Art. 3.
Potenziamento  dell'attivita' di riscossione dei tributi e sistema di
       remunerazione del servizio nazionale della riscossione

  1.  L'articolo  87  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  87  (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di
ammissione  al  passivo).  -  1.  Il  concessionario  puo', per conto
dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo
6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  2.  Se  il  debitore,  a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su
iniziativa   di   altri  creditori,  e'  dichiarato  fallito,  ovvero
sottoposto  a  liquidazione  coatta amministrativa, il concessionario
chiede,  sulla  base  del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate
l'ammissione al passivo della procedura.".
  2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 19:
      1) al comma 2:
        1.1)  alla  lettera  d)  sono  aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ",nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata
dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
        1.2)  dopo  la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) il
mancato  svolgimento  delle  attivita'  conseguenti alle segnalazioni
effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
        1.3)  alla  lettera  e)  dopo  la  parola:  "compiute",  sono
inserite  le  seguenti: "nell'attivita' di notifica della cartella di
pagamento e";
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Fino  al  discarico  di  cui  al comma 3, resta salvo, in ogni
momento,  il  potere  dell'ufficio  di  comunicare  al concessionario
l'esistenza  di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare
azioni  cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere
le somme iscritte a ruolo.";
    b) all'articolo 20:
      1)  al  comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)", sono inserite
le seguenti: ",d-bis)";
      2)  al comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla fine sono
sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto dell'importo iscritto a
ruolo, ed alla totalita' delle spese di cui all'articolo 17, comma 6,
se rimborsate dall'ente creditore.";
    c) all'articolo 57, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  "3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia
delle  entrate  puo', comunque, autorizzare i trasferimenti azionari,
le  fusioni  e  le  scissioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  4, a
condizione  che  non  vi sia diminuzione della capacita' finanziaria,
tecnica ed organizzativa.".
  3.  ((  L'Agenzia  delle  entrate,  dopo  l'inizio  dell'esecuzione
coattiva,  puo'  procedere  alla  transazione  dei tributi iscritti a
ruolo  dai  propri  uffici  il  cui gettito e' di esclusiva spettanza
dello  Stato in caso di accertata maggiore economicita' e proficuita'
rispetto  alle  attivita'  di  riscossione coattiva, quando nel corso
della  procedura  esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi
e'  assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede
con  atto  approvato  dal  direttore dell'Agenzia, su conforme parere
obbligatorio  della  Commissione consultiva per la riscossione di cui
all'articolo  6  del  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n. 112,
acquisiti  altresi'  gli  altri  pareri  obbligatoriamente prescritti
dalle  vigenti  disposizioni  di  legge.  ))  I  pareri  si intendono
rilasciati  con  esito  favorevole  decorsi  45  giorni dalla data di
ricevimento  della  richiesta,  se  non pronunciati espressamente nel
termine  predetto.  La  transazione  puo' comportare la dilazione del
pagamento  delle  somme  iscritte  a  ruolo anche a prescindere dalla
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
((  3-bis.  Il  pagamento  rateale dei debiti per contributi, premi e
accessori  di  legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di
previdenza  e  assistenza  obbligatorie,  puo'  essere consentito, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge
9  ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre  1989,  n.  389,  nel  limite  massimo  di sessanta mesi con
provvedimento motivato degli stessi enti impositori. ))
  4.  Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei
commissari  governativi,  per i ruoli emessi da uffici statali, anche
prima  della  data  di  entrata  in vigore del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, si compone:
    a) di una indennita' fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a
euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
    b) di   un   importo   variabile,  costituito  da  un  aggio,  di
percentuale  pari  a  quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme
effettivamente  riscosse,  da  erogare  entro  il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento.
