Art. 4.
         Unificazione delle competenze in materia di giochi

  1.   Al   fine   di   assicurare   la  gestione  unitaria  prevista
dall'articolo  12  della  legge  18 ottobre  2001, n. 383, nonche' di
eliminare  sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi
informatici   esistenti   e   di  ottimizzare  il  gettito  erariale,
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato svolge tutte le
funzioni  in  materia  di  organizzazione  ed  esercizio  dei giochi,
scommesse  e  concorsi  pronostici.  Per  i giochi, le scommesse ed i
concorsi  pronostici  connessi  con  manifestazioni  sportive,  ferma
restando  la  riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
prevista  dall'articolo  6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496,   le   predette  funzioni  sono  attribuite  all'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato in concessione; per assicurarne un
ordinato   trasferimento,   con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  di  concerto  con il
Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali entro trenta giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le  date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione
autonoma   dei  monopoli  di  Stato,  e  le  modalita'  del  predetto
trasferimento.  Le  azioni  possedute  dal  CONI  relative a societa'
operanti  nel predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo
gratuito,   allo  Stato.  I  rapporti  con  le  federazioni  sportive
continuano  ad  essere  tenuti  in  via esclusiva dal CONI, anche con
riferimento  ai  giochi,  alle  scommesse  ed  ai concorsi pronostici
connessi  a  manifestazioni  sportive  organizzate  o svolte sotto il
controllo  del  CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze e' rideterminata la composizione del Comitato generale
per i giochi istituito dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n.
357,  di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali,  nonche'  il  presidente  del  CONI  o  un  suo
delegato.   Il   Comitato   fissa   gli   indirizzi   strategici  per
l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi, delle scommesse e dei
concorsi  pronostici.  Le  deliberazioni  del  Comitato concernenti i
giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva
del  CONI  sono  adottate  con  il voto favorevole del presidente del
CONI. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 77, 78 e 83,
della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e
dalle  relative  norme  di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista
dalle  vigenti  disposizioni,  dei  prelievi,  calcolati  al netto di
imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi
a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del
CONI  stesso.  Il disciplinare di concessione prevede le modalita' di
attribuzione  di  eventuali  risorse  aggiuntive  volte  a soddisfare
adeguatamente,  in  funzione dell'andamento dei giochi di competenza,
le  necessita'  finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia
finanziaria.
  2.  ((  Il  compenso  dovuto  dal  giocatore  al  ricevitore per la
partecipazione  ai  concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei,
Totobingol e Totip e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo
al pubblico per colonna. ))
  3.  (( Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della
legge  13  maggio  1999,  n.  133, per tutti i giochi disciplinati ai
sensi del presente articolo. ))
((  3-bis.  L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e gli
altri  dipartimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
possono  avvalersi  degli  esperti  del  SECIT  ad essi assegnati. La
disposizione  di  cui  all'articolo 11, settimo comma, della legge 24
aprile  1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo
parziale  con  gli  esperti  puo' avvenire o tramite rapporto a tempo
parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e
che  conseguentemente,  fermo  il  principio  del  voto capitario, il
numero  degli  esperti  assegnabile  al  servizio e' rideterminato in
proporzione al conseguente impegno lavorativo. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 della legge 18
          ottobre  2001,  n.  383,  recante: "Primi interventi per il
          rilancio dell'economia":
              "Art.  12  (Gestione unitaria delle funzioni statali in
          materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
          ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
          gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
          in  materia  di organizzazione e gestione dei giochi, delle
          scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
          riordinate  con  uno  o  piu'  decreti del Presidente della
          Repubblica,  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
          criteri direttivi:
                a)  eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
          competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
          struttura unitaria;
                b) individuazione  della  predetta  struttura  in  un
          organismo  esistente,  ovvero  da  istituire ai sensi degli
          articoli  8  e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
              2.  I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
          al   comma   1   sono   disciplinati  tenendo  anche  conto
          dell'esigenza   di  razionalizzare  i  sistemi  informatici
          esistenti,   con   uno   o   piu'   decreti   del  Ministro
          dell'economia   e   delle  finanze,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
          terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
          La  posta  unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
          concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze. Le modalita' tecniche dei
          giochi,  delle  scommesse  e  dei  concorsi  a  premi  sono
          comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  emanati ai sensi del
          presente  comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
          legge e regolamentari vigenti.
