Art. 2. 1. La regione Piemonte, con relazione semestrale ed ogni qual volta sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi e provvede alla compilazione e trasmissione delle schede di monitoraggio degli interventi di cui alla circolare del 20 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2000, per la regolamentazione e standardizzazione della raccolta dei dati relativi allo stato di attuazione degli interventi comunque finanziati con fondi del Dipartimento della protezione civile. 2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 agosto 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi