Art. 5. Disponibilita' di capacita' di modulazione 1. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre delle capacita' di modulazione di cui all'art. 18, del decreto 23 maggio 2000, n. 164, specificando l'utilizzo di una o piu' delle seguenti modalita': a) ricorso a servizio di stoccaggio, indicando i dati rilevanti del contratto o degli accordi intercorsi con le imprese titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale; b) ricorso a una fornitura che includa in tutto o in parte il servizio di modulazione, specificando gli elementi in tal senso rilevanti del contratto di acquisto; c) ricorso ad altre possibilita' di modulazione, quali la generazione di energia elettrica da altre fonti energetiche. 2. Nel caso l'impresa richiedente dichiari che, non disponendo, in tutto o in parte, di capacita' di modulazione sufficienti in relazione ai consumi dei clienti per i quali richiede l'autorizzazione, intende avvalersi della possibilita' di revisioni e di nuovi conferimenti delle capacita' di stoccaggio o del trasferimento delle capacita' di modulazione attribuite ad altre imprese a seguito dell'acquisizione dei relativi clienti, di cui all'art. 10 della deliberazione n. 26 del 27 febbraio 2002 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'autorizzazione alla vendita e' rilasciata subordinatamente al successivo invio, al Ministero delle attivita' produttive, degli elementi rilevanti dei contratti o dei conferimenti relativi all'ottenimento di dette capacita' di modulazione.