Art. 3. Sono a carico delle universita' sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Roma, 2 agosto 2002 Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Moratti Il Ministro della salute Sirchia