Art. 3.
  1.   Il   personale  medico  di  ruolo  o  con  contratto  a  tempo
indeterminato,  privo  di  specalizzazione,  in  servizio  in  unita'
operative  del  Servizio  sanitario  nazionale di strutture sanitarie
diverse da quelle inserite nella rete formativa delle predette scuole
di  specializzazione,  puo'  essere ammesso a domanda in soprannumero
alla  rispettiva  scuola,  nel  limite del dieci per cento del numero
complessivo previsto per ogni disciplina ai sensi dell'art. 5 e della
capacita'  ricettiva  della  scuola  stessa,  con  provvedimento  del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  su
proposta  del  Ministro  della  salute. Il personale interessato deve
aver,   comunque,   superato   le   prove   di   ammissione  previste
dall'ordinamento della scuola.
  2.   Il   personale  medico  di  ruolo  o  con  contratto  a  tempo
indeterminato, privo di specializzazione, in servizio nelle strutture
sanitarie   inserite   nella   rete   formativa   delle   scuole   di
specializzazione,  delle aziende ospedaliere, delle aziende sanitarie
locali,  degli  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
degli  istituti  ed  enti  di  cui  all'art. 4, comma 12, del decreto
legislativo  n.  502 del 1992 e successive modifiche, e' ammesso alle
scuole  di  specializzazione,  in  soprannumero  rispetto  ai  numeri
programmati,  nei  limiti  e  con  le  modalita'  stabiliti, per ogni
disciplina,  d'intesa  tra  le  universita'  e  le regioni e province
autonome,  salvaguardando,  comunque,  la  funzionalita' dei servizi,
senza  oneri  aggiuntivi  per  l'ente  di appartenenza e tenuto conto
della capacita' ricettiva della rete che concorre alla formazione.