  5.  Con  decreto  ministeriale,  da  adottare entro il 31 luglio di
ciascun  anno,  l'indennita'  di cui al comma 4 e' ripartita, per una
quota  non  inferiore  al  96  per  cento,  tra  i  concessionari e i
commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi
hanno  usufruito  della  clausola di salvaguardia, e, per la restante
quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i
quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
  6.  Per  il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4,
ai  concessionari  e commissari governativi e' fissato l'obiettivo di
un  incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli
uffici  statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione
conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro
520  milioni,  per  l'anno  2002,  ed a euro 1040 milioni, per l'anno
2003.  Con  il  decreto  di  cui al comma 5, l'incremento complessivo
della  riscossione  e' suddiviso nelle quote di competenza di ciascun
concessionario  e  commissario governativo, nel rispetto dei seguenti
criteri:
    a) relativamente   all'obiettivo   stabilito   per  l'anno  2002,
determinazione  di  uguali  quote  di  incremento  delle  percentuali
derivanti  dal  rapporto  tra  quanto  riscosso nel 2001 ed il carico
medio  netto  del  triennio  1998-2000,  tra  i  soli concessionari e
commissari   governativi   le   cui  attivita'  di  riscossione  sono
risultate,  nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno,
assumendosi  questa  nel  valore percentuale dato dal rapporto tra la
riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto
triennio;   per   lo   stesso  anno  2002,  l'obiettivo  proprio  dei
concessionari  e  dei  commissari  governativi  le  cui  attivita' di
riscossione  sono  risultate,  nell'anno  2001, pari o superiori alla
mediana  del  medesimo  anno,  e'  costituito  dal mantenimento di un
identico valore percentuale di riscossione;
    b) relativamente   all'obiettivo   stabilito   per  l'anno  2003,
divisione  dello  stesso in modo che le uguali quote di incremento ((
di  cui  alla  lettera  a), )) per le concessioni situate al di sopra
della  mediana  siano  pari  alla  meta'  di  quelle  previste per le
concessioni al di sotto della stessa mediana.
  7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i
commissari   governativi   anticipano   comunque,  senza  diritto  ad
interessi,  il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi
stabiliti  nel  comma  6,  lettera  a), entro il 30 novembre 2002, in
misura  pari  a  euro  260  milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in
misura  pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e
l'importo   di   quanto   anticipato  o  effettivamente  riscosso  al
13 dicembre  2002.  Il  50  per  cento  della  quota di obiettivo non
conseguito  nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi
e'  comunque (( computato )) in aumento delle loro quote di obiettivo
per  l'anno  2003.  Per  la  restituzione dell'anticipo, in due quote
uguali   negli  anni  2003  e  2004,  i  concessionari  e  commissari
governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino
ad  estinzione  del  credito, con gli importi dei riversamenti dovuti
nei  predetti  anni.  La  mancata  effettiva  riscossione delle somme
anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio.
  8.  L'aggio  di cui al comma 4, lettera b), e' aumentato del 50 per
cento  sulle maggiori  riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi
ed  e' ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti
all'anno  2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma
5, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) per  lo  scostamento  dall'obiettivo  fino  al  10  per cento,
riduzione del 10 per cento;
    b) (( per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento
e  fino  al  23  per  cento,  oltre  quanto previsto alla lettera a),
riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di
scostamento superiore al 10 per cento; ))
    c) per  lo scostamento superiore al (( 23 per cento, )) riduzione
sempre pari al 30 per cento.
  9.  Il  concessionario o il commissario governativo che non esegue,
in  tutto  o  in  parte,  alla  prescritta  scadenza le anticipazioni
previste  dal  comma  7  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa
pecuniaria  di  cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n.  112;  in  tale  caso, si applicano inoltre le disposizioni
degli  articoli  30  e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del
1999.
  10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al
31 dicembre  2002"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fino  al  31
dicembre 2003";
    b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "1 gennaio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".
  11.  All'articolo  77, comma 1, lettera d), della legge 21 novembre
2000,  n.  342,  le  parole:  "1  gennaio 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "1 gennaio 2004".
