Art. 5.

  1.  Alla  scadenza  del  termine  del periodo di fermo, l'Autorita'
marittima, nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione
temporanea,  rilascia, per ciascuna nave, un'attestazione predisposta
secondo  lo  schema  in  allegato  A,  da  cui  risulti il periodo di
interruzione effettuato.