Art. 5. 1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero di borse di studio per la formazione dei medici specialisti a carico del bilancio dello Stato e' di 5.500. La ripartizione delle borse di studio per ciascuna specializzazione, e' riportata nella tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le borse di studio saranno ripartite fra ciascuna scuola di specializzazione con il decreto di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 3. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, entro la concorrenza del numero di posti programmati, e ferma restando l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle Universita' per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative.