Art. 2.

   1.  Il riconoscimento dell'agevolazione aggiuntiva di cui all'art.
5,  comma  21,  lettera  a),  del  decreto ministeriale n. 593 dell'8
agosto  2000  e'  subordinata  alle necessarie verifiche in ordine al
possesso   dei   previsti   parametri   dimensionali,  che  la  banca
effettuera'   preventivamente   alla   stipula   del   contratto   di
finanziamento.
   2.  Gli  interventi  di  cui al precedente art. 1 sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
   3.  Ai  sensi  del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8
agosto  2000,  n. 593, e' data facolta' a ciascun soggetto proponente
di   richiedere   una  anticipazione  per  un  importo  pari  al  30%
dell'intervento  concesso  a  ciascuno.  Ove  detta anticipazione sia
concessa  a  soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da
fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
   4.  Con successiva comunicazione il Ministero fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per  ciascun  soggetto  proponente del costo ammesso e della relativa
quota di contributo.
   5.  La  durata  di ciascun progetto potra' essere maggiorata di 12
mesi  per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione
delle attivita' poste in essere dal contratto.
   6.  La  decorrenza  dei  costi,  relativamente  alle  attivita' di
ricerca,  fermo  restando  quanto disposto dall'art. 5, comma 33, del
decreto  ministeriale  n.  593  dell'8 agosto 2000, non deve comunque
essere  successiva  al  trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente decreto, pena la decadenza dal finanziamento stesso.
   7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del citato
decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, le attivita' di formazione
potranno  avere inizio anche in data successiva a quella prevista per
le attivita' di ricerca, ma non terminare oltre le stesse.