              3.  Il  personale  addetto  alla  gestione dell'imposta
          sulle  successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo
          VI  della  presente legge, e' prioritariamente addetto alla
          realizzazione  del  piano  straordinario di accertamento di
          cui   all'art.  1,  comma  7,  previa  adeguata  ed  idonea
          formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
          dell'economia  e  delle finanze, senza oneri finanziari per
          l'Agenzia  delle entrate. La Scuola superiore dell'economia
          e  delle  finanze  puo'  stipulare apposite convenzioni con
          universita'   degli   studi,   nonche'   avvalersi,  previa
          autorizzazione,  di  personale docente universitario, anche
          in  posizione  di  aspettativa  o fuori ruolo. I professori
          inquadrati  nel  ruolo  di  cui  all'art.  5,  comma 5, del
          decreto   ministeriale   28 settembre  2000,  n.  301,  del
          Ministro   delle  finanze  partecipano  alle  procedure  di
          trasferimento e mobilita' tra universita', con applicazione
          delle  disposizioni  in materia, anche di incompatibilita',
          vigenti  per  i  professori ordinari, conservando i diritti
          inerenti  alla  posizione di provenienza, anche connessi ad
          esercizio di opzione.
              4.  Con  le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19
          del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2
          e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  e  dai  regolamenti  di amministrazione delle agenzie
          fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
          appartenenti   alle   strutture  interessate  dal  riordino
          previsto   dal   presente  articolo  puo'  essere  disposto
          unilateralmente  il  passaggio  ad  altro  incarico,  fermo
          restando,  fino alla scadenza del contratto, il trattamento
          economico previsto.
              5.  L'art.  2-quinquies  del  decreto-legge 27 dicembre
          2000,  n.  392,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 febbraio  2001,  n.  26,  si interpreta nel senso che le
          relative  disposizioni si applicano a tutti i beni immobili
          compresi  nelle  saline  gia'  in  uso dell'Amministrazione
          autonoma   dei  Monopoli  di  Stato  e  dell'Ente  tabacchi
          italiani,  non  destinati,  alla  data di entrata in vigore
          della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  del  decreto
          legislativo  14 aprile  1948,  n. 496, recante: "Disciplina
          delle  attivita'  di  giuoco",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con legge 22
          aprile 1953, n. 342:
              "Art.  6.  -  E'  riservato rispettivamente al Comitato
          olimpico   nazionale   italiano   e   all'Unione  nazionale
          incremento   razze   equine   l'esercizio  delle  attivita'
          previste   dall'art.   1,   qualora   siano   connesse  con
          manifestazioni  sportive  organizzate  o  svolte  sotto  il
          controllo degli enti predetti.
              La  disposizione  del comma precedente non si applica a
          quelle   attivita'   che  il  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano  e  l'Unione nazionale incremento razze equine non
          intendano   svolgere.   In   tal   caso   si  osservano  le
          disposizioni  dell'art. 2, salvo che si tratti di attivita'
          che  turbino  il  regolare svolgimento delle manifestazioni
          sportive.
              Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e l'Unione
          nazionale  incremento  razze  equine  sono  tenuti,  per le
          attivita'  da  essi  svolte  a  norma  del  primo  comma, a
          corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16 %
          di  tutti  gli introiti lordi. Il provento della tassa deve
          affluire  al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze
          indicato nell'art. 3.
              Nulla  e'  innovato  circa  l'applicazione  degli altri
          tributi attualmente in vigore.".
