Art. 2.
  1.  Nell'ambito  dei  posti di cui all'art. 1, i posti riservati al
Ministero  della  difesa  per le esigenze della sanita' militare e al
Ministero dell'interno per le esigenze della sanita' della Polizia di
Stato sono determinate, rispettivamente, in numero di trentanove e in
numero  di trentadue unita'. Alla ripartizione dei predetti posti tra
le  singole  scuole di specializzazione si provvede con il decreto di
cui  al  comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368.
  2. I posti riservati a medici stranieri provenienti da Paesi in via
di  sviluppo  sono  determinati  in  numero  di  venti  unita'.  Alla
ripartizione   dei   predetti   posti   tra   le  singole  scuole  di
specializzazione  si  provvede  con  il  decreto  di  cui  al comma 2
dell'art.  35  del  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle
condizioni  e  con  le  modalita'  disciplinate dall'art. 1, comma 7,
della  legge  14 gennaio  1999,  n.  4. Detti medici devono essere in
possesso  dell'abilitazione  all'esercizio professionale nel Paese di
provenienza.