato  composto,  senza  oneri a carico dello Stato, dai
rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, del
Ministero  dell'interno,  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei
trasporti,  delle  regioni,  delle province e degli enti interessati,
nominato  da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base
dei  dati  forniti  dagli  enti interessati, alla ripartizione tra le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, le province,
nonche'  l'ACI,  delle  minori  entrate derivanti dall'attuazione dei
commi  da  1  a  3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione
sono  rimborsate  ai  predetti  enti  con  cadenza mensile a cura dei
Ministeri   dell'economia  e  delle  finanze,  dell'interno  e  delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per
quanto  riguarda  quelle  di spettanza delle regioni, delle province,
anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. (( Detti rimborsi, versati
direttamente  presso  le  tesorerie  dei  singoli enti in deroga alle
disposizioni  sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I
"Entrate  tributarie"  dei  rispettivi  bilanci.  ))  I trasferimenti
aggiuntivi  cosi'  determinati  non  sono  soggetti  a  riduzione per
effetto di altre disposizioni di legge.
  5.  Ai  fini  del presente articolo si intendono per autoveicoli le
autovetture  e  gli  autoveicoli  per  il  trasporto promiscuo di cui
all'articolo  54,  comma  1, lettere a) e c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
 
          Riferimenti normativi:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  56  del  decreto
          legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei  tributi  locali",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 dicembre 1997, n. 298:
              "Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1. Le
          province   possono,   con   regolamento  adottato  a  norma
          dell'art.   52,   istituire   l'imposta  provinciale  sulle
          formalita'  di  trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
          veicoli  richieste  al  pubblico  registro automobilistico,
          avente  competenza  nel  proprio  territorio,  ai sensi del
          regio  decreto-legge  15 marzo  1927,  n.  436,  e relativo
          regolamento  di  cui  al  regio  decreto 29 luglio 1927, n.
          1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              2.  L'imposta  e'  applicata  sulla  base  di  apposita
          tariffa  determinata  secondo  le modalita' di cui al comma
          11,  le  cui  misure  potranno  essere aumentate, anche con
          successiva  deliberazione  approvata  nel  termine  di  cui
          all'art.  54, fino ad un massimo del venti per cento, ed e'
          dovuta  per  ciascun  veicolo al momento della richiesta di
          formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso
          credito  ed  in  virtu'  dello stesso atto devono eseguirsi
          piu'  formalita'  di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di
          gettito  conseguenti  al  suddetto  eventuale  aumento  non
          saranno   computate   ai   fini  della  determinazione  dei
          parametri  utilizzati  ai  sensi  del  decreto  legislativo
          30 giugno  1997,  n.  244, ai fini della perequazione della
          capacita' fiscale tra province.
              3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data
          di   esecutivita'   copia   autentica  della  deliberazione
          istitutiva  o  modificativa  delle  misure  dell'imposta al
          competente   ufficio   provinciale  del  pubblico  registro
          automobilistico  e  all'ente  che provvede alla riscossione
          per  gli  adempimenti  di  competenza. L'aumento tariffario
          interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
          dalla  sua  decorrenza  e,  qualora esso sia deliberato con
          riferimento  alla  stessa  annualita' in cui e' eseguita la
          notifica  prevista  dal  presente  comma,  opera dalla data
          della notifica stessa.
              4.  Con  lo  stesso  regolamento  di cui al comma 1, le
          province  disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
          contabilizzazione  dell'imposta provinciale di trascrizione
          e   i  relativi  controlli,  nonche'  l'applicazione  delle
          sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
          stessa  ai  sensi  dell'art.  13  del  decreto  legislativo
          18 dicembre  1997,  n.  417. Tali attivita', se non gestite
          direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art.
          52,  sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti,
          allo    stesso   concessionario   del   pubblico   registro
          automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna
          provincia   nel  cui  territorio  sono  state  eseguite  le
          relative   formalita'   le  somme  riscosse  inviando  alla
          provincia  stessa  la relativa documentazione. In ogni caso
          deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale
          dei  dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico
          registro   automobilistico.   L'imposta   suppletiva  ed  i
          rimborsi  devono  essere  richiesti nel termine di tre anni
          dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.
              5.  Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
          all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui al comma 4, in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  relative  norme di
          attuazione.
              6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
          effettuate  nei  confronti  dei  contribuenti  che ne fanno
          commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per
          gli  autoveicoli  muniti  di  carta di circolazione per uso
          speciale  ed  i rimorchi destinati a servire detti veicoli,
          sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta
          e'  ridotta  ad  un  quarto. Analoga riduzione, da operarsi
          sull'imposta  indicata  dalla tariffa approvata con decreto
          del  Ministro  delle finanze di cui al successivo comma 11,
          si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e
          simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita'
          di  locazione  di veicoli senza conducente, le iscrizioni e
          le   trascrizioni   gia'  esistenti  al  pubblico  registro
          automobilistico  relative  ai veicoli compresi nell'atto di
          fusione  conservano  la  loro  validita' ed il loro grado a
          favore  del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'
          o annotazione.
