Art. 3.
  Sono  a carico delle universita' sedi di esami gli oneri finanziari
connessi  allo  svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i
trattamenti  di missione da corrispondere ai membri delle commissioni
giudicatrici  e  ai  rappresentanti esterni, per i quali si applicano
per  ciascuna  sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15
ottobre  1999  adottato  di  concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
    Roma, 2 agosto 2002

                                      Il Ministro dell'istruzione
                                    dell'università e della ricerca
                                                Moratti
Il Ministro della salute
        Sirchia