  12.   Sono  abrogati  il  comma  5  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo   13 aprile   1999,  n.  112  e,  fermo  quanto  disposto
dall'articolo   15,   l'articolo   16-quinquies   del   decreto-legge
28 dicembre  2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio  2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici statali non si
applica  la maggiorazione  dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  13.  L'Agenzia  delle  entrate provvede a maggiori accertamenti per
146  milioni  di  euro,  nell'anno  2002,  per  635  milioni  di euro
nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine,
((  fermo restando per i professori della Scuola inquadrati nel ruolo
di  cui  all'articolo  5,  comma  5,  del  decreto del Ministro delle
finanze  28 settembre 2000, n. 301, il diritto potestativo di opzione
per  rientro  nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento
alla presa d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio
prestato  presso  la  Scuola,  )) la Scuola superiore dell'economia e
delle  finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004, realizza un programma
straordinario  di  qualificazione,  riqualificazione e formazione del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie
fiscali,  attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri processi
produttivi,  per  le  esigenze  connesse  all'immediato potenziamento
dell'attivita'  di  accertamento  fiscale e di contrasto all'economia
sommersa,  utilizzando  le  risorse di cui all'unita' previsionale di
base 6.1.1.1. "Spese generali di funzionamento", capitolo 3542, dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  finanziario 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base
per gli anni 2003 e 2004.
((  13-bis.  Al  decreto  legislativo  13  aprile  1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)   all'articolo   30,   comma  1,  primo  periodo,  le  parole:
"dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV";
    b)  all'articolo  55, comma 1, le parole: "dall'articolo 47" sono
sostituite dalle seguenti: "dal presente capo";
    c)  all'articolo 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve" fino a:
"commissari   governativi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fino
all'anno  2004  e  anche  in  deroga  all'articolo 12, comma 3, primo
periodo,  il  servizio  di  riscossione  resta  affidato, nei singoli
ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a
titolo di commissari governativi".
  13-ter.  La  riscossione  coattiva dei crediti dell'erario relativa
alle  prestazioni  rese dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12
novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526,
fino  alla  soppressione  dell'articolo  10,  n. 26), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, si intende
consentita  nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione.
Non  si  fa  luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme gia'
versate.
  13-quater.  La  riscossione  coattiva  dei fondi a disposizione del
Corpo  delle  capitanerie  di porto avviene ai sensi dell'articolo 1,
comma  1,  del  decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 19, commi 2 e 4,
          20,  commi  l  e  3, e 57 del decreto legislativo 13 aprile
          1999,  n.  112,  recante  "Riordino  del servizio nazionale
          della  riscossione,  in  attuazione  della  delega prevista
          dalla  legge  28 settembre  1998, n. 337", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 aprile  1999,  n.  97,  cosi'  come
          modificati dal presente articolo:
              "Art. 19 (Discarico per inesigibilita). - 1. (Omissis).
              2.  Costituiscono  causa  di  perdita  del  diritto  al
          discarico:
                a)    la    mancata   notificazione   imputabile   al
          concessionario,  della  cartella  di  pagamento,  entro  il
          quinto  mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel
          caso  previsto  dall'articolo  32, comma 2, lettera b), del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
          mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
                b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche
          in  via  telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
          procedure  relative  alle  singole quote comprese nei ruoli
          consegnati  in  uno  stesso mese; la prima comunicazione e'
          effettuata  entro  il diciottesimo mese successivo a quello
          di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con
          le  modalita'  stabilite  con  decreto  del Ministero delle
          finanze;
                c) la  mancata  presentazione,  entro  il  terzo anno
          successivo  alla consegna del ruolo, della comunicazione di
          inesigibilita'  prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
          soggetta  a successiva integrazione se, alla data della sua
          presentazione,  le procedure esecutive sono ancora in corso
          per causa non imputabile al concessionario;
                d) il  mancato  svolgimento  dell'azione esecutiva su
          tutti  i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
          del  pignoramento,  risultava  dal  sistema informativo del
          Ministero  delle  finanze,  a meno che i beni pignorati non
          fossero  di  valore  pari  al doppio del credito iscritto a
          ruolo,  nonche'  sui  nuovi  beni la cui esistenza e' stata
          comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
                d-bis)   il   mancato   svolgimento  delle  attivita'
          conseguenti  alle  segnalazioni  effettuate dall'ufficio ai
          sensi del comma 4;
                e) la  mancata  riscossione  delle  somme  iscritte a
          ruolo,  se imputabile al concessionario, sono imputabili al
          concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
          al   discarico   i   vizi   e   le  irregolarita'  compiute
          nell'attivita'  di  notifica  della cartella di pagamento e
          nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
          concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
          non hanno influito sull'esito della procedura.
              3. (Omissis).