              7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti
          dell'art. 2688 del codoce civile si applica un'imposta pari
          al doppio della relativa tariffa.
              8.  Relativamente  agli atti societari e giudiziari, il
          termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
          relativa   imposta   decorre   a  partire  dal  sesto  mese
          successivo  alla pubblicazione nel registro delle imprese e
          comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione
          alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
              9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
          trascrizione,  le  sanzioni  e  gli accessori sono soggette
          alla  giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le
          disposizioni  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
          546.
              10.   Le  formalita'  di  trascrizione,  iscrizione  ed
          annotazione  respinte dagli uffici provinciali del pubblico
          registro   automobilistico   anteriormente   al  1  gennaio
          dell'anno  dal  quale  ha  effetto il regolamento di cui al
          comma  1,  sono  soggette,  nel  caso  di ripresentazione a
          partire  da tale data, alla disciplina relativa all'imposta
          provinciale.   L'imposta   erariale   di   trascrizione   e
          l'addizionale   provinciale   eventualmente   versate  sono
          rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
          e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
              11.   Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite    le    misure   dell'imposta   provinciale   di
          trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
          da  garantire  il complessivo gettito dell'imposta erariale
          di  trascrizione,  iscrizione  e annotazione dei veicoli al
          pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
          provinciale.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2 del decreto del
          Ministro  delle  finanze  18 novembre 1998, n. 462, recante
          "Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle
          tasse  automobilistiche,  ai sensi dell'art. 18 della legge
          21 maggio   1955,   n.   463",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 gennaio 1999, n. 4:
              "Art  2 (Autoveicoli immatricolati per la prima volta).
          -  1.  Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima
          volta,  le  tasse  sono  dovute a decorrere dal mese in cui
          avviene l'immatricolazione e sono versate entro tale mese o
          nel  mese  successivo  a  quello d'immatricolazione qualora
          questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.
              2.  Per i veicoli indicati alla lettera a) dell'art. 1,
          le  tasse sono corrisposte per un periodo superiore ad otto
          mesi  e  fino  alla  scadenza  di aprile, agosto o dicembre
          immediatamente  successiva  agli  otto  mesi  predetti; per
          quelli indicati alla lettera b), per un periodo superiore a
          sei   mesi   e   fino  alla  scadenza  di gennaio  o luglio
          immediatamente  successiva  ai sei mesi predetti; per tutti
          gli  altri  veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi
          fissi  per  essi stabiliti all'art. 1, escluso in ogni caso
          il  pagamento  per  un  solo  mese.      3.  Per  i veicoli
          immatricolati  per  la  prima  volta soggetti a tassa fissa
          annua,  il tributo relativo all'anno di immatricolazione e'
          versato   in  unica  soluzione  nel  mese  in  cui  avviene
          l'immatricolazione  stessa,  e  qualora  questa abbia luogo
          negli  ultimi  dieci  giorni del mese, la tassa fissa annua
          puo' essere corrisposta nel mese successivo.".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo",
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
          292, n. 3, supplemento ordinario.
              -  Il  Decreto  del  Ministro delle finanze 1 settembre
          1994,  recante "Approvazione della tariffa degli emolumenti
          dovuti  agli uffici del pubblico registro automobilistico",
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1994,
          n. 216.
              -   La  direttiva  n.  91/441/CEE  del  Consiglio,  del
          26 giugno  1991,  che  modifica  la direttiva n. 70/220/CEE
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati  membri  relative  alle  misure  da  adottare  contro
          l'inquinamento  atmosferico  con le emissioni dei veicoli a
          motore,   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita'  europee del 30 agosto 1991, n. L 242 (entrata in
          vigore il 25 luglio 1991).
              - La direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  23 marzo  1994,  relativa  alle  misure da
          adottare  contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di
          veicoli  a  motore  e  recante  modifica della direttiva n.
          70/220/CEE,  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee del 19 aprile 1994, n. L 100.
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 54, comma 1,
          lettere  a)  e  c),  e 80 del decreto legislativo 30 aprile
          1992,   n.   285,  recante  "Nuovo  codice  della  strada",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
          supplemento ordinario:
              "Art.  54  (Autoveicoli).  -  1.  Gli  autoveicoli sono
          veicoli  a  motore  con  almeno  quattro  ruote,  esclusi i
          motoveicoli, e si distinguono in:
                a) autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto di
          persone,  aventi al massimo nove posti, compreso quello del
          conducente;
                b) (omissis);
                c) autoveicoli   per   trasporto  promiscuo:  veicoli
          aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
          3,5  t  o  4,5  t  se  a  trazione  elettrica o a batteria,
          destinati  al  trasporto  di  persone e di cose e capaci di
          contenere   al  massimo  nove  posti  compreso  quello  del
          conducente;
                d) - n) (omissis);
              2. (Omissis)".
