Art. 8.
                         Riassetto del CONI

  1.  L'ente  pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si
articola   negli  organi,  anche  periferici,  previsti  dal  decreto
legislativo  23  luglio  1999,  n.  242.  Per l'espletamento dei suoi
compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.
  2. E' costituita una societa' per azioni con la denominazione "CONI
Servizi S.p.a.".
  3.   Il  capitale  sociale  e'  stabilito  in  1 milione  di  euro.
Successivi  apporti  al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto
del  piano  industriale  della societa', dal Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  intesa con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
  4.  Le  azioni  sono  attribuite al Ministero dell'economia e delle
finanze.  Il  presidente  della  societa'  e gli altri componenti del
consiglio  di  amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente
del  collegio  sindacale  e'  designato  dal Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  gli  altri  componenti  del  medesimo collegio dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali.
  5.  L'approvazione  dello  statuto e la nomina dei componenti degli
organi  sociali  previsti  dallo statuto stesso sono effettuati dalla
prima  assemblea,  che  il Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa  con  il Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca
entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.
  6.  Entro  tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle finanze, adottato di concerto con il Ministro
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  sono designati uno o piu'
soggetti  di  adeguata  esperienza e qualificazione professionale per
effettuare  la  stima  del  patrimonio  sociale.  Entro  tre mesi dal
ricevimento  della relazione giurata, il consiglio di amministrazione
o   l'amministratore   unico  della  societa',  sentito  il  collegio
sindacale,  determina  il  valore definitivo del capitale sociale nei
limiti  del  valore  di  stima  contenuto nella relazione stessa e in
misura   comunque   non   superiore   ((   a   quella  risultante  ))
dall'applicazione  dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della
legge  21  novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si
rivelasse  insufficiente,  con  decreto  del Ministro dell'economia e
delle  finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali
dello  Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno
essere   effettuati   ulteriori   apporti  al  capitale  sociale  con
successivi provvedimenti legislativi.
  7.  La  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
tiene  luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa'
per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
  8.  I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa
sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.
  9.  La  CONI  Servizi  spa  puo' stipulare convenzioni anche con le
regioni, le province autonome e gli enti locali.
  10.  Il  controllo  della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si
svolge   con  le  modalita'  previste  dall'articolo 12  della  legge
21 marzo  1958,  n.  259.  La  CONI  Servizi  spa  puo' avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e  difesa  in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello  Stato, (( di cui al )) regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
e successive modificazioni.
  11.  Il  personale  alle  dipendenze dell'ente pubblico CONI (( e',
dall'8 luglio  2002,  ))  alle  dipendenze della CONI Servizi spa, la
quale  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e passivi, compresi i
rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarita' dei beni
facenti  capo  all'ente  pubblico.  Con  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, (( su proposta del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, )) sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite
le  modalita' attuative del trasferimento del personale del CONI alla
CONI   Servizi spa,   anche  ai  fini  della  salvaguardia,  dopo  il
trasferimento  ((  e  nella  fase  di prima attuazione della presente
disposizione, )) delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165.  Per  i dipendenti in
servizio  presso  l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore
del   presente  decreto  rimangono  fermi  i  regimi  contributivi  e
pensionistici per le anzianita' maturate fino alla predetta data.
  12.  Tutti  gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
societa' e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto  e  vengono,  pertanto,  effettuati  in regime di neutralita'
fiscale.
  13.   Sino   alla   prima  assemblea  restano  in  vigore,  in  via
provvisoria,  tutte  le  disposizioni  legislative  e  statutarie che
disciplinano  il  CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano
in vigore in quanto compatibili.
  14.  Restano  ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza
del Ministero per i beni e le attivita' culturali sul CONI.
  15.  All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di
euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Il  decreto  legislativo  23 luglio  1999,  n.  242,
          recante  "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano
          - C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59",  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 luglio 1999, n. 176.
              -  Per  il  testo  dell'art.  11,  comma 2, della legge
          21 novembre  2000,  n.  342,  e  dell'art.  12  della legge
          21 marzo  1958,  n. 259, si rinvia ai riferimenti normativi
          dell'art. 7.
