Art. 2. Modalita' di presentazione della domanda 1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, soggette all'imposta di bollo, sono presentate al Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2002 e l'impresa si intende autorizzata qualora il rifiuto motivato non sia stato espresso entro il 30 ottobre 2002. Successivamente le domande sono presentate almeno sei mesi prima dell'inizio delle attivita' di vendita e le imprese si intendono autorizzate trascorsi tre mesi dalla richiesta, in assenza di diniego motivato da parte dello stesso Ministero. 2. Nel caso di separazione societaria in applicazione dell'art. 21, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, l'impresa di vendita non sia ancora costituita al 30 giugno 2002, la richiesta di autorizzazione puo' essere presentata dalla preesistente impresa di distribuzione, con indicazione della societa' di vendita in via di costituzione, a nome della quale viene chiesta l'autorizzazione. In ogni caso l'atto di costituzione di tale societa' di vendita, deve essere trasmesso al Ministero delle attivita' produttive entro il termine del 31 dicembre 2002, trascorso il quale l'autorizzazione concessa si intende revocata. 3. Le domande di autorizzazione alla vendita devono pervenire al Ministero delle attivita' produttive complete delle seguenti informazioni: a) elementi rilevanti relativi alla disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato e le relative modalita'; b) elementi rilevanti del contratto di acquisto di gas naturale, quali i volumi massimi annuali, mensili, le punte giornaliere, la durata e le possibili estensioni in esso previste; c) numero di clienti forniti e volume di gas venduto nel 2001, nonche' numero di clienti che si prevede di servire e volume di gas che si prevede di vendere nel 2003; d) obblighi in ogni modo connessi al contratto di acquisto di gas naturale e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza delle forniture ai clienti finali. 4. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui agli articoli seguenti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, nonche' il modulo riportato in allegato 1, disponibile presso il sito internet del Ministero delle attivita' produttive, compilato in ogni sua parte, e trasmesso allo stesso Ministero anche per posta elettronica all'indirizzo autorizzazione. venditagas@minindustria.it