Art. 11. 1. Avverso i provvedimenti adottati dai comandanti delle Capitanerie di porto, oltre agli altri rimedi giurisdizionali e' ammesso, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ricorso gerarchico al direttore generale per pesca e l'acquacoltura. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2002 Il direttore generale: Tripodi