Art. 4. Capo del Dipartimento 1. Il capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro. 2. Il capo del Dipartimento si avvale di un proprio ufficio di segreteria. 3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano: il servizio I - Servizio stampa, biblioteca, documentazione e comunicazione istituzionale; il servizio II - Servizio relazioni internazionali, comunitarie e trasfrontaliere delle regioni e degli enti locali. 4. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con i Dipartimenti e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale. 5. Con successivi provvedimenti del capo del Dipartimento verra' disciplinata la graduazione delle funzioni dirigenziali, l'articolazione dei servizi in unita' operative e verranno individuate le funzioni per il conseguimento di specifici obiettivi, per lo studio, la ricerca e le attivita' ispettive, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto e comunque nel rispetto dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio. 6. Le funzioni vicarie per i casi di assenza o impedimento del capo del Dipartimento sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.