Art. 6.
Obblighi  dei  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  vendita di gas
                              naturale

  1. I  soggetti  titolari  di una autorizzazione alla vendita di gas
naturale sono tenuti a:
    a) rispettare  gli obblighi di cui all'art. 18, commi 2, 3, 4 e 6
del  decreto  legislativo  23  maggio  2000, n. 164, e in particolare
assicurarsi  della  disponibilita'  delle  capacita' di stoccaggio di
modulazione,   trasmettendo   i  relativi  dati  al  Ministero  delle
attivita'  produttive  prima  dell'inizio  del ciclo di erogazione di
ogni anno, qualora richiesto;
    b) rispettare   i   provvedimenti   emanati   dall'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del
decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 164, del 2000, tenendo conto
di   quanto   stabilito   in  via  transitoria  dall'art.  10,  della
deliberazione n. 26 del 27 febbraio 2002 dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas;
    c) rispettare  gli obblighi relativi al servizio di fornitura, di
cui  alla  deliberazione  n.  47  del 2 marzo 2000 dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas, come modificata con deliberazione n.
334  del  28  dicembre 2001, di cui al codice di condotta commerciale
determinato  ai  sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo
23 maggio  2000,  n.  164,  nonche' stabiliti nei provvedimenti della
stessa Autorita', relativi allo stesso servizio;
    d) verificare  l'affidabilita'  dell'approvvigionamento, da parte
del  produttore,  del  grossista  o dell'importatore, presso il quale
intende  acquistare  il  gas, fornendone la relativa dimostrazione al
Ministero delle attivita' produttive, qualora richiesto;
    e) assicurarsi  della  disponibilita' di capacita' di trasporto e
di  distribuzione  sufficienti  in  relazione  ai  volumi  di gas che
intende  vendere,  fornendone  la relativa dimostrazione al Ministero
delle attivita' produttive, qualora richiesto;
    f) trasmettere  al  Ministero  delle  attivita' produttive i dati
mensili relativi alle attivita' di vendita di cui al questionario sul
gas  naturale,  disponibile  presso  il  sito  internet  dello stesso
Ministero;
    g) trasmettere   al   Ministero   delle  attivita'  produttive  e
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  ai  fini della
relativa  pubblicazione,  entro  venti  giorni  dal  termine  di ogni
trimestre,  l'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in
ciascun  mese  del  trimestre  precedente,  relativi  alle  tipologie
definite  con  provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas e relative ad aree di prelievo omogenee;
    h) rispettare  i  limiti  stabiliti  all'art.  19,  comma  2, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    i) comunicare   entro  due  mesi  al  Ministero  delle  attivita'
produttive  ogni  intervenuta  variazione  rilevante  degli  elementi
forniti   all'atto   della  richiesta  di  autorizzazione,  quali  la
variazione  del  numero  di  clienti  servito  o  del  volume del gas
venduto, se essa supera il 50% del valore precedentemente comunicato,
del fornitore di gas naturale o delle modalita' di approvvigionamento
delle capacita' di stoccaggio di modulazione e i relativi elementi di
cui  agli articoli 4 e 5. In questi casi il Ministero delle attivita'
produttive  puo'  richiedere,  in  tutto  o in parte, l'aggiornamento
della  documentazione  di  cui  agli  articoli  3,  4 e 5. In caso di
mancata   tempestiva  comunicazione,  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  puo'  revocare,  anche transitoriamente, l'autorizzazione
alla vendita.