Art. 2. 1. Il riconoscimento dell'agevolazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 21, lettera a), del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e' subordinata alle necessarie verifiche in ordine al possesso dei previsti parametri dimensionali, che la banca effettuera' preventivamente alla stipula del contratto di finanziamento. 2. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252. 3. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' a ciascun soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso a ciascuno. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 4. Con successiva comunicazione il Ministero fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo. 5. La durata di ciascun progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto. 6. La decorrenza dei costi, relativamente alle attivita' di ricerca, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 33, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, non deve comunque essere successiva al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza dal finanziamento stesso. 7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del citato decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, le attivita' di formazione potranno avere inizio anche in data successiva a quella prevista per le attivita' di ricerca, ma non terminare oltre le stesse.