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 agosto
          1988,  n.  357  recante  "Assegnazione  all'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  di finanziamenti per la
          ristrutturazione della produzione, per la costruzione della
          manifattura  tabacchi  di Lucca e per la corresponsione del
          premio  incentivante  di  cui  all'art.  4,  comma  4,  del
          decreto-legge  19 dicembre  1984,  n.  853, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche'
          modificazioni   delle   leggi  4 agosto  1955,  n.  722,  e
          successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n.
          312,  e  4 ottobre 1986, n. 657", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 20 agosto 1988, n. 195:
              "Art.  3.  -  1.  Presso  il Ministero delle finanze e'
          istituito  il  Comitato  generale per i giochi che provvede
          alla  direzione  delle  lotterie  nazionali,  assumendo  le
          funzioni  gia'  svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della
          legge 4 agosto 1955, numero 722, e successive modificazioni
          e   integrazioni,  che  viene  soppresso.  Il  Comitato  e'
          presieduto  dal  Ministro  delle  finanze  o,  su delega di
          questi,    da    un   Sottosegretario   di   Stato   oppure
          dall'impiegato  con  qualifica  piu' elevata ed e' composto
          da:
                a) il    direttore    generale   dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato;
                b)  un rappresentante della Ragioneria generale dello
          Stato;
                c) un  rappresentante  dell'Avvocatura generale dello
          Stato;
                d) (lettera abrogata).
              2.  I membri del Comitato sono nominati con decreto del
          Ministro  delle  finanze  e  le funzioni di segreteria sono
          esercitate   da   quattro  funzionari  dell'Amministrazione
          finanziaria  con  qualifica  non  inferiore  a direttore di
          divisione  o  equiparata,  coadiuvati  da  personale  della
          stessa Amministrazione.
              3.  I titolari della concessione per la distribuzione e
          la  vendita  dei  biglietti  delle lotterie nazionali hanno
          facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente legge. Dalla data di decorrenza
          della   rinuncia,   l'organizzazione,   la  propaganda,  la
          distribuzione  e  la  vendita  dei biglietti delle lotterie
          nazionali  sono  affidate  all'Amministrazione autonoma dei
          monopoli  di  Stato  che  le  esercita, sentito il Comitato
          generale  per  i  giochi,  secondo  i  principi  di massima
          efficienza  ed  economicita'.  Nel  bilancio  della  stessa
          Amministrazione  e'  istituita,  sia  all'entrata  che alla
          spesa,   una   nuova  rubrica  denominata  "Servizio  delle
          lotterie nazionali" con opportuna ripartizione in capitoli.
          E'  soppressa  la  contabilita'  speciale di cui all'art. 5
          della   legge   4 agosto   1955,   n.   722,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              4.  Entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore della
          presente  legge  sara'  emanato, con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  su proposta del Ministro delle finanze,
          di   concerto   con   il  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e con il Ministro del tesoro, il
          regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie
          modificazioni  ed integrazioni al regolamento generale gia'
          approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica
          20 novembre 1948, numero 1677, e successive modificazioni.
              5.  Sono  abrogate  le  disposizioni  incompatibili con
          quelle contenute nella presente legge.".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 3, commi 77, 78 e 83
          della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:
              "Art.  3  (Disposizioni  in materia di entrata). - 1. -
          76. (Omissis).
              77.  L'organizzazione  e la gestione dei giochi e delle
          scommesse  relativi  alle  corse  dei cavalli, disciplinate
          dalla   legge   24 marzo   1942,  n.  315,  e  dal  decreto
          legislativo   14 aprile   1948,   n.   496,   e  successive
          modificazioni,  sono riservate ai Ministeri delle finanze e
          delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali, i quali
          possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti
          pubblici,  societa'  o  allibratori da essi individuati. La
          disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del
          regolamento di cui al comma 78.