              4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
          ogni  momento,  il  potere  dell'ufficio  di  comunicare al
          concessionario  l'esistenza  di nuovi beni da sottoporre ad
          esecuzione  e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da
          intraprendere  al  fine  di  riscuotere le somme iscritte a
          ruolo.
              5.-6. (Omissis).
              "Art.  20  (Procedura di discarico per inesigibilita' e
          reiscrizione  nei  ruoli).  -  1. Il competente ufficio del
          Ministero  delle  finanze per le entrate di sua competenza,
          ovvero  l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre
          entrate,  se,  a  seguito dell'attivita' di controllo sulla
          comunicazione  di  inesigibilita',  ritiene  che  non siano
          state rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2,
          lettere  a),  d),  d-bis)  ed e), notifica apposito atto al
          concessionario,  che  nei  successivi  trenta  giorni  puo'
          produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico e'
          ammesso  o  rifiutato  con  un  provvedimento  a  carattere
          definitivo.
              2. (Omissis).
              3.  In caso di diniego del discarico, il concessionario
          e'  tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni
          dalla   notifica  del  relativo  provvedimento,  la  somma,
          maggiorata  degli  interessi  legali decorrenti dal termine
          ultimo  previsto per la notifica della cartella, pari ad un
          quarto  dell'importo  iscritto  a  ruolo, ed alla totalita'
          delle  spese  di cui all'aticolo 17, comma 6, se rimborsate
          dall'ente creditore.
              4-6. (Omissis)".
              "Art.  57  (Titolarita'  dei rapporti concessori). - 1.
          Fino  all'anno 2004 e anche in deroga all'art. 12, comma 3,
          primo  periodo,  il servizio di riscossione resta affidato,
          nei  sigoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione  del  decreto-legge 8
          luglio  2002,  n. 138, lo gestiscono a titolo di commissari
          governativi.
              2.   La   titolarieta'   dei   rapporti   concessori  e
          commissariali  in  atto  alla  data  di  pubblicazione  del
          presente  decreto  puo'  essere  trasferita, per la residua
          durata,  con  decreto  del  Ministero delle finanze, ad una
          societa'  facente  parte  dello stesso gruppo societario, a
          condizione che la societa' capogruppo detenga, direttamente
          o   tramite   altra  societa'  totalmente  controllata,  la
          totalita'   del   capitale  della  societa'  cui  e'  stata
          trasferita  la  titolarita'  del  predetto  rapporto. Se la
          societa'  capogruppo  non  detiene  direttamente  o tramite
          altra  societa'  totalmente  controllata,  la totalita' del
          capitale   della   societa'  cui  e'  stata  trasferita  la
          titolarita'  del  rapporto,  il trasferimento puo' comunque
          essere   effettuato   se   la  stessa  societa'  capogruppo
          garantisce   direttamente   l'adempimento   di   tutte   le
          obbligazioni  derivanti  dal  rapporto  di  concessione nei
          confronti  degli  enti creditori e sempre che essa detenga,
          ai   sensi  dell'articolo 2359,  primo  comma,  del  codice
          civile,  direttamente o tramite altra societa' controllata,
          il  controllo  della  societa'  cui  e' stata trasferita la
          titolarita' del rapporto.
              3.  Per  i  rapporti  gestiti  in  forma diretta da una
          banca,  la  titolarita' del rapporto puo' essere trasferita
          anche  ad una societa' per azioni in possesso dei requisiti
          previsti  dall'articolo  2,  comma  3,  il cui capitale sia
          totalmente  detenuto  dalla  banca originariamente titolare
          del rapporto.
              3-bis.  Nei  casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e
          3,  l'Agenzia  delle  entrate puo', comunque, autorizzare i
          trasferimenti  azionari,  le  fusioni e le scissioni di cui
          all'articolo  2,  comma  4,  a  condizione  che  non vi sia
          diminuzione   della   capacita'   finanziaria,  tecnica  ed
          organizzativa.
              4.  In  caso  di  trasferimento  della  titolarita' del
          rapporto  effettuato  ai  sensi  dei  commi  2  e  3 non si
          applicano  le  disposizioni  di  cui agli articoli 14, 15 e
          16.".
