Art. 5.
  1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero di borse di studio per
la  formazione  dei  medici  specialisti  a carico del bilancio dello
Stato e' di 5.500. La ripartizione delle borse di studio per ciascuna
specializzazione, e' riportata nella tabella 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
  2.  Le  borse  di  studio  saranno ripartite fra ciascuna scuola di
specializzazione  con  il  decreto  di  cui all'art. 35, comma 2, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  3. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, entro
la  concorrenza  del  numero  di  posti programmati, e ferma restando
l'utilizzazione  ed  il  rispetto  delle  graduatorie  risultanti dai
concorsi  per  l'ammissione  alle scuole, possono essere ammessi alle
scuole  stesse  medici  in  eccedenza,  rispetto alle borse di studio
finanziate  dallo  Stato,  ove sussistano risorse aggiuntive comunque
acquisite  dalle  Universita'  per  far  fronte ad esigenze formative
specifiche  evidenziate  dalle singole regioni e province autonome in
cui insistono le strutture formative.