Art. 9.
          Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario

  1.  Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio
2001,  n.  17,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 marzo
2001, n. 129, e' abrogato.
  2.  Il  Ministro  della salute, su proposta della Commissione unica
del  farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente entro il 30
settembre  2002,  a  redigere  l'elenco  dei farmaci rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale.
  3.  La  redazione  dell'elenco  dei  farmaci  di  cui al comma 2 e'
effettuata  sulla  base  dei  criteri  di  costo-efficacia in modo da
assicurare,   su  base  annua,  il  rispetto  dei  livelli  di  spesa
programmata  nei  vigenti  documenti  contabili  di finanza pubblica,
nonche',  in  particolare,  il rispetto dei livelli di spesa definiti
nell'accordo  tra  Governo,  Regioni  e Province autonome di Trento e
Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207 del 6 settembre 2001.
  4.  Il  comma  8  dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' abrogato.
  5.  Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001,
n.  347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, e' sostituito dal seguente:
  "1.  I  medicinali,  aventi uguale composizione in principi attivi,
nonche'  forma  farmaceutica,  via  di somministrazione, modalita' di
rilascio,  numero  di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono
rimborsati  al  farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla
concorrenza   del  prezzo  piu'  basso  del  corrispondente  prodotto
disponibile  nel  normale ciclo distributivo regionale, sulla base di
apposite  direttive  definite dalla regione; tale disposizione non si
applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.".