              -   Per   il  testo  dell'art.  43  del  regio  decreto
          30 ottobre   1933,   n.  1611,  si  rinvia  ai  riferimenti
          normativi dell'art. 7.
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 30, 31 e 33 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni   pubbliche",   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
              "Art.   30   (Passaggio   diretto   di   personale  fra
          amministrazioni  diverse)  (Art. 33 del decreto legislativo
          n.  29  del  1993,  come  sostituito prima dall'art. 13 del
          decreto  legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del
          decreto  legislativo  n.  80  del  1998  e  successivamente
          modificato  dall'art.  20,  comma 2, della legge n. 488 del
          1999).  -  1.  Le  amministrazioni  possono ricoprire posti
          vacanti   in   organico   mediante   passaggio  diretto  di
          dipendenti  appartenenti  alla stessa qualifica in servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso
          dell'amministrazione di appartenenza.
              2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure  e  i criteri generali per l'attuazione di quanto
          previsto dal comma 1.".
              "Art.  31  (Passaggio  di  dipendenti  per  effetto  di
          trasferimento di attivita) (Art. 34 del decreto legislativo
          n.  29  del  1993, come sostituito dall'art. 19 del decreto
          legislativo   n.   80  del  1998).  -  1.  Fatte  salve  le
          disposizioni   speciali,   nel   caso  di  trasferimento  o
          conferimento    di    attivita',    svolte   da   pubbliche
          amministrazioni,  enti pubblici o loro aziende o strutture,
          ad  altri  soggetti,  pubblici  o privati, al personale che
          passa  alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art.
          2112  del  codice  civile  e  si  osservano le procedure di
          informazione  e  di consultazione di cui all'art. 47, commi
          da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.".
              "Art.   33   (Eccedenze   di   personale   e  mobilita'
          collettiva)  (Art.  35  del  decreto  legislativo n. 29 del
          1993,  come  sostituito  prima  dall'art.  14  del  decreto
          legislativo  n.  470  del  1993  e dall'art. 16 del decreto
          legislativo  n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto
          legislativo  n.  80  del  1998 e successivamente modificato
          dall'art.  12  del  decreto legislativo n. 387 del 1998). -
          1. Le  pubbliche  amministrazioni che rilevino eccedenze di
          personale  sono  tenute  ad  informare  preventivamente  le
          organizzazioni  sindacali  di cui al comma 3 e ad osservare
          le  procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
          salvo   quanto   previsto   dal   presente   articolo,   le
          disposizioni  di  cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
          in  particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2,
          e successive modificazioni ed integrazioni.
              2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza  rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il
          numero  di  dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
          di  dichiarazione  di  eccedenza  distinte  nell'arco di un
          anno.  In  caso  di  eccedenze per un numero inferiore a 10
          unita'   agli  interessati  si  applicano  le  disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
              3.  La  comunicazione  preventiva  di  cui  all'art. 4,
          comma 2,  della  legge  23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
          alle   rappresentanze   unitarie   del   personale  e  alle
          organizzazioni    sindacali    firmatarie   del   contratto
          collettivo  nazionale del comparto o area. La comunicazione
          deve  contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
          situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
          per  i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
          a  riassorbire  le  eccedenze  all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche  del  personale eccedente, nonche' del personale
          abitualmente   impiegato,   delle  eventuali  proposte  per
          risolvere  la  situazione di eccedenza e dei relativi tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare    le    conseguenze    sul    piano   sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime.
              4.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione   di   cui  al  comma 1,  a  richiesta  delle
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma 3, si procede
          all'esame  delle  cause che hanno contribuito a determinare
          l'eccedenza  del  personale e delle possibilita' di diversa
          utilizzazione  del personale eccedente, o di una sua parte.
          L'esame   e'   diretto  a  verificare  le  possibilita'  di
          pervenite  ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale o
          parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
          amministrazione,   anche   mediante   il  ricorso  a  forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta',  ovvero presso altre amministrazioni comprese
          nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato
          ai  sensi  del  comma 6.  Le  organizzazioni  sindacali che
          partecipano   all'esame   hanno  diritto  di  ricevere,  in
          relazione  a  quanto  comunicato  dall'amministrazione,  le
          informazioni necessarie ad un utile confronto.
