ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI Quadro A. Deve contenere le stesse informazioni necessarie ad identificare il richiedente nell'ambito dello schedario viticolo nazionale. Quadro B (relativo alle sole unita' vitate interessate all'iscrizione all'albo DO/elenco IGT). Unita' vitata (UV) - (Elemento di base della dichiarazione delle superfici vitate - schedario viticolo). E' definita come una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che e' omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso (titolo di conduzione), destinazione produttiva, irrigazione, tipo coltura, forma di allevamento, sesto di impianto, vitigno (e' tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purche' gli stessi non superino il 15% del totale), anno di impianto, ecc. Qualora una singola UV sia composta da piu' varieta' di viti, come sopra specificato, e' fatto obbligo di riportare la percentuale dei ceppi relativi ad ogni tipologia varietale ai fini dell'iscrizione all'albo. Superficie vitata - Per il calcolo della superficie dell'unita' vitata si deve fare riferimento alle disposizioni del decreto ministeriale 26 luglio 2000. Vitigno - Si deve fare riferimento al codice della varieta' di vite previsto dal catalogo nazionale delle varieta' di vite. Quadro C. Vigneto - Il vigneto e' l'unita' di base iscrivibile ad un albo/elenco compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. Il vigneto puo' essere costituito da una unita' vitata (U.V.) o da un insieme di Unita' vitate. E' possibile qualificare il vigneto con un toponimo di "vigna" purche' risulti costituito da una U.V. o da un insieme di U.V. contigue. Una U.V. puo' essere associata ad uno ed un solo vigneto. Iscrizioni all'albo/elenco. Ad un albo/elenco possono essere iscritti piu' vigneti. Un vigneto puo' essere iscritto a uno o a piu' albi/elenchi, purche' siano sempre rispettate le condizioni prescritte dai relativi disciplinari di produzione. ----> Vedere Quadri da pag. 27 a pag. 28 della G.U. <----