Art. 3. Soggetti politici legittimati alle trasmissioni 1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del referendum possono prendere parte: a) il comitato promotore del quesito referendario; b) le forze politiche rappresentate nel consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia; c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e e), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento. 2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro lo stesso termine essi chiedono al comitato regionale per le comunicazioni della regione Friuli-Venezia Giulia di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario. Il comitato, entro i cinque giorni successivi alla richiesta, valuta la rilevanza regionale dei soggetti richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.