              78.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si
          provvede  al  riordino  della  materia  dei  giochi e delle
          scommesse  relativi  alle  corse  dei  cavalli,  per quanto
          attiene  agli  aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e
          sanzionatori,  nonche' al riparto dei relativi proventi. Il
          regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
                a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione
          ed  alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza
          e  di economicita', provvede direttamente l'amministrazione
          ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
                b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di
          trasparenza  ed  in  conformita'  alle  disposizioni, anche
          comunitarie;        c) gestione  congiunta  tra i Ministeri
          delle  finanze  e  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
          forestali,  dell'organizzazione e della gestione dei giochi
          e  delle  scommesse compatibilmente con quanto indicato nel
          criterio   di   cui   alla  lettera  a)  e  assicurando  il
          coordinamento tra le amministrazioni;
                d)  ripartizione  dei proventi al netto delle imposte
          in   modo   da   garantire   l'espletamento   dei   compiti
          istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine
          (UNIRE)  ed  il  finanziamento del montepremi delle corse e
          delle  provvidenze  per  l'allevamento secondo programmi da
          sottoporre  all'approvazione  del  Ministro  delle  risorse
          agricole, alimentari e forestali;
                  d-bis)   revisione   e   adeguamento   del  sistema
          sanzionatorio  applicabile  alla materia dei giochi e delle
          scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della
          ridefinizione   degli   ambiti  della  materia  conseguente
          all'osservanza  dei criteri di cui alle lettere precedenti,
          con  la  previsione,  in  particolare,  di  sanzioni  anche
          pecuniarie  coerenti  e  proporzionate  alla  natura e alla
          gravita'  delle violazioni delle nuove fattispecie definite
          nonche'   di   termini   di   prescrizione  ridotti  quanto
          all'azione  di  accertamento delle infrazioni e del diritto
          alla restituzione delle imposte indebitamente pagate.
              79. - 82. (Omissis).
              83.  Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.   400,   sono   stabiliti  nuovi  giochi  ed  estrazioni
          infrasettimanali  del  gioco  del  lotto.  Con  decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
          tesoro  e  per  i  beni  culturali e ambientali, da emanare
          entro  il  30 giugno  di  ogni anno, sulla base degli utili
          erariali  derivanti  dal  gioco  del  lotto  accertati  nel
          rendiconto  dell'esercizio  immediatamente  precedente,  e'
          riservata  in  favore  del Ministero per i beni culturali e
          ambientali  una  quota  degli  utili  derivanti dalla nuova
          estrazione  del  gioco  del  lotto,  non  superiore  a  300
          miliardi  di  lire,  per il recupero e la conservazione dei
          beni    culturali,    archeologici,   storici,   artistici,
          archivistici  e librari, nonche' per interventi di restauro
          paesaggistico.
              84. - 217. (Omissis).".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  della  legge
          13 maggio  1999,  n. 133, recante: "Disposizioni in materia
          di  perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113,
          S.O.:
              "Art.  16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
          disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
          scommesse  a  totalizzatore  o  a  quota fissa, relative ad
          eventi  sportivi  diversi  dalle  corse dei cavalli e dalle
          competizioni  organizzate  dal  Comitato olimpico nazionale
          italiano  (CONI)  da  parte dei soggetti cui e' affidata in
          concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
          e  a  quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, e del decreto 2 giugno
          1998,  n.  174,  del  Ministro delle finanze i quali a tale
          fine   impiegheranno   sedi,   strutture  e  impianti  gia'
          utilizzati   nell'esercizio   della   loro  attivita'.  Con
          riferimento  a  tali  nuove scommesse nonche' ad ogni altro
          tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
          delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
          3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
          modalita'  e  i  tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
          diritti  e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
          quelli  da destinare agli organizzatori delle competizioni.
          Con   decreto   del  Ministro  delle  finanze  e'  altresi'
          stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
          dei  predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
          puo'  superare  il 62 per cento delle somme giocate. Per le
          medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle
          finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei
          gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
          e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale.
