Art. 3.
           Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

  1.  Alle  trasmissioni  che  trattano  i temi propri del referendum
possono prendere parte:
    a) il comitato promotore del quesito referendario;
    b) le forze politiche rappresentate nel consiglio regionale della
regione Friuli-Venezia Giulia;
    c) le  forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b),
presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto,
con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento
europeo;
    d) i  comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi,
comunque  denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di
rilevanza  regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui
alle  lettere  a),  b)  e  e),  che  abbiano un interesse obiettivo e
specifico  al  quesito  referendario.  La  loro  partecipazione  alle
trasmissioni  e'  soggetta  alle  condizioni  e  ai  limiti di cui al
presente provvedimento.
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera d), devono essersi
costituiti  come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi
alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del presente
provvedimento.  Entro  lo  stesso  termine  essi chiedono al comitato
regionale per le comunicazioni della regione Friuli-Venezia Giulia di
partecipare   alle  trasmissioni,  indicando  preventivamente  se  si
dichiareranno  favorevoli  o  contrari  al  quesito  referendario. Il
comitato,  entro i cinque giorni successivi alla richiesta, valuta la
rilevanza  regionale  dei  soggetti  richiedenti  e il loro interesse
obiettivo e specifico al quesito referendario.