Art. 7. ANAS 1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III (( del titolo III )) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di: "ANAS Societa' per azioni - anche ANAS" con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7. 2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonche' 1), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva (( i progetti di cui al )) decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo (( ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. )) La concessione e' assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito della convenzione di concessione prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le strade ed autostrade ad essa affidati, sono attribuiti i diritti e i poteri dell'ente proprietario. 3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e' stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro: a) le modalita' di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del concessionario; b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali; c) le modalita' per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione; d) la durata della concessione, comunque, (( non superiore )) a trenta anni. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato lo schema dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, e' approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalita' sono approvate le eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione della societa' determina il valore (( definitivo )) del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 6. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della societa' e gli altri componenti degli organi sociali sono designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio sindacale, il quale e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. 7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4. 8. La pubblicazione (( nella Gazzetta Ufficiale )) del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. 9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni. 10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale. 11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS Spa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, (( di cui al )) regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. 12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Sono assicurate per le attivita' oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse gia' assegnate all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni (( attribuiti )) all'Ente nazionale per le strade - ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.
Riferimenti normativi: - La legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, S.O. Al titolo III - Disposizioni in materia di spesa -, il capo III reca "Patto di stabilita' interno per gli enti pubblici". - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, recante "Istituzione dell'ente nazionale per le strade", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 1994, n. 49: "Art. 2 (Compiti dell'Ente). - 1. L'Ente provvede a: a) gestire le strade e le autostrade di proprieta' dello Stato nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica; c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione; d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione; e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali; f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario; g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione; h) costituire e partecipare a societa' per lo svolgimento all'estero di attivita' infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici; i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri; l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilita'. 3. L'Ente esercita ogni competenza gia' attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato. 4. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, S.O.: "Art. 11 (Modalita' di effettuazione della rivalutazione). - 1. (Omissis). 2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva, all'effettiva possibilita' di economica utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri. 3.-4. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, recante "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84: "Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.". - Si riporta il testo dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286: "Art. 43. - L'avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottopone agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.".