Art. 5. Organizzazione del Dipartimento 1. Il Dipartimento si articola in tre uffici, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale generale, e undici servizi, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale. I dirigenti con incarico di staff dipendono direttamente dal capo del Dipartimento. 2. Gli incarichi di capo del Dipartimento e di coordinatore degli uffici e dei servizi del Dipartimento e quelli di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto sono conferiti in conformita' al disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro provvede al conferimento degli incarichi di studio, consulenza o comunque diversi dalla direzione di uffici. 3. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti: I) ufficio per gli affari generali, il personale, la programmazione e il controllo; II) ufficio per le politiche economiche, finanziarie, culturali e speciali; III) ufficio per le politiche ordinamentali, infrastrutturali e sociali. Ciascun ufficio con le sue articolazioni in servizi e unita' operative, secondo la competenza attribuita, svolge compiti di studio e predisposizione di approfondimenti tematici, concertazione, monitoraggio, attuazione statutaria, cura del contenzioso, esame di legittimita', gestione degli atti di sindacato ispettivo, raccordo con la segreteria della Conferenza per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali e la Conferenza unificata. 4. L'ufficio I - Ufficio per gli affari generali, il personale, la programmazione e il controllo si articola nei seguenti servizi: servizio III - Servizio per gli affari generali e il personale; servizio IV - Servizio contabilita', bilancio, programmazione, controllo di gestione e valutazione dei dirigenti; servizio V - Servizio per i sistemi informativi e le statistiche regionali e locali. 5. L'ufficio II - Ufficio per le politiche economiche, finanziarie, culturali e speciali si articola nei seguenti servizi: servizio VI - Servizio per le politiche economiche e finanziarie; servizio VII - Servizio regioni a statuto speciale e le province autonome, per le politiche delle minoranze, della montagna e delle politiche connesse alle autonomie speciali; servizio VIII - Servizio per le politiche culturali. 6. L'ufficio III - Ufficio per le politiche ordinamentali, infrastrutturali e sociali si articola nei seguenti servizi: servizio IX - Servizio per le politiche ordinamentali e gli statuti; servizio X - Servizio per le politiche infrastrutturali; servizio XI - Servizio per le politiche socio-sanitarie.