Art. 3. 1. Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, privo di specalizzazione, in servizio in unita' operative del Servizio sanitario nazionale di strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione, puo' essere ammesso a domanda in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento del numero complessivo previsto per ogni disciplina ai sensi dell'art. 5 e della capacita' ricettiva della scuola stessa, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta del Ministro della salute. Il personale interessato deve aver, comunque, superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. 2. Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, privo di specializzazione, in servizio nelle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle aziende sanitarie locali, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, e' ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalita' stabiliti, per ogni disciplina, d'intesa tra le universita' e le regioni e province autonome, salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacita' ricettiva della rete che concorre alla formazione.