Art. 7.

  1.   Al   fine   di   conseguire   la  corresponsione  delle  somme
rispettivamente  spettanti  di  cui  all'art.  6 del decreto 3 luglio
2002,  l'armatore  ed i membri dell'equipaggio presentano all'ufficio
marittimo  di  iscrizione  della nave o all'autorita' marittima della
localita'  in  cui  operano,  ai sensi dell'art. 2, comma 4, distinte
domande,  utilizzando  esclusivamente  gli  schemi  in  allegato.  Le
domande    devono   pervenire   entro   venti   giorni   dalla   fine
dell'interruzione temporanea effettuata dall'imbarcazione.
  2. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al
precedente comma:
    a) personalmente (allegato B1);
    b) limitatamente  ai propri soci, tramite le cooperative di pesca
o loro consorzi (allegato B2);
    c) tramite  il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza
ad  un  ente  di  patronato  con delega per la trattenuta delle quote
sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B3).