Art. 2. 1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, i posti riservati al Ministero della difesa per le esigenze della sanita' militare e al Ministero dell'interno per le esigenze della sanita' della Polizia di Stato sono determinate, rispettivamente, in numero di trentanove e in numero di trentadue unita'. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 2. I posti riservati a medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo sono determinati in numero di venti unita'. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle condizioni e con le modalita' disciplinate dall'art. 1, comma 7, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Detti medici devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale nel Paese di provenienza.