Art. 2.

  1.  Le unita' che attuano il fermo temporaneo di cui all'art. 2 del
decreto  3 luglio  2002,  previa esplicita richiesta dell'armatore al
capo  del  compartimento  d'iscrizione, da presentare entro il giorno
precedente   l'inizio   dell'interruzione   temporanea  obbligatoria,
possono  essere  autorizzate, per tutto il periodo dell'interruzione,
ad  esercitare  la  pesca  con tutti gli altri sistemi previsti sulla
licenza, nonche' per l'attivita' di pescaturismo.
  2.  Contestualmente  e  alla  richiesta  di cui al comma precedente
l'armatore  deve  presentare  apposita  autocertificazione attestante
l'avvenuto sbarco delle attrezzature per l'esercizio dell'attivita' a
strascico e/o volante.
  3.  L'Autorita'  marittima  competente  procede  al  sigillo  delle
attrezzature  sbarcate entro sette giorni dalla data di presentazione
della richiesta di cui al precedente comma 1.
  4.  Il  rilascio  dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1,
comporta  l'inaffidabilita'  delle  misure di accompagnamento sociale
previste dal decreto 3 luglio 2002.