              -  Si riporta il testo dell'articolo 6 del sopra citato
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
              "Art.  6  (Commissione consultiva). - 1. La commissione
          consultiva  per  la  riscossione  di  cui  all'articolo  1,
          lettera  h),  della  legge  4 ottobre 1986, n. 657, esprime
          pareri in materia:
                a)  di  individuazione  e determinazione degli ambiti
          territoriali delle concessioni;
                b) di   determinazione  e  revisione  biennale  della
          remunerazione del servizio;
                c) di procedure di conferimento delle concessioni;
                d) di  criteri generali relativi al funzionamento del
          servizio  nazionale della riscossione e all'attivita' degli
          intermediari della riscossione;
                e) di  adozione  di regolamenti e atti amministrativi
          generali.
              2.  La  commissione,  altresi',  a richiesta degli enti
          interessati,  esprime  pareri su atti e questioni attinenti
          al servizio della riscossione.
              3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di
          cui  all'articolo  seguente  e, ove necessario, di volta in
          volta   su   singole   questioni  puo'  consultare  singoli
          concessionari  o  rappresentanti  della  categoria  e  puo'
          ricorrere  alla  consulenza  di esperti e di organizzazioni
          professionali  o  universitarie specializzate in analisi di
          costi  e  di  bilanci.  Puo'  anche  acquisire,  tramite la
          Direzione  centrale per la riscossione, dati e informazioni
          relativi  alle diverse forme di riscossione e all'andamento
          delle gestioni.
              4.  L'affidamento  degli  incarichi  di  consulenza  e'
          disposto  con  provvedimento  ministeriale  su proposta del
          presidente della commissione: gli incarichi devono essere a
          tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno
          finanziario.  Con  lo  stesso  o  con successivo decreto e'
          determinato  il compenso da corrispondere in relazione alla
          durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato;
          il    compenso   e'   corrisposto   soltanto   al   termine
          dell'incarico  dopo  la  consegna  del lavoro eseguito. Non
          possono   essere   affidati   incarichi   di  consulenza  a
          dipendenti  dei  Ministeri delle finanze, dell'interno, del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, in
          attivita'  di  servizio ovvero in quiescenza da meno di due
          anni.
              5.  I  componenti  della  commissione  durano in carica
          cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una
          volta,  ferme restando le disposizioni in materia di limite
          massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina
          a   componente   della   commissione   degli   esperti   e'
          incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o
          di  collaborazione  con  i concessionari o con il consorzio
          obbligatorio   tra   i  concessionari  del  servizio  della
          riscossione.
              6.  Le  regole  di funzionamento della commissione sono
          stabilite,   su  proposta  della  commissione  stessa,  con
          apposito decreto ministeriale."".
              -  Si  riporta  il testo dell'articolo 19, commi 1 e 2,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle
          imposte  sul  reddito", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2:
              "Art.  19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su
          richiesta  del  contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi
          di  temporanea  situazione  di  obiettiva difficolta' dello
          stesso,  la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
          a  ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero
          la   sospensione   della   riscossione   per   un  anno  e,
          successivamente,  la  ripartizione del pagamento fino ad un
          massimo  di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto
          a  ruolo  e'  superiore  a  cinquanta  milioni  di lire, il
          riconoscimento   di   tali  benefici  e'  subordinato  alla
          prestazione    di    idonea   garanzia   mediante   polizza
          fidejussoria o fidejussione bancaria.
              2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a
          pena   di  decadenza,  prima  dell'inizio  della  procedura
          esecutiva.
              3.-4-bis. (Omissis).".