              "Art.  80  (Revisioni).  - 1. Il Ministro dei trasporti
          stabilisce,  con  propri  decreti,  i criteri, i tempi e le
          modalita'  per  l'effettuazione  della revisione generale o
          parziale  delle  categorie  di  veicoli a motore e dei loro
          rimorchi,  al  fine  di accertare che sussistano in essi le
          condizioni   di   sicurezza   per   la  circolazione  e  di
          silenziosita'   e   che  i  veicoli  stessi  non  producano
          emanazioni  inquinanti  superiori  ai limiti prescritti; le
          revisioni,  salvo  quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
          sono  effettuate  a  cura  degli  uffici  provinciali della
          Direzione  generale  della  M.C.T.C.  Nel  regolamento sono
          stabiliti  gli  elementi  su  cui deve essere effettuato il
          controllo   tecnico   dei   dispositivi  che  costituiscono
          l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
          della sicurezza stessa.
              2.  Le  prescrizioni  contenute  nei decreti emanati in
          applicazione  del  comma  1  sono  mantenute in armonia con
          quelle  contenute  nelle  direttive della Comunita' europea
          relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
              3.  Per  le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
          trasporto  di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
          pieno  carico  non  superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
          per  trasporto  promiscuo la revisione deve essere disposta
          entro  quattro  anni dalla data di prima immatricolazione e
          successivamente   ogni   due   anni,   nel  rispetto  delle
          specifiche  decorrenze previste dalle direttive comunitarie
          vigenti in materia.
              4.  Per i veicoli destinati al trasporto di persone con
          numero  di  posti  superiore  a  nove  compreso  quello del
          conducente,  per  gli autoveicoli destinati ai trasporti di
          cose  o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
          superiore  a  3,5  t, per i rimorchi di massa complessiva a
          pieno  carico  superiore  a  3,5  t,  per  i  taxi,  per le
          autoambulanze,   per  i  veicoli  adibiti  a  noleggio  con
          conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
          disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
          nell'anno  in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
          6.
              5.  Gli uffici della direzione generale della M.C.T.C.,
          anche  su  segnalazione degli organi di polizia stradale di
          cui  all'art.  12,  qualora sorgano dubbi sulla persistenza
          dei  requisiti  di  sicurezza,  rumorosita' ed inquinamento
          prescritti,   possono  ordinare  in  qualsiasi  momento  la
          revisione  di  singoli veicoli.     6. I decreti contenenti
          la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo
          dell'inquinamento  acustico  ed  atmosferico  sono  emanati
          sentito il Ministero dell'ambiente.
              7.  In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a
          motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
          dei   quali  possono  sorgere  dubbi  sulle  condizioni  di
          sicurezza  per  la  circolazione,  gli  organi  di  polizia
          stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
          rilievi,  sono tenuti a darne notizia al competente ufficio
          della direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del
          provvedimento di revisione singola.
              8.  Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
          relazione  a particolari e contingenti situazioni operative
          degli  uffici  provinciali  della  direzione generale della
          M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
          periodiche  dei  veicoli  a  motore  capaci di contenere al
          massimo  sedici  persone compreso il conducente, ovvero con
          massa  complessiva  a  pieno  carico fino a 3,5 t, puo' per
          singole  province  individuate con proprio decreto affidare
          in   concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni  ad
          imprese   di   autoriparazione   che  svolgono  la  propria
          attivita'   nel   campo   della  meccanica  e  motoristica,
          carrozzeria,  elettrauto  e gommista ovvero ad imprese che,
          esercendo  in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,
          esercitino    altresi',   con   carattere   strumentale   o
          accessorio,  l'attivita'  di  autoriparazione. Tali imprese
          devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
          attivita'  di  autoriparazione  di cui all'art. 2, comma 1,
          della  legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
          possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
          e  alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in  una  diversa  sezione del medesimo registro, in modo da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
              9.  Le  imprese  di  cui  al  comma  8 devono essere in
          possesso    di    requisiti    tecnico-professionali,    di
          attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
          attivita'   di  verifica  e  controllo  per  le  revisioni,
          precisati  nel  regolamento;  il titolare della ditta o, in
          sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
          dei  requisiti  personali  e  professionali  precisati  nel
          regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
          il  periodo  della  concessione.  Il Ministro dei trasporti
          definisce  con  proprio  decreto  le  modalita'  tecniche e
          amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
          cui al comma 8.
