Art. 6. Obblighi dei soggetti che svolgono attivita' di vendita di gas naturale 1. I soggetti titolari di una autorizzazione alla vendita di gas naturale sono tenuti a: a) rispettare gli obblighi di cui all'art. 18, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e in particolare assicurarsi della disponibilita' delle capacita' di stoccaggio di modulazione, trasmettendo i relativi dati al Ministero delle attivita' produttive prima dell'inizio del ciclo di erogazione di ogni anno, qualora richiesto; b) rispettare i provvedimenti emanati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, del 2000, tenendo conto di quanto stabilito in via transitoria dall'art. 10, della deliberazione n. 26 del 27 febbraio 2002 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; c) rispettare gli obblighi relativi al servizio di fornitura, di cui alla deliberazione n. 47 del 2 marzo 2000 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, come modificata con deliberazione n. 334 del 28 dicembre 2001, di cui al codice di condotta commerciale determinato ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' stabiliti nei provvedimenti della stessa Autorita', relativi allo stesso servizio; d) verificare l'affidabilita' dell'approvvigionamento, da parte del produttore, del grossista o dell'importatore, presso il quale intende acquistare il gas, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero delle attivita' produttive, qualora richiesto; e) assicurarsi della disponibilita' di capacita' di trasporto e di distribuzione sufficienti in relazione ai volumi di gas che intende vendere, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero delle attivita' produttive, qualora richiesto; f) trasmettere al Ministero delle attivita' produttive i dati mensili relativi alle attivita' di vendita di cui al questionario sul gas naturale, disponibile presso il sito internet dello stesso Ministero; g) trasmettere al Ministero delle attivita' produttive e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai fini della relativa pubblicazione, entro venti giorni dal termine di ogni trimestre, l'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, relativi alle tipologie definite con provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e relative ad aree di prelievo omogenee; h) rispettare i limiti stabiliti all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; i) comunicare entro due mesi al Ministero delle attivita' produttive ogni intervenuta variazione rilevante degli elementi forniti all'atto della richiesta di autorizzazione, quali la variazione del numero di clienti servito o del volume del gas venduto, se essa supera il 50% del valore precedentemente comunicato, del fornitore di gas naturale o delle modalita' di approvvigionamento delle capacita' di stoccaggio di modulazione e i relativi elementi di cui agli articoli 4 e 5. In questi casi il Ministero delle attivita' produttive puo' richiedere, in tutto o in parte, l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 3, 4 e 5. In caso di mancata tempestiva comunicazione, il Ministero delle attivita' produttive puo' revocare, anche transitoriamente, l'autorizzazione alla vendita.