Art. 7.
                                ANAS

  1.  In  attuazione delle disposizioni contenute nel capo III (( del
titolo  III )) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare
l'urgente   realizzazione   degli   obiettivi  ivi  previsti,  l'Ente
nazionale  per  le  strade ANAS e' trasformato in societa' per azioni
con  la denominazione di: "ANAS Societa' per azioni - anche ANAS" con
effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.
  2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti
di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonche' 1), del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva (( i
progetti  di  cui al )) decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.
L'ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche
ai  fini  di  cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio  1994,  n.  143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli
atti del procedimento espropriativo (( ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327. )) La concessione e' assentita
entro  il  31  dicembre  2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con
il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze.  Nell'ambito  della
convenzione  di concessione prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le
strade  ed autostrade ad essa affidati, sono attribuiti i diritti e i
poteri dell'ente proprietario.
  3.  La  disciplina della concessione di cui al comma 2 e' stabilita
nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
    a) le  modalita'  di esercizio da parte del concedente dei poteri
di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del concessionario;
    b) le   modalita',  ivi  compreso  il  ricorso  ai  contratti  di
concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione,
miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per
la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;
    c) le   modalita'  per  l'erogazione  delle  risorse  finanziarie
occorrenti  per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e
per  la  copertura  degli  oneri  a carico dell'Ente nazionale per le
strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione;
    d) la  durata  della concessione, comunque, (( non superiore )) a
trenta anni.
  4.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, adottato
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e'  approvato  lo  schema  dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di intesa con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per  quanto attiene agli
aspetti   finanziari,  da  adottarsi  entro  lo  stesso  termine,  e'
approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime
modalita'  sono  approvate  le  eventuali  successive modifiche dello
statuto o della convenzione di concessione.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, e'
determinato  il  capitale  sociale  di  ANAS  Spa,  in  base al netto
patrimoniale  risultante  dall'ultimo  bilancio. Entro tre mesi dalla
prima  assemblea,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  sono  designati  uno  o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del
patrimonio  sociale.  Entro  tre mesi dal ricevimento della relazione
giurata,  il consiglio di amministrazione della societa' determina il
valore (( definitivo )) del capitale sociale nei limiti del valore di
stima  contenuto  nella  relazione  stessa  e  in misura comunque non
superiore  a  quella  risultante dall'applicazione dei criteri di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
  6.  Le  azioni  sono  attribuite  al Ministro dell'economia e delle
finanze,  il quale esercita i diritti dell'azionista di intesa con il
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il  presidente della
societa'  e  gli altri componenti degli organi sociali sono designati
dal  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del
presidente del collegio sindacale, il quale e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
  7.  L'approvazione  dello  statuto e la nomina dei componenti degli
organi  sociali  previsti  dallo statuto stesso sono effettuati dalla
prima  assemblea  che  viene  convocata,  a  cura dell'amministratore
dell'Ente  nazionale  per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla
emanazione dei decreti di cui al comma 4.
  8.  La  pubblicazione  ((  nella Gazzetta Ufficiale )) del presente
decreto  tiene  luogo degli adempimenti in materia di costituzione di
societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
  9.  Il  rapporto  di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente
nazionale  per  le  strade  -  ANAS  al  momento della trasformazione
prosegue  con  ANAS  Spa  e  continua  ad  essere  disciplinato dalle
precedenti disposizioni.
  10.  Tutti  gli  atti  connessi  alle  operazioni di trasformazione
vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
  11.  Il  controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita'
previste  dall'articolo  12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS
Spa  puo'  avvalersi  del  patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai
sensi  dell'articolo  43  del  testo  unico delle leggi e delle norme
giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello Stato, (( di cui al )) regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
  12.  In  via  transitoria,  sono  confermati per la medesima durata
della  carica  attualmente  ricoperta,  quali  componenti  del  primo
consiglio  di  amministrazione  e  del  primo collegio sindacale, gli
stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente
nazionale  per  le  strade  -  ANAS. Sono assicurate per le attivita'
oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse gia' assegnate all'Ente
nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione
di  cui  al  comma  2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i
compiti  e  le  funzioni  ((  attribuiti )) all'Ente nazionale per le
strade  - ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad
essa  si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto
Ente.  L'ANAS  Spa  succede  nei  rapporti attivi e passivi dell'Ente
nazionale  per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto
in  leggi,  regolamenti  o  provvedimenti, deve intendersi effettuato
all'ANAS Spa.
 
          Riferimenti normativi:
              -   La   legge   28 dicembre   2001,  n.  448,  recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2001, n.
