Art. 3. Potenziamento dell'attivita' di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione 1. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente: "Art. 87 (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo). - 1. Il concessionario puo', per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e' dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.". 2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;"; 1.2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;"; 1.3) alla lettera e) dopo la parola: "compiute", sono inserite le seguenti: "nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e"; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo."; b) all'articolo 20: 1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)", sono inserite le seguenti: ",d-bis)"; 2) al comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalita' delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore."; c) all'articolo 57, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate puo', comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacita' finanziaria, tecnica ed organizzativa.". 3. (( L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, puo' procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito e' di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicita' e proficuita' rispetto alle attivita' di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi e' assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresi' gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. )) I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione puo' comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (( 3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, puo' essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori. )) 4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si compone: a) di una indennita' fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni; b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. 5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'indennita' di cui al comma 4 e' ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti. 6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4, ai concessionari e commissari governativi e' fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni, per l'anno 2003. Con il decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo della riscossione e' suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei seguenti criteri: a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui attivita' di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei commissari governativi le cui attivita' di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, e' costituito dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione; b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di incremento (( di cui alla lettera a), )) per le concessioni situate al di sopra della mediana siano pari alla meta' di quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa mediana. 7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi e' comunque (( computato )) in aumento delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni 2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio. 8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), e' aumentato del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi ed e' ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri: a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento, riduzione del 10 per cento; b) (( per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento e fino al 23 per cento, oltre quanto previsto alla lettera a), riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento superiore al 10 per cento; )) c) per lo scostamento superiore al (( 23 per cento, )) riduzione sempre pari al 30 per cento. 9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni previste dal comma 7 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999. 10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003"; b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004". 11. All'articolo 77, comma 1, lettera d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004". 12. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto dall'articolo 15, l'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici statali non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per 635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine, (( fermo restando per i professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, il diritto potestativo di opzione per rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento alla presa d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio prestato presso la Scuola, )) la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004, realizza un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato potenziamento dell'attivita' di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa, utilizzando le risorse di cui all'unita' previsionale di base 6.1.1.1. "Spese generali di funzionamento", capitolo 3542, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base per gli anni 2003 e 2004. (( 13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 30, comma 1, primo periodo, le parole: "dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV"; b) all'articolo 55, comma 1, le parole: "dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo"; c) all'articolo 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve" fino a: "commissari governativi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo di commissari governativi". 13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppressione dell'articolo 10, n. 26), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme gia' versate. 13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo delle capitanerie di porto avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 19, commi 2 e 4, 20, commi l e 3, e 57 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97, cosi' come modificati dal presente articolo: "Art. 19 (Discarico per inesigibilita). - 1. (Omissis). 2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze; c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e' soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario; d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4; d-bis) il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario, sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita' non hanno influito sull'esito della procedura. 3. (Omissis). 4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. 5.-6. (Omissis). "Art. 20 (Procedura di discarico per inesigibilita' e reiscrizione nei ruoli). - 1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre entrate, se, a seguito dell'attivita' di controllo sulla comunicazione di inesigibilita', ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni puo' produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico e' ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo. 2. (Omissis). 3. In caso di diniego del discarico, il concessionario e' tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalita' delle spese di cui all'aticolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore. 4-6. (Omissis)". "Art. 57 (Titolarita' dei rapporti concessori). - 1. Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'art. 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei sigoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo di commissari governativi. 2. La titolarieta' dei rapporti concessori e commissariali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto puo' essere trasferita, per la residua durata, con decreto del Ministero delle finanze, ad una societa' facente parte dello stesso gruppo societario, a condizione che la societa' capogruppo detenga, direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata, la totalita' del capitale della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del predetto rapporto. Se la societa' capogruppo non detiene direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata, la totalita' del capitale della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del rapporto, il trasferimento puo' comunque essere effettuato se la stessa societa' capogruppo garantisce direttamente l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione nei confronti degli enti creditori e sempre che essa detenga, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, direttamente o tramite altra societa' controllata, il controllo della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del rapporto. 