Art. 5.
                 Monitoraggio dei crediti di imposta

  1.  ((  I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di
legge   sono   integralmente  confermati  e,  fermo  restando  quanto
stabilito  dagli  articoli  10  e  11,  possono essere fruiti entro i
limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni
medesime.  ))  I  soggetti  interessati  hanno  diritto al credito di
imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  di  natura  non  regolamentare  sono  stabilite, per ciascun
credito  di  imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui
al comma 1 nonche' le modalita' per il controllo dei relativi flussi.
Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
e'  comunicato  l'avvenuto  esaurimento  delle risorse disponibili. A
decorrere  dalla  data di pubblicazione del decreto di cui al periodo
precedente  i  soggetti  interessati non possono piu' fruire di nuovi
crediti   di   imposta   i   cui   presupposti   si  sono  realizzati
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((   Non   si   applicano   interessi   e   sanzioni   nei  confronti
dell'interessato   che   utilizzi  un  credito  di  imposta  dopo  la
pubblicazione   del  decreto  interdirigenziale  di  cui  al  secondo
periodo,  purche'  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  ed  entro  lo  stesso  termine avvenga la
spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati. ))