Art. 2.
  1. La regione Piemonte, con relazione semestrale ed ogni qual volta
sia   richiesto   o   necessario,  riferisce  al  Dipartimento  della
protezione  civile  sullo  stato  di  attuazione  degli  interventi e
provvede   alla   compilazione   e   trasmissione   delle  schede  di
monitoraggio  degli  interventi  di  cui alla circolare del 20 aprile
2000,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 101 del 3 maggio 2000, per la regolamentazione e standardizzazione
della  raccolta  dei  dati  relativi  allo  stato di attuazione degli
interventi  comunque  finanziati  con  fondi  del  Dipartimento della
protezione civile.
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e'  estraneo  ad ogni rapporto contrattuale
scaturito  dalla  applicazione  della  presente  ordinanza e pertanto
eventuali  oneri  derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a
qualsiasi  titolo  insorgenti,  sono  a carico dei bilanci degli enti
attuatori.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 21 agosto 2002

                            Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                           Berlusconi