              2.  Il  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  destina  annualmente i prelievi di cui al comma
          1, calcolati al netto di imposte e spese:
                a) al  CONI  e  all'Unione nazionale per l'incremento
          delle  razze  equine (UNIRE), rispettivamente in misura non
          superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
                b) a  finalita'  sociali  o  culturali  di  interesse
          generale per tutta o parte della quota residua.
              3.   Per  l'anno  1999  e'  attribuito  all'UNIRE,  per
          l'assolvimento   dei   suoi   compiti   istituzionali,   un
          contributo di lire 50 miliardi.
              4.  Per  l'espletamento delle procedure di gara secondo
          la  normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
          richieste  per  l'affidamento in concessione dell'esercizio
          delle  scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e
          a  quota  fissa,  e' autorizzata la spesa di un miliardo di
          lire per gli anni 1999 e 2000.
              5.  Tra  i  soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del
          decreto   25 novembre  1998,  n.  418  del  Ministro  delle
          finanze,   sono   compresi  i  ricevitori  del  lotto  come
          individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
          e  successive  modificazioni,  nonche'  dalla circolare del
          Ministero  delle  finanze  n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
          2/204975).".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  della  legge
          24 aprile  1980,  n.  146  recante:  "Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   1980)",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 aprile 1980, n. 115:
              "Art.  11.  -  Organi di servizio sono il direttore del
          servizio e il comitato di coordinamento.
              Le  funzioni  di  direttore del servizio sono assegnate
          dal  Ministro,  ai  sensi  dell'art.  15  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un
          esperto  scelto  nell'ambito  di  una  terna indicata dagli
          esperti.    Il   direttore   del   servizio   e'   preposto
          all'amministrazione  del  personale nonche' alla esecuzione
          delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede
          alla  gestione  delle  spese  del servizio nei limiti delle
          somme  stanziate  nell'apposita unita' previsionale di base
          1.1.1.3   di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita',
          Gabinetto  e uffici di diretta collaborazione all'opera del
          Ministro,   dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  delle finanze, o altra corrispondente unita' per
          i periodi successivi.
              Il  comitato di coordinamento e' composto dal direttore
          del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli
          esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle
          finanze,  dal  comandante generale della Guardia di finanza
          o,  in  sua  sostituzione, da un ufficiale generale di tale
          Corpo,   dai   direttori  generali  dei  dipartimenti,  dal
          direttore  generale  dei  Monopoli  di Stato, dal direttore
          generale   degli  affari  generali  e  del  personale,  dal
          direttore  dell'ufficio  del coordinamento legislativo. Con
          tale  decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute
          di  ciascuno  dei  membri  nominati in correlazione con gli
          argomenti  trattati,  oppure in sostituzione del segretario
          generale  o  del  direttore  generale  del  dipartimento di
          rispettiva  appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle
          deliberazioni,  non  puo'  partecipare  al  voto piu' di un
          membro  del  comitato appartenente a ciascun dipartimento o
          ufficio di corrispondente livello.
              Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
                a) sulla  base  delle  direttive  del  Ministro delle
          finanze,  adotta  i  criteri  per  la  programmazione ed il
          coordinamento dell'attivita' degli esperti;
                b) riferisce      periodicamente      al     Ministro
          sull'attivita' svolta dal servizio;
                c) esamina  i  risultati  delle relazioni predisposte
          dagli esperti;
                d) formula proposte al Ministro.
              Gli  esperti  devono  osservare il segreto d'ufficio ed
          astenersi  relativamente  ad affari nei quali essi stessi o
          loro   parenti  od  affini  hanno  interesse;  non  possono
          esercitare  attivita'  professionali  o  di  consulenza ne'
          ricoprire    uffici    pubblici    di   qualsiasi   natura.
          L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza
          dall'incarico.   Tale  disposizione  non  si  applica  agli
          esperti  a tempo parziale. Nei riguardi di questi ultimi si
          applicano,  se  dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
          le  disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'art. 1
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti
          di collaborazione coordinata e continuativa.