              5.  La  procedura  si  conclude  decorsi quarantacinque
          giorni  dalla  data  del ricevimento della comunicazione di
          cui  al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
          quale  sono  riportate le diverse posizioni delle parti. In
          caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni sindacali possono
          richiedere    che    il    confronto   prosegua,   per   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione   pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,    con    l'assistenza    dell'Agenzia   per   la
          rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni -
          ARAN,  e  per  le  altre  amministrazioni,  ai  sensi degli
          articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La
          procedura  si  conclude  in ogni caso entro sessanta giorni
          dalla comunicazione di cui al comma 1.
              6.  I  contratti collettivi nazionali possono stabilire
          criteri  generali  e procedure per consentire, tenuto conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze  di  personale attraverso il passaggio diretto ad
          altre  amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o in
          quello   diverso   che,  in  relazione  alla  distribuzione
          territoriale  delle  amministrazioni  o alla situazione del
          mercato  del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
              7.  Conclusa  la  procedura  di  cui ai commi 3, 4 e 5,
          l'amministrazione  colloca  in  disponibilita' il personale
          che  non  sia  possibile impiegare diversamente nell'ambito
          della  medesima  amministrazione  e  che  non  possa essere
          ricollocato  presso  altre  amministrazioni, ovvero che non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo   gli   accordi  intervenuti  ai  sensi  dei  commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese  tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto di
          lavoro  e  il  lavoratore  ha diritto ad un'indennita' pari
          all'80   per   cento   dello  stipendio  e  dell'indennita'
          integrativa  speciale,  con  esclusione  di qualsiasi altro
          emolumento  retributivo  comunque denominato, per la durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'    sono    riconosciuti   ai   fini   della
          determinazione  dei  requisiti  di  accesso alla pensione e
          della  misura  della  stessa.  E'  riconosciuto altresi' il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2  del  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  13 maggio  1988,  n.  153,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del decreto-legge
          19 febbraio 2001, n. 17, recante "Interventi per il ripiano
          dei   disavanzi   del   Servizio   sanitario  nazionale  al
          31 dicembre  1999,  nonche'  per garantire la funzionalita'
          dell'Agenzia  per i servizi sanitari regionali", pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  20 febbraio  2001,  n.  42  e
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della
          legge  28 marzo  2001, n. 129 (Gazzetta Ufficiale 19 aprile
          2001, n. 91, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  1.  -  1.  Lo  Stato,  le  regioni e le province
          autonome  provvedono  al  ripiano  dei  disavanzi  di parte
          corrente  del  Servizio  sanitario  nazionale alla data del
          31 dicembre   1994  ed  al  periodo  concernente  gli  anni
          1995-1999,  in  conformita'  con  l'accordo sancito in data
          3 agosto  2000  dalla  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.
              2.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          della sanita', da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  d'intesa con la Conferenza permanente indicata al
          comma 1, sono stabiliti:
                a) l'importo  del  disavanzo  residuo,  per  ciascuna
          regione,  alla  data  del  31 dicembre  1994  e l'importo a
          carico dello Stato;
                b) le   modalita'  di  individuazione  del  disavanzo
          relativo  al  periodo  1995-1999,  l'importo a carico dello
          Stato  e  le  modalita' di ripartizione dello stesso tra le
          regioni;
                c) le  modalita'  di erogazione dell'importo a carico
          dello  Stato  nei limiti delle risorse indicate per ciascun
          esercizio dal comma 4;
                d) le   modalita'   di   finanziamento   del  residuo
          disavanzo;
                e) le  altre disposizioni necessarie per l'attuazione
          del comma 1.
              3.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  e'  autorizzato  ad erogare alle
          regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi
          del comma 2, per il ripiano dei disavanzi di parte corrente
          al  31 dicembre  1994, nonche' di quelli relativi agli anni
          1995-1999,   gli   importi   indicati   nella   colonna   3
          dell'allegata  tabella A. Qualora l'erogazione dell'acconto
          abbia determinato a favore di una regione l'assegnazione di
          un  importo  superiore  a  quello  spettante  ai  sensi del
          comma 2, l'eccedenza e' posta in detrazione in occasione di
          future  erogazioni  e  contestualmente  riassegnata  per le
          finalita'  del  presente decreto. La liquidazione del saldo
          e'  subordinata  all'adozione,  da parte delle regioni, dei
          provvedimenti  di  copertura  del residuo disavanzo posto a
          loro carico ai sensi del comma 2, lettere a) e d).
