Art. 8. Disposizioni finali 1. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di tre mesi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende sospeso sino alla ricezione dei dati o delle informazioni integrativi richiesti. 2. Le autorizzazioni alla vendita di gas naturale sono trasmesse, oltre che al richiedente, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ed inserite in un elenco reso pubblico a cura del Ministero delle attivita' produttive. 3. Le autorizzazioni alla vendita possono essere revocate in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e nel presente decreto, o qualora il richiedente non comunichi, entro tre mesi dalla data dell'autorizzazione, l'avvenuto perfezionamento, ove non gia' effettuato all'atto della presentazione della domanda, dei contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilita' delle capacita' di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero delle attivita' produttive. 4. La revoca di una autorizzazione per la vendita di gas naturale costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di due anni, di nuove autorizzazioni per la vendita di gas naturale alla stessa impresa e a societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante. 5. L'autorizzazione alla vendita si intende decaduta in caso di interruzione dell'attivita' di vendita per un periodo di dodici mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. Roma, 24 giugno 2002 Il Ministro: Marzano