Art. 11.

  1.   Avverso   i   provvedimenti   adottati  dai  comandanti  delle
Capitanerie  di  porto,  oltre  agli  altri rimedi giurisdizionali e'
ammesso,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80,
ricorso gerarchico al direttore generale per pesca e l'acquacoltura.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 luglio 2002

                                       Il direttore generale: Tripodi