          301,  S.O. Al titolo III - Disposizioni in materia di spesa
          -,  il  capo  III reca "Patto di stabilita' interno per gli
          enti pubblici".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  26 febbraio 1994, n. 143, recante "Istituzione
          dell'ente   nazionale  per  le  strade",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1 marzo 1994, n. 49:
              "Art. 2 (Compiti dell'Ente). - 1. L'Ente provvede a:
                a) gestire  le  strade  e le autostrade di proprieta'
          dello  Stato  nonche'  alla  loro  manutenzione ordinaria e
          straordinaria;
                b)   realizzare   il   progressivo  miglioramento  ed
          adeguamento  della  rete  delle  strade  e delle autostrade
          statali e della relativa segnaletica;
                c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade,
          sia direttamente che in concessione;
                d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione
          delle  opere  date in concessione e controllare la gestione
          delle  autostrade  il  cui  esercizio  sia  stato  dato  in
          concessione;
                e) curare     l'acquisto,    la    costruzione,    la
          conservazione,  il  miglioramento  e  l'incremento dei beni
          mobili  ed  immobili  destinati  al servizio delle strade e
          delle autostrade statali;
                f) attuare  le  leggi ed i regolamenti concernenti la
          tutela  del  patrimonio  delle  strade  e  delle autostrade
          statali,   nonche'   la   tutela   del   traffico  e  della
          segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai
          fini   della   sicurezza   del  traffico  sulle  strade  ed
          autostrade   medesime;   esercitare,   per   le  strade  ed
          autostrade   ad  esso  affidate,  i  diritti  ed  i  poteri
          attribuiti all'ente proprietario;
                g) effettuare  e  partecipare  a  studi,  ricerche  e
          sperimentazioni   in  materia  di  viabilita',  traffico  e
          circolazione;
                h) costituire   e   partecipare  a  societa'  per  lo
          svolgimento   all'estero   di  attivita'  infrastrutturali,
          previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;
                i) effettuare,     a    pagamento,    consulenze    e
          progettazioni  per  conto  di altre amministrazioni od enti
          italiani e stranieri;
                l)   espletare,  mediante  il  proprio  personale,  i
          compiti  di  cui  al  comma  3  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  e  dell'art. 23 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
          n. 495.
              2.  L'approvazione,  da  parte  dei  competenti  organi
          dell'ente,  dei  progetti  relativi  ai  lavori  di  cui al
          comma 1  equivale  a  dichiarazione di pubblica utilita' ed
          urgenza,  al  fine dell'applicazione delle leggi in materia
          di espropriazione per pubblica utilita'.
              3.  L'Ente  esercita  ogni  competenza  gia' attribuita
          nelle   materie   di   cui   al   comma 1   ad   uffici  ed
          amministrazioni dello Stato.
              4. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
          dello Stato.".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
          2001,  n.  327,  recante  "Testo  unico  delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di espropriazione
          per  pubblica  utilita'.  (Testo  A)",  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 11, comma 2, della
          legge  21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia
          fiscale",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
          2000, n. 276, S.O.:
              "Art.    11    (Modalita'    di   effettuazione   della
          rivalutazione). - 1. (Omissis).
              2.  I  valori  iscritti  in  bilancio e in inventario a
          seguito  della  rivalutazione  non  possono  in nessun caso
          superare  i  valori effettivamente attribuibili ai beni con
          riguardo   alla   loro  consistenza,  alla  loro  capacita'
          produttiva,   all'effettiva   possibilita'   di   economica
          utilizzazione  nell'impresa,  nonche'  ai valori correnti e
          alle  quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
          o esteri.
              3.-4. (Omissis).".
              - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo
          1958, n. 259, recante "Partecipazione della Corte dei conti
          al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
          Stato  contribuisce  in  via  ordinaria",  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84:
              "Art.  12.  - Il controllo previsto dall'art. 100 della
          Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
          ai   quali   l'amministrazione  dello  Stato  o  un'azienda
          autonoma  statale contribuisca con apporto al patrimonio in
          capitale  o  servizi  o beni ovvero mediante concessione di
          garanzia  finanziaria,  e'  esercitato,  anziche'  nei modi
          previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
          dei  conti, nominato dal presidente della Corte stessa, che
          assiste  alle  sedute  degli organi di amministrazione e di
          revisione.".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 43 del regio decreto
          30 ottobre  1933,  n. 1611, recante "Approvazione del testo
          unico   delle   leggi   e   delle  norme  giuridiche  sulla
          rappresentanza   e   difesa   in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello Stato", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286:
              "Art.  43.  - L'avvocatura dello Stato puo' assumere la
          rappresentanza  e  la  difesa  nei giudizi attivi e passivi
          avanti  le  autorita'  giudiziarie, i collegi arbitrali, le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche  non  statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
          tutela  od  anche  a sola vigilanza dello Stato, sempre che
          sia  autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto.
              Le  disposizioni  e  i  provvedimenti anzidetti debbono
          essere  promossi  di  concerto coi Ministri per la grazia e
          giustizia e per le finanze.
              Qualora  sia  intervenuta  l'autorizzazione,  di cui al
          primo  comma,  la  rappresentanza  e  la difesa nei giudizi
          indicati  nello  stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
          dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
          di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
              Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
          ed  enti  intendano  in  casi  speciali non avvalersi della
          Avvocatura  dello Stato, debbono adottare apposita motivata
          delibera da sottopone agli organi di vigilanza.
              Le  disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese
          agli  enti  regionali,  previa  deliberazione  degli organi
          competenti.".