IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista  la  tabella  C  "Stanziamenti  autorizzati  in  relazione  a
disposizioni  di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla
legge  finanziaria"  allegata  alla  legge  23  dicembre 1999, n. 488
(legge  finanziaria  2000),  in  base  alla  quale  e'  prevista, tra
l'altro,  l'assegnazione  di  un contributo annuo di lire 10 miliardi
per le annualita' 2000, 2001 e 2002 al fine di attuare interventi per
la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni
di pericolo a seguito di eventi calamitosi nella provincia di Cuneo;
  Viste  le  ordinanze  del  Ministro  dell'interno  delegato  per il
coordinamento  della  protezione  civile  n.  3051 del 31 marzo 2000,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000, e n.
3157  del 7 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del  12  novembre  2001, con le quali sono stati emanate disposizioni
finalizzate  ad  avviare  una  serie di interventi atti a mitigare le
situazioni di rischio in occasione di eventi alluvionali;
  Vista la nota prot. n. 15252/25.00 dell'8 aprile 2002, con la quale
la  regione  Piemonte  ha richiesto l'assegnazione dei fondi riferiti
all'annualita'  2002  prevista dalla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
  Ritenuto   di  poter  accogliere  la  predetta  richiesta  sino  ad
esaurimento  delle  disponibilita'  per l'anno 2002 per consentire il
prosieguo degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a
seguito degli eventi calamitosi in provincia di Cuneo;
  Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di
situazioni  di  pericolo  nei  bacini  idrografici della provincia di
Cuneo,  alla  regione  Piemonte  e'  concesso  un  contributo di Euro
5.164.568,99  a  valere  sugli  stanziamenti  iscritti  nella  unita'
previsionale    di   base   13.2.1.3   (cap. 974)   del   centro   di
responsabilita'  13,  protezione  civile,  del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. La regione Piemonte, nei limiti delle risorse di cui al comma 1,
predispone un programma di interventi, d'intesa con l'amministrazione
provinciale  di Cuneo, che potra' essere realizzato anche per stralci
e  dovra'  indicare  i  relativi  soggetti attuatori. Il piano, prima
dell'esecutivita'  deve  essere  sottoposto  alla  presa  d'atto  del
Dipartimento  della  protezione civile, previo assenso dell'Autorita'
di bacino del fiume Po.
  3.  Gli  interventi  ricompresi  nel  programma  di  cui al comma 2
possono  essere  attuati  con  le  procedure  e  le  deroghe  di  cui
all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 3051 del 31 marzo 2000.
  4.  Possono  essere  ricompresi  nel  programma  ed  attuati con le
procedure  e deroghe della citata ordinanza n. 3051 del 31 marzo 2000
ulteriori  interventi  finanziati  con  fondi  comunitari  o  con  le
disponibilita' delle amministrazioni pubbliche.