              4.  Alla  copertura  degli  oneri a carico dello Stato,
          derivanti  dal presente decreto, pari a lire 7.000 miliardi
          per l'anno 2001, a lire 6.000 miliardi per l'anno 2002 ed a
          lire  3.000  miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2001-2003,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno     finanziario     2001,    all'uopo    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero della sanita'. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.
              4-bis.  Al  fine di consentire il monitoraggio in corso
          d'anno  degli andamenti della spesa sanitaria, le regioni e
          le  province  autonome  di Trento e Bolzano, fermi restando
          gli  adempimenti  di  cui  al  decreto  del  Ministro della
          sanita'  del  16 febbraio  2001,  sono tenute a trasmettere
          trimestralmente  al Ministero della sanita' i dati relativi
          ai  costi  e  ai  ricavi  aziendali  delle  aziende  unita'
          sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere, rilevati
          attraverso  un modello da adottare con decreto del Ministro
          della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          entro  venti  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale della legge di conversione del presente
          decreto.  Con  lo  stesso  decreto  ministeriale sono anche
          stabiliti  i  tempi e le modalita' per l'invio del predetto
          modello.
              4-ter. Ai fini della verifica degli effettivi andamenti
          della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  nel trasmettere al Ministero della
          sanita'  i  dati  relativi  ai costi aziendali, evidenziano
          separatamente  le  poste  relative alle valutazioni di fine
          esercizio.
              4-quater. (Abrogato).".
              -  L'accordo  8 agosto  2001  tra Governo, regioni e le
          province autonome di Trento e Bolzano recante "Integrazioni
          e   modifiche   agli   accordi  sanciti  il  3 agosto  2000
          (repertorio  atti 1004)  e  il  22 marzo  2001  (repertorio
          atti 1210)  in  materia  sanitaria",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  36  della  legge
          27 dicembre   1997,   n.   449,   recante  "Misure  per  la
          stabilizzazione  della  finanza pubblica", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 dicembre  1997, n. 302, S.O., cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              "Art. 36 (Determinazione del prezzo dei farmaci e spese
          per  assistenza  farmaceutica). - 1. La disposizione di cui
          all'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
          secondo  la quale, a decorrere dal 1 gennaio 1994, i prezzi
          delle  specialita'  medicinali,  esclusi  i  medicinali  da
          banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo le
          modalita' indicate dal CIPE e non possono superare la media
          dei  prezzi  risultanti per prodotti similari e inerenti al
          medesimo   principio  attivo  nell'ambito  della  Comunita'
          europea,  deve  essere  intesa  nel senso che e' rimesso al
          CIPE  stabilire  anche quali e quanti Paesi della Comunita'
          prendere  a  riferimento per il confronto, con applicazione
          dei  tassi  di  conversione  fra  le  valute,  basati sulla
          parita'  dei  poteri  d'acquisto,  come  determinati  dallo
          stesso CIPE.
              2.  Dalla data del 1 settembre 1994 fino all'entrata in
          vigore  del metodo di calcolo del prezzo medio europeo come
          previsto dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi applicati
          secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo
          medio  europeo  dalle  deliberazioni CIPE 25 febbraio 1994,
          16 marzo  1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994 e 22 novembre
          1994.
              3.  A  decorrere dal 1 luglio 1998, ai fini del calcolo
          del  prezzo  medio  dei  medicinali si applicano i tassi di
          cambio  ufficiali  relativi  a  tutti  i  Paesi dell'Unione
          europea   in  vigore  nel  primo  giorno  non  festivo  del
          quadrimestre precedente quello in cui si opera il calcolo.