              -  Si  riporta  il testo dell'articolo 2, comma 11, del
          decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante "Disposizioni
          urgenti   in   materia   di   evasione   contributiva,   di
          fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi
          nel   Mezzogiorno   e  di  finanziamento  dei  patronati"",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1989, n. 237
          e  convertito  in  legge,  con modificazioni, della legge 7
          dicembre  1989, n. 389, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          9 dicembre 1989, n 287:
              "11.  Il  pagamento  rateale dei debiti per contributi,
          premi  ed  accessori  di legge, dovuti agli enti gestori di
          forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto
          dalle  disposizioni  vigenti,  puo'  essere  consentito dal
          comitato  esecutivo,  ovvero, per delega di quest'ultimo, e
          per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a
          rateazioni    non   superiori   a   dodici   mesi,   previa
          autorizzazione  del  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,   dai   comitati  regionali,  in  quanto  previsti
          dall'ordinamento   degli   enti   medesimi.  Le  rateazioni
          superiori  a  dodici  mesi  sono disposte con provvedimento
          motivato  e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale e del tesoro, secondo
          modalita'  stabilite,  con  apposito  decreto, dai Ministri
          medesimi.   Non   sono   consentite   per  ciascun  debito,
          complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi;
          in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del
          lavoro   e   della   previdenza   sociale,  possono  essere
          consentite rateazioni fino a trentasei mesi."".
              -  Il  decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n. 46,
          recante   "Riordino   della  disciplina  della  riscossione
          mediante   ruolo,  a  norma  dell'articolo  1  della  legge
          28 settembre  1998,  n.  337", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 marzo 1999, n. 53, S.O.
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del sopra citato
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
              "Art.   47   (Omissione   dei  riversamenti  agli  enti
          creditori).  -  1. Ferme  le  eventuali sanzioni penali, il
          concessionario  che  non  esegue, in tutto o in parte, alle
          prescritte  scadenze  i  riversamenti  agli  enti creditori
          delle  somme  riscosse, e' tenuto a versare all'ente stesso
          anche  gli  interessi  legali ed e' punito con una sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari alla somma di cui e' stato
          ritardato o omesso il riversamento.
              2.  La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta del 95 per
          cento,  dei  90  per  cento  e  del  75  per  cento  se  il
          concessionario   riversa,   rispettivamente,   entro  dieci
          giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza,
          le  somme  di  cui  ha  omesso,  in  tutto  o  in parte, il
          riversamento."".
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 4, comma 1, e
          4-bis,  comma  1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          237,  recante  "Modifica  della  disciplina  in  materia di
          servizi   autonomi   di  cassa  degli  uffici  finanziari",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1997, n. 173,
          cosi come modificati dalla legge.
              "Art.  4  (Soggetti incaricati della riscossione). - 1.
          Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di
          riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo
          le  modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento
          concernente  l'istituzione  del  conto  fiscale emanato con
          decreto   28 dicembre  1993,  n.  567  del  Ministro  delle
          finanze.  Fino  al  31  dicembre  2003  per i compensi alle
          aziende  di  credito  ai  applicano  le disposizioni di cui
          all'articolo  10  del  citato regolamento n. 567 del 1993 e
          per   i   compensi   ai   concessionari   si  applicano  le
          disposizioni  di  cui all'articolo 61, comma 3, lettera a),
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43.
              2-5. (Omissis).
              "Art.  4-bis  (Remunerazione  del  servizio).  -  1.  A
          decorrere dal 1 gennaio 2004, la remunerazione spettante ai
          concessionari  e  ai  commissari  governativi  del servizio
          nazionale  della  riscossione e' pari ad una commissione in
          misura  fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel
          modello   di   versamento.   La   predetta  commissione  e'
          determinata,  al  netto del beneficio mediamente conseguito
          per  effetto  della  temporanea  disponibilita' delle somme
          riscosse,  per il periodo successivo all'integrale recupero
          degli  importi  anticipati  ai  sensi  dell'articolo  9 del
          decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto
          conto  dell'onere  finanziario  conseguente  al  versamento
          dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti
          ed   indiretti   relativi   al  servizio  di  incasso  allo
          sportello,  sulla  base dei costi medi rilevati nel settore
          bancario,  del  numero  dei  modelli  lavorati e del numero
          medio  di  operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio
          degli  importi riscossi per ciascuna operazione e del costo
          medio  ad  operazione dell'attivita' di contabilizzazione e
          riversamento   delle   entrate  agli  enti  impositori.  La
          commissione  e'  dovuta  fino alla concorrenza dell'importo
          versato  per  ciascuna  operazione di incasso, se lo stesso
          risulti    inferiore    all'importo    della    commissione
          teoricamente spettante.
