Art. 5.
             Disponibilita' di capacita' di modulazione

  1. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione comprovante
l'effettiva garanzia di poter disporre delle capacita' di modulazione
di  cui all'art. 18, del decreto 23 maggio 2000, n. 164, specificando
l'utilizzo di una o piu' delle seguenti modalita':
    a) ricorso  a  servizio di stoccaggio, indicando i dati rilevanti
del  contratto  o degli accordi intercorsi con le imprese titolari di
concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale;
    b) ricorso  a  una  fornitura  che includa in tutto o in parte il
servizio  di  modulazione,  specificando  gli  elementi  in tal senso
rilevanti del contratto di acquisto;
    c) ricorso   ad  altre  possibilita'  di  modulazione,  quali  la
generazione di energia elettrica da altre fonti energetiche.
  2. Nel  caso l'impresa richiedente dichiari che, non disponendo, in
tutto  o  in  parte,  di  capacita'  di  modulazione  sufficienti  in
relazione   ai   consumi   dei   clienti   per   i   quali   richiede
l'autorizzazione, intende avvalersi della possibilita' di revisioni e
di   nuovi   conferimenti   delle   capacita'  di  stoccaggio  o  del
trasferimento  delle  capacita'  di  modulazione  attribuite ad altre
imprese  a  seguito  dell'acquisizione  dei  relativi clienti, di cui
all'art.   10   della  deliberazione  n.  26  del  27  febbraio  2002
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas, l'autorizzazione
alla  vendita  e' rilasciata subordinatamente al successivo invio, al
Ministero  delle  attivita'  produttive, degli elementi rilevanti dei
contratti  o  dei  conferimenti  relativi  all'ottenimento  di  dette
capacita' di modulazione.