              4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della presente legge, con deliberazione del CIPE si
          provvede  alla  definizione  dei criteri per il calcolo del
          prezzo  medio  europeo  sulla  base  di quanto previsto dal
          comma 3  e delle medie ponderate in funzione dei consumi di
          medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali
          siano   disponibili   i  dati  di  commercializzazione  dei
          prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere
          l'inapplicabilita'  del  metodo ai medicinali che non siano
          in  commercio  in  almeno  quattro Paesi, due dei quali con
          regime  di  prezzi  amministrati. Se l'azienda farmaceutica
          interessata  non  autocertifica,  nei  casi  previsti dalla
          deliberazione  del  CIPE cui al presente comma, il prezzo o
          il  fatturato  o  le  quantita'  di  un  medicinale venduto
          all'estero,  il  corrispondente  medicinale non puo' essere
          venduto,  in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per
          cento  del  prezzo  in  vigore.  Qualora  manchi  il prezzo
          vigente, perche' il medicinale non e' ancora in commercio o
          per  altro  motivo,  il medicinale non puo' essere comunque
          venduto  ad  un  prezzo  superiore al prezzo piu' basso fra
          quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica
          principale.  Le disposizioni dei due precedenti periodi non
          si  applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a
          cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata.
              5.  Per  i  medicinali gia' in commercio, l'adeguamento
          del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto
          del  comma  4 ha effetto immediato qualora la media risulti
          inferiore   al   prezzo   in   vigore;  in  caso  contrario
          l'adeguamento e' attuato in sei fasi con cadenza annuale di
          eguale importo.
              6.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media
          comunitaria  gia'  previsti  dall'art.  8,  comma 12, della
          legge  24 dicembre  1993,  n.  537.      7. Il prezzo delle
          specialita'  medicinali  a  base  di  principi attivi per i
          quali  e'  scaduta la tutela brevettuale e' pari all'80 per
          cento  del prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal
          CIPE  per  le  specialita'  medicinali.  Per le specialita'
          medicinali autorizzate successivamente alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  il  disposto del primo
          periodo   del   presente   comma  si  applica  con  effetto
          immediato,  mentre  per  le specialita' gia' autorizzate la
          riduzione del 20 per cento dei prezzi attuali si applica in
          quattro  anni, a decorrere dal 1 luglio 1998, per scaglioni
          di  pari importo. Le disposizioni del presente comma non si
          applicano  alle  specialita'  medicinali  che  hanno goduto
          della  tutela  brevettuale  e  a quelle che hanno usufruito
          della relativa licenza.
              8. (Abrogato).
              8-bis.  Il Ministro della sanita' puo' stabilire che le
          regioni   e   le   province   autonome  possono  provvedere
          all'acquisto  all'estero,  nell'ambito dell'Unione europea,
          anche  attraverso una struttura di coordinamento nazionale,
          di  medicinali  destinati  al  trattamento  delle  malattie
          invalidanti  o  delle  malattie  rare  di  cui  all'art. 5,
          comma 1,  del  decreto  legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
          aventi  le  caratteristiche  di  cui  alle  lettere a) e b)
          dell'art.  8,  comma 10,  della  legge 24 dicembre 1993, n.
          537,   che,   in  base  alla  normativa  in  vigore,  siano
          trasferiti  nella  classe  prevista  dalla  lettera c)  del
          medesimo   comma   10   in   conseguenza   di  decisioni  o
          comportamenti dell'azienda titolare.
              9.  La percentuale di riduzione del prezzo prevista dal
          comma 130 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          come  sostituito  dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
          n.  425,  ai  fini della classificazione del generico nelle
          classi   dei  medicinali  erogati  a  carico  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  deve  intendersi  riferita al prezzo
          della  corrispondente  specialita' medicinale che ha goduto
          della tutela brevettuale o delle specialita' medicinali che
          hanno usufruito della relativa licenza.