              2-4. (Omissis)."".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  77,  comma 1,
          lettera  d),  della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante
          "Misure  in  materia  fiscale",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario,
          cosi come modificato dalla presente legge:
              "1.  Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a)-c) (Omissis);
                d) nell'articolo  8,  concernente termini e modalita'
          per  il  versamento  delle somme riscosse, al comma 1, sono
          soppresse,  a  decorrere  dal  1  gennaio 2004, le seguenti
          parole: "del 75 per cento "".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17, cosi come
          modificato  dalla  presente legge, del sopra citato decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
              "Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita'
          dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme
          iscritte   a   ruolo  riscosse;  l'aggio  e'  pari  ad  una
          percentuale   di  tali  somme  da  determinarsi,  per  ogni
          biennio,   con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  entro  il  30 settembre  dell'anno precedente il
          biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
                a) costo  normalizzato,  pari al costo medio unitario
          del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza
          tener  conto del venti per cento dei concessionari aventi i
          piu'  alti  costi e del cinque per cento di quelli aventi i
          piu' bassi costi;
                b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito,
          valutata   sulla  base  di  indici  di  sviluppo  economico
          elaborati da organismi istituzionali;
                c) tempo   intercorso   tra   l'anno  di  riferimento
          dell'entrata   iscritta   a   ruolo  e  quello  in  cui  il
          concessionario puo' parla in riscossione.
              2.   L'aggio,   al  netto  dell'eventuale  ribasso,  e'
          aumentato,  per  i singoli concessionari, in misura pari ad
          una   percentuale   delle maggiori  riscossioni  conseguite
          rispetto  alla  media dell'ultimo biennio rilevabile per lo
          stesso  ambito  o,  in  caso  esso  sia variato, per ambito
          corrispondente.  Tale  percentuale e' determinata, anche in
          modo  differenziato  per  settori,  sulla  base di fasce di
          incremento  degli importi riscossi nel decreto previsto dal
          comma 1.
              3.  L'aggio  di cui al comma l e' a carico del debitore
          in  misura  non  superiore  al  4,65  per cento della somma
          iscritta  a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico
          dell'ente  creditore.  L'aggio  a  carico  del  debitore e'
          dovuto  soltanto  in  caso  di  mancato  pagamento entro la
          scadenza  della  cartella  di  pagamento e la sua misura e'
          determinata con il decreto previsto dal comma 1.
              4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di
          erogazione   dell'aggio   previsto   dal  comma  1  vengono
          stabilite  con  decreto  dei  Ministero  delle  finanze, di
          concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene
          trattenuto   dal  concessionario  all'atto  del  versamento
          all'ente impositore delle somme riscosse.
              5. (Comma abrogato).
              5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle
          entrate   non   erariali   l'aggio  del  concessionario  e'
          stabilito,  con  il decreto di cui al comma 1, tenuto conto
          dei  costi  di svolgimento del relativo servizio e, in ogni
          caso,  in  misura  inferiore a quella prevista per le altre
          forme di riscossione mediante ruolo.
              6.  Al  concessionario  spetta  il rimborso delle spese
          relative  alle  procedure  esecutive,  sulla  base  di  una
          tabella  approvata con decreto del Ministero delle finanze,
          con  il  quale  sono  altresi'  stabilite  le  modalita' di
          erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
                a) dell'ente  creditore,  se il ruolo viene annullato
          per   effetto   di   provvedimenti   di  sgravio  o  se  il
          concessionario    ha    trasmesso   la   comunicazione   di
          inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 1;
                b) del debitore, negli altri casi.
              7.  In  caso  di  delega  di  riscossione,  i compensi,
          corrisposti   dall'ente   creditore   al   delegante,  sono
          ripartiti  in  via  convenzionale  fra  il  delegante ed il
          delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
              7-bis.  In  caso  di  emanazione  di  un  provvedimento
          dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
          dovute  le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta
          un   compenso   per   l'attivita'  di  esecuzione  di  tale
          provvedimento;  la  misura e le modalita' di erogazione del
          compenso  sono  stabilite con il decreto previsto dal comma
          6.  Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta
          l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
              7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
          sono  a  carico  del debitore nella misura di lire seimila;
          tale   importo  puo'  essere  aggiornato  con  decreto  del
          Ministero delle finanze.".
              - Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito
          in  legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
          n.  16,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio
          2002, n. 49.
