Art. 7. 1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme rispettivamente spettanti di cui all'art. 6 del decreto 3 luglio 2002, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano all'ufficio marittimo di iscrizione della nave o all'autorita' marittima della localita' in cui operano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, distinte domande, utilizzando esclusivamente gli schemi in allegato. Le domande devono pervenire entro venti giorni dalla fine dell'interruzione temporanea effettuata dall'imbarcazione. 2. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al precedente comma: a) personalmente (allegato B1); b) limitatamente ai propri soci, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi (allegato B2); c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B3).