              10.  Il  Ministero  dei  trasporti - direzione generale
          della  M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine
          delle  imprese  di  cui  al  comma 8  e  controlli, anche a
          campione,  sui  veicoli  sottoposti  a  revisione presso le
          medesime.   I  controlli  periodici  sulle  officine  delle
          imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'
          di  cui  all'art.  19,  commi  1,  2, 3, e 4, della legge 1
          dicembre   1986,  n.  870,  da  personale  della  Direzione
          generale  della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo
          tecnico  ed  inquadrato  in qualifiche funzionali e profili
          professionali   corrispondenti  alle  qualifiche  della  ex
          carriera  direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
          relativi  importi  a  carico delle officine dovranno essere
          versati  in conto corrente postale ed affluire alle entrate
          dello  Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero
          dei  trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
          modificata dal Ministro del tesoro.
              11.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso  dei controlli, si
          accerti  che  l'impresa  non  sia  piu'  in  possesso delle
          necessarie  attrezzature,  oppure  che  le  revisioni siano
          state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
          le  concessioni  relative  ai  compiti  di  revisione  sono
          revocate.
              12.  Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di
          concerto  con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe
          per  le  operazioni  di  revisione  svolte  dalla direzione
          generale  della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8,
          nonche'   quelle  inerenti  ai  controlli  periodici  sulle
          officine   ed   ai  controlli  a  campione  effettuati  dal
          Ministero   dei   trasporti   -  Direzione  generale  della
          M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
              13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
          le  modalita'  che  saranno  stabilite con disposizioni del
          Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
          competente della direzione generale della M.C.T.C. la carta
          di   circolazione,   la   certificazione   della  revisione
          effettuata  con  indicazione  delle operazioni di controllo
          eseguite  e degli interventi prescritti effettuati, nonche'
          l'attestazione   del   pagamento  della  tariffa  da  parte
          dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta
          di  circolazione  cui si dovra' procedere entro e non oltre
          sessanta   giorni   dal  ricevimento  della  carta  stessa.
          Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara'
          a  disposizione  presso gli uffici della Direzione generale
          della  M.C.T.C.  per il ritiro da parte delle officine, che
          provvederanno  a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta
          annotazione  sulla  carta di circolazione la certificazione
          dell'impresa  che  ha effettuato la revisione sostituisce a
          tutti gli effetti la carta di circolazione.
              14.  Chiunque  circola con un veicolo che non sia stato
          presentato  alla  prescritta  revisione  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta          a          lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta.    Tale    sanzione    e'
          raddoppiabile  in  caso di revisione omessa per piu' di una
          volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni
          vigenti  ovvero  nel  caso in cui si circoli con un veicolo
          sospeso  dalla  circolazione  in  attesa  dell'esito  della
          revisione.   Da   tali   violazioni  discende  la  sanzione
          amministrativa   accessoria   del  ritiro  della  carta  di
          circolazione,  secondo le norme del capo I, sezione II, del
          titolo VI.
              15.  Le  imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
          quali  sia  stato  accertato da parte dei competenti uffici
          provinciali  della  direzione  generale  della  M.C.T.C. il
          mancato  rispetto  dei  termini e delle modalita' stabiliti
          dal  Ministro  dei  trasporti  ai  sensi del comma 13, sono
          soggette  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma   da   lire  seicentotrentacinquemilanovanta  a  lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.      Se
          nell'arco  di  due  anni  decorrenti  dalla  prima  vengono
          accertate   tre  violazioni,  l'ufficio  provinciale  della
          Direzione  generale  della  M.C.T.C. revoca la concessione.
              16.  L'accertamento della falsita' della certificazione
          di  revisione comporta la cancellazione dal registro di cui
          al comma 8.
              17.    Chiunque    produce   agli   organi   competenti
          attestazione  di  revisione falsa e' soggetto alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          seicentotrentacinquemilanovanta            a           lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Da tale
          violazione  discende  la sanzione amministrativa accessoria
          del  ritiro  della  carta di circolazione, secondo le norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  46,  comma 1, del
          decreto   legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22,  recante
          "Attuazione  delle  direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n.
          91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi  e  n.  94/62/CE sugli
          imballaggi  e sui rifiuti di imballaggio", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  15  febbraio  1997, n. 38, supplemento
          ordinario:
              "1.  Il  proprietario  di  un  veicolo a motore o di un
          rimorchio  che  intenda  procedere  alla  demolizione dello
          stesso  deve  consegnarlo  ad  un centro di raccolta per la
          messa   in  sicurezza,  la  demolizione,  il  recupero  dei
          materiali  e  la  rottamazione,  autorizzato ai sensi degli
          articoli  27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere
          anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.".