Art. 5.
                   Organizzazione del Dipartimento

  1. Il  Dipartimento  si  articola  in tre uffici, cui sono preposti
coordinatori  con  l'incarico  di  funzioni  di  livello dirigenziale
generale,  e  undici  servizi,  cui  sono  preposti  coordinatori con
l'incarico  di  funzioni  di  livello  dirigenziale.  I dirigenti con
incarico di staff dipendono direttamente dal capo del Dipartimento.
  2. Gli  incarichi  di capo del Dipartimento e di coordinatore degli
uffici  e  dei  servizi  del Dipartimento e quelli di cui all'art. 4,
comma  5,  del  presente  decreto  sono  conferiti  in conformita' al
disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e  successive  modificazioni  e integrazioni. Il Ministro provvede al
conferimento degli incarichi di studio, consulenza o comunque diversi
dalla direzione di uffici.
  3. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
    I) ufficio   per   gli   affari   generali,   il   personale,  la
programmazione e il controllo;
    II) ufficio per le politiche economiche, finanziarie, culturali e
speciali;
    III) ufficio  per  le politiche ordinamentali, infrastrutturali e
sociali.
  Ciascun  ufficio  con  le  sue  articolazioni  in  servizi e unita'
operative, secondo la competenza attribuita, svolge compiti di studio
e   predisposizione   di   approfondimenti  tematici,  concertazione,
monitoraggio,  attuazione  statutaria, cura del contenzioso, esame di
legittimita',  gestione  degli  atti di sindacato ispettivo, raccordo
con  la  segreteria  della Conferenza per i rapporti con lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano, la segreteria
della  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali e la Conferenza
unificata.
  4. L'ufficio  I - Ufficio per gli affari generali, il personale, la
programmazione e il controllo si articola nei seguenti servizi:
    servizio III - Servizio per gli affari generali e il personale;
    servizio  IV  -  Servizio contabilita', bilancio, programmazione,
controllo di gestione e valutazione dei dirigenti;
    servizio  V - Servizio per i sistemi informativi e le statistiche
regionali e locali.
  5. L'ufficio II - Ufficio per le politiche economiche, finanziarie,
culturali e speciali si articola nei seguenti servizi:
    servizio VI - Servizio per le politiche economiche e finanziarie;
    servizio  VII - Servizio regioni a statuto speciale e le province
autonome,  per  le  politiche delle minoranze, della montagna e delle
politiche connesse alle autonomie speciali;
    servizio VIII - Servizio per le politiche culturali.
  6.   L'ufficio  III  -  Ufficio  per  le  politiche  ordinamentali,
infrastrutturali e sociali si articola nei seguenti servizi:
    servizio  IX  -  Servizio  per  le  politiche ordinamentali e gli
statuti;
    servizio X - Servizio per le politiche infrastrutturali;
    servizio XI - Servizio per le politiche socio-sanitarie.