3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la titolarita' del rapporto puo' essere trasferita anche ad una societa' per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto. 3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate puo', comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacita' finanziaria, tecnica ed organizzativa. 4. In caso di trasferimento della titolarita' del rapporto effettuato ai sensi dei commi 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.". - Si riporta il testo dell'articolo 6 del sopra citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112: "Art. 6 (Commissione consultiva). - 1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia: a) di individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni; b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio; c) di procedure di conferimento delle concessioni; d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attivita' degli intermediari della riscossione; e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali. 2. La commissione, altresi', a richiesta degli enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione. 3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni puo' consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e puo' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Puo' anche acquisire, tramite la Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni. 4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e' disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e' corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attivita' di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni. 5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti e' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione. 6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale."". - Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2: "Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. 2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. 3.-4-bis. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati"", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1989, n. 237 e convertito in legge, con modificazioni, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1989, n 287: "11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, puo' essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalita' stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi."". - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1999, n. 53, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 47 del sopra citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112: "Art. 47 (Omissione dei riversamenti agli enti creditori). - 1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti agli enti creditori delle somme riscosse, e' tenuto a versare all'ente stesso anche gli interessi legali ed e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui e' stato ritardato o omesso il riversamento. 2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta del 95 per cento, dei 90 per cento e del 75 per cento se il concessionario riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza, le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il riversamento."". - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e 4-bis, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1997, n. 173, cosi come modificati dalla legge. "Art. 4 (Soggetti incaricati della riscossione). - 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. Fino al 31 dicembre 2003 per i compensi alle aziende di credito ai applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2-5. (Omissis). "Art. 4-bis (Remunerazione del servizio). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione e' pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione e' determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilita' delle somme riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attivita' di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione e' dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante. 2-4. (Omissis)."". - Si riporta il testo dell'articolo 77, comma 1, lettera d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario, cosi come modificato dalla presente legge: "1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni: a)-c) (Omissis); d) nell'articolo 8, concernente termini e modalita' per il versamento delle somme riscosse, al comma 1, sono soppresse, a decorrere dal 1 gennaio 2004, le seguenti parole: "del 75 per cento "". - Si riporta il testo dell'articolo 17, cosi come modificato dalla presente legge, del sopra citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112: "Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita' dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri: a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i piu' bassi costi; b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali; c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario puo' parla in riscossione. 2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e' aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1. 3. L'aggio di cui al comma l e' a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore e' dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura e' determinata con il decreto previsto dal comma 1. 4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto dei Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse. 5. (Comma abrogato). 5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario e' stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo. 6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico: a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 1; b) del debitore, negli altri casi. 7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti. 7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2; 7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.". - Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2002, n. 49. - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante "Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze"", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n. 250: "5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le trenta unita'."". - Si riporta il testo, cosi' come modificato dalla presente legge, degli articoli 30 e 55 del sopra citato decreto legislativo 112 del 1999: "Art. 30 (Esecuzione nei confronti del garante). - 1. Se si verificano le violazioni previste dal capo IV, con decreto ministeriale, su richiesta del competente ufficio, e' disposta l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante. Il decreto e' comunicato agli altri enti garantiti e trasmesso all'ufficio proponente ai fini della notifica al garante ed al concessionario; con lo stesso decreto e' disposta, se necessario, l'espropriazione di beni del concessionario. 2. Il decreto previsto dal comma 1 costituisce titolo esecutivo. In virtu' di esso la competente direzione regionale delle entrate procede all'espropriazione, anche nell'interesse degli altri enti garantiti, con le modalita' indicate nel libro III del codice di procedura civile. 3. Con il decreto previsto dal comma 1 il concessionario e' invitato a reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto stesso.". "Art. 55 (Esecuzione delle sanzioni). - 1. Se il concessionario commette la violazione prevista dal presente capo, il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti nell'articolo 54, comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della direzione regionale delle entrate, costituisce titolo per procedere all'espropriazione, anche nei confronti del garante, ai sensi dell'articolo 30.". - Il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, recante "Disciplina degli istituti di vigilanza privata"", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1936, n. 300, e convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 maggio 1937, n. 101. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante ""Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza"", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1994, n. 120 e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1994, n. 171: "1. I fondi di contabilita' speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinati a servizi e finalita' di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonche' dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n 180.".