              10.  In deroga alla disciplina del prezzo medio europeo
          prevista  dal  presente  articolo,  le  disposizioni  sulla
          contrattazione  dei  prezzi  recate  dall'art. 1, comma 41,
          della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, sono estese, in via
          sperimentale,  per  due  anni,  alle specialita' medicinali
          autorizzate   in   Italia  secondo  il  sistema  del  mutuo
          riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al
          secondo   periodo   del   richiamato   comma 41,   la   cui
          applicazione   alle   specialita'  medicinali  predette  e'
          differita  al  1 gennaio 1999; gli accordi conseguentemente
          stipulati  entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino
          alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva
          diversa  disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e
          a   quelli   autorizzati   con   il   sistema   del   mutuo
          riconoscimento,  soggetti  alle  previsioni  del richiamato
          art.  1,  comma 41,  della  legge  n.  662 del 1996, non si
          applica il disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
          20 giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
              11.  Il  Ministro  della  sanita'  adotta misure atte a
          favorire  la  produzione  e  l'uso  di farmaci generici, ad
          assicurare   un'adeguata   informazione  del  pubblico  sui
          medicinali   attraverso  strumenti  ulteriori  rispetto  al
          foglio illustrativo e a rendere effettiva l'introduzione di
          confezioni  di specialita' medicinali e di farmaci generici
          che,  per  dosaggio e quantitativo complessivo di principio
          attivo,   risultino   ottimali   in   rapporto   al   ciclo
          terapeutico.
              12. Il Ministro della sanita' adotta iniziative dirette
          a   impedire   aumenti  non  giustificati  dei  prezzi  dei
          medicinali collocati nella classe "C" prevista dall'art. 8,
          comma 10,   della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537.  Gli
          eventuali  aumenti  dei prezzi dei medicinali predetti sono
          ammessi  esclusivamente  a  decorrere  dalla  comunicazione
          degli  stessi  al  Ministero  della sanita' e al CIPE e con
          frequenza annuale.
              13.  Le  spese  di  pubblicita'  di medicinali comunque
          effettuata   dalle  aziende  farmaceutiche,  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 541, attraverso
          convegni  e  congressi, sono deducibili nella misura del 20
          per  cento  ai  fini  della  determinazione  del reddito di
          impresa.   La  deducibilita'  della  spesa  e'  subordinata
          all'ottenimento  da  parte  dell'azienda  della  prescritta
          autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno
          o  al  congresso  in forma espressa, ovvero nelle forme del
          silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.
              14.   Per   iniziative   di   farmacovigilanza   e   di
          informazione  degli  operatori  sanitari  sulle proprieta',
          sull'impiego  e  sugli effetti indesiderati dei medicinali,
          nonche'  per  le  campagne  di  educazione  sanitaria nella
          stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999,
          la  spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad
          apposita   unita'  previsionale  di  base  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  della sanita' ed e' utilizzato,
          per  una  quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle
          province  autonome,  che  si  avvalgono  a  tal  fine delle
          aziende  unita'  sanitarie locali, e per il restante 50 per
          cento  direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei
          medicinali   e  la  farmacovigilanza  del  Ministero  della
          sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di
          cui al comma 13.
              15.  L'onere  a carico del Servizio sanitario nazionale
          per l'assistenza farmaceutica e' determinato in lire 11.091
          miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti
          eguali,   a   far   fronte   ai  maggiori  costi  derivanti
          dall'introduzione  dei  farmaci innovativi e di farmaci per
          la  prevenzione  ed  il  trattamento dell'AIDS, lire 11.451
          miliardi   per   l'anno 1999  e  lire 11.811  miliardi  per
          l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli
          anni  1999  e  2000,  con apposita disposizione della legge
          finanziaria  a  ciascuno di essi relativa. L'onere predetto
          puo'  registrare  un  incremento  non  superiore  al 10 per
          cento,  fermo  restando  il  mantenimento  delle occorrenze
          finanziarie  delle  regioni  nei  limiti degli stanziamenti
          complessivi previsti per i medesimi anni.
