Art. 8.
                         Disposizioni finali

  1. Nel  caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine
di  tre  mesi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23
maggio  2000, n. 164, si intende sospeso sino alla ricezione dei dati
o delle informazioni integrativi richiesti.
  2. Le  autorizzazioni  alla vendita di gas naturale sono trasmesse,
oltre  che al richiedente, all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas,  all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  ed
inserite  in  un  elenco  reso  pubblico  a  cura del Ministero delle
attivita' produttive.
  3. Le  autorizzazioni  alla vendita possono essere revocate in caso
di  accertamento di dati difformi da quelli comunicati, di violazione
degli  obblighi  stabiliti nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  e nel presente decreto, o qualora il richiedente non comunichi,
entro   tre   mesi   dalla   data   dell'autorizzazione,   l'avvenuto
perfezionamento, ove non gia' effettuato all'atto della presentazione
della  domanda,  dei  contratti relativi alla fornitura di gas e alla
disponibilita'  delle  capacita'  di trasporto, di distribuzione e di
stoccaggio  di  modulazione  previste, salvo giustificate motivazioni
tempestivamente comunicate al Ministero delle attivita' produttive.
  4. La  revoca  di una autorizzazione per la vendita di gas naturale
costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di
due anni, di nuove autorizzazioni per la vendita di gas naturale alla
stessa  impresa  e a societa' controllate, controllanti o controllate
da una medesima controllante.
  5. L'autorizzazione  alla  vendita  si  intende decaduta in caso di
interruzione dell'attivita' di vendita per un periodo di dodici mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e
della geotermia.
    Roma, 24 giugno 2002
                                                 Il Ministro: Marzano