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 5, comma 5, del
          decreto  del  Ministro  delle finanze 28 settembre 2000, n.
          301,  recante  "Regolamento  recante  norme per il riordino
          della  Scuola  superiore  dell'economia  e delle finanze"",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25 ottobre 2000, n.
          250:
              "5. Il numero complessivo dei professori incaricati non
          temporanei  di  cui  ai  commi  3  e 4 non puo' superare le
          trenta unita'."".
              -  Si  riporta  il  testo,  cosi' come modificato dalla
          presente  legge,  degli  articoli  30 e 55 del sopra citato
          decreto legislativo 112 del 1999:
              "Art.  30  (Esecuzione nei confronti del garante). - 1.
          Se  si  verificano  le violazioni previste dal capo IV, con
          decreto  ministeriale, su richiesta del competente ufficio,
          e'  disposta  l'espropriazione della cauzione nei confronti
          del  garante.  Il  decreto  e'  comunicato  agli altri enti
          garantiti  e trasmesso all'ufficio proponente ai fini della
          notifica  al  garante  ed  al concessionario; con lo stesso
          decreto  e'  disposta,  se  necessario, l'espropriazione di
          beni del concessionario.
              2.  Il  decreto previsto dal comma 1 costituisce titolo
          esecutivo.  In  virtu'  di  esso  la  competente  direzione
          regionale  delle  entrate procede all'espropriazione, anche
          nell'interesse degli altri enti garantiti, con le modalita'
          indicate nel libro III del codice di procedura civile.
              3.   Con   il   decreto   previsto   dal   comma  1  il
          concessionario  e'  invitato  a reintegrare la cauzione nel
          termine   di  trenta  giorni  dalla  notifica  del  decreto
          stesso.".
              "Art.  55  (Esecuzione  delle  sanzioni).  -  1.  Se il
          concessionario commette la violazione prevista dal presente
          capo,   il  relativo  provvedimento  di  irrogazione  delle
          sanzioni,  se  non  impugnato  entro  i  termini  stabiliti
          nell'articolo  54,  comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se
          divenuto   definitivo   a  seguito  della  decisione  della
          direzione  regionale  delle entrate, costituisce titolo per
          procedere   all'espropriazione,  anche  nei  confronti  del
          garante, ai sensi dell'articolo 30.".
              -  Il  regio  decreto-legge  12 novembre 1936, n. 2144,
          recante  "Disciplina degli istituti di vigilanza privata"",
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1936, n.
          300,  e  convertito  dalla  legge  3 aprile  1937,  n. 526,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 maggio 1937, n. 101.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   633,   recante:   "Istituzione   e  disciplina
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto",  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 1, comma 1, del
          decreto-legge  25 maggio 1994, n. 313, recante ""Disciplina
          dei   pignoramenti   sulle   contabilita'   speciali  delle
          prefetture,  delle direzioni di amministrazione delle Forze
          armate  e  della  Guardia  di  finanza"",  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1994, n. 120 e convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   22 luglio  1994,  n.  460,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1994, n. 171:
              "1.  I  fondi  di  contabilita' speciale a disposizione
          delle  prefetture, delle direzioni di amministrazione delle
          Forze  armate  e  della  Guardia  di  finanza,  nonche'  le
          aperture  di credito a favore dei funzionari delegati degli
          enti  militari,  degli  uffici  o  reparti della Polizia di
          Stato,  della  Polizia  penitenziaria e del Corpo forestale
          dello  Stato  e  dei comandi del Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco,  destinati  a servizi e finalita' di protezione
          civile,  di  difesa  nazionale  e di sicurezza pubblica, al
          rimborso    delle   spese   anticipate   dai   comuni   per
          l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonche' al
          pagamento  di  emolumenti  e  pensioni  a  qualsiasi titolo
          dovuti  al  personale  amministrato,  non  sono soggetti ad
          esecuzione  forzata, salvo che per i casi previsti dal capo
          V  del titolo VI del libro I del codice civile, nonche' dal
          testo  unico  delle  leggi  concernenti  il  sequestro,  il
          pignoramento   e  la  cessione  degli  stipendi,  salari  e
          pensioni  dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          5 gennaio 1950, n 180.".