              16. Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica
          ecceda,  secondo  proiezioni da effettuare trimestralmente,
          gli  importi  previsti  dal  comma 15,  il  Ministro  della
          sanita',   avvalendosi   di   un'apposita   commissione  da
          istituire    con   proprio   decreto,   che   includa   una
          rappresentanza  delle  aziende  del  settore,  ivi comprese
          quelle  della  distribuzione  intermedia  e finale, e della
          Commissione  unica  del  farmaco,  valuta  l'entita'  delle
          eccedenze   per  ciascuna  classe  terapeutica  omogenea  e
          identifica le misure necessarie. La suddivisione dell'onere
          tra  le  tre  categorie  predette  avviene sulla base delle
          quote  di  spettanza  sui prezzi di cessione dei medicinali
          tenendo  conto  dei  margini effettivi delle farmacie quali
          risultano  dall'applicazione  dei commi 40 e 41 dell'art. 1
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              16-bis. (Comma abrogato).
              17.  Al  fine  di consentire al competente Dipartimento
          per  la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di
          definire,  entro  due  anni,  tutti i procedimenti relativi
          alle  domande arretrate di autorizzazione all'immissione in
          commercio  di  medicinali,  il  Ministro  della  sanita' e'
          autorizzato  ad  avvalersi, mediante incarichi temporanei e
          revocabili,   entro  il  limite  complessivo  di  cinquanta
          unita',   di   medici,   chimici,  farmacisti,  economisti,
          informatici,  amministrativi  e  personale  esecutivo,  non
          appartenenti  alla  pubblica amministrazione. Gli incarichi
          sono  conferiti,  previa  selezione  pubblica,  con decreto
          ministeriale  per  un  periodo  non  superiore a due anni e
          possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di
          servizio,  ivi compresa l'opportunita' di sostituire, entro
          lo  stesso  biennio,  l'incaricato  con  persona  di  altra
          professionalita'.  La misura dei compensi per gli incarichi
          e'  determinata  con decreto del Ministro della sanita', di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione     economica,     tenuto     conto    della
          professionalita'  richiesta.  Gli oneri per il conferimento
          degli  incarichi  non  possono  eccedere  il valore di lire
          2,5 miliardi  per  anno.  Agli  stessi  oneri  si  provvede
          mediante  utilizzazione di quota parte degli introiti delle
          tariffe  per le domande di autorizzazione all'immissione in
          commercio  dei  medicinali previsti dall'art. 5 del decreto
          legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del decreto-legge
          18 settembre  2001,  n. 347, recante "Interventi urgenti in
          materia  di  spesa  sanitaria",  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 19 settembre 2001, n. 218, e convertito in legge,
          con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 16 novembre
          2001, n. 405 (Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2001, n. 268),
          entrata  in  vigore il giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  7  (Prezzo  di  rimborso  dei  farmaci di uguale
          composizione).   -   1.   I   medicinali,   aventi   uguale
          composizione    in    principi    attivi,   nonche'   forma
          farmaceutica,   via   di   somministrazione,  modalita'  di
          rilascio,  numero  di  unita'  posologiche  e dosi unitarie
          uguali,   sono   rimborsati   al  farmacista  dal  Servizio
          sanitario  nazionale  fino alla concorrenza del prezzo piu'
          basso  del  corrispondente prodotto disponibile nel normale
          ciclo   distributivo  regionale,  sulla  base  di  apposite
          direttive  definite dalla regione; tale disposizione non si
          applica  ai  medicinali  coperti  da brevetto sul principio
          attivo.
              2.  Il  medico  nel  prescrivere  i  farmaci  di cui al
          comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, puo' apporre
          sulla  ricetta  adeguata  indicazione  secondo  la quale il
          farmacista   all'atto   della   presentazione,   da   parte
          dell'assistito,   della  ricetta  non  puo'  sostituire  il
          farmaco  prescritto  con  un  medicinale  uguale  avente un
          prezzo  piu' basso di quello originariamente prescritto dal
          medico stesso.
              3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al
          comma 2,  dopo  aver  informato  l'assistito, consegna allo
          stesso  il farmaco avente il prezzo piu' basso, disponibile
          nel  normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a
          quanto   previsto  nelle  direttive  regionali  di  cui  al
          comma 1.
              4.    Qualora   il   medico   apponga   sulla   ricetta
          l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco
          prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la
          sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3,
          la  differenza  fra  il  prezzo piu' basso ed il prezzo del
          farmaco   prescritto   e'   a   carico  dell'assistito  con
          l'eccezione  dei  pensionati di guerra titolari di pensioni
          vitalizie.".