Art. 2. 1. Le unita' che attuano il fermo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto 3 luglio 2002, previa esplicita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione, da presentare entro il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, possono essere autorizzate, per tutto il periodo dell'interruzione, ad esercitare la pesca con tutti gli altri sistemi previsti sulla licenza, nonche' per l'attivita' di pescaturismo. 2. Contestualmente e alla richiesta di cui al comma precedente l'armatore deve presentare apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle attrezzature per l'esercizio dell'attivita' a strascico e/o volante. 3. L'Autorita' marittima competente procede al sigillo delle attrezzature sbarcate entro sette giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al precedente comma 1. 4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1, comporta l'inaffidabilita' delle misure di accompagnamento sociale previste dal decreto 3 luglio 2002.