IL DIRETTORE REGIONALE
                        del lavoro di Venezia

  Vista  la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di
disoccupazione  speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che
all'art.   8  attribuisce  la  competenza  della  costituzione  delle
commissioni  provinciali  ai  direttori delle direzioni regionali del
lavoro;
  Vista  la  circolare  n.  39/92  del  19 marzo 1992 della Direzione
generale  della  previdenza  e  assistenza  sociale del Ministero del
lavoro  e della previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art.
1,  secondo  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
639/1970  possa  trovare applicazione nei confronti delle commissioni
provinciali   cassa   integrazione   ordinaria  e  per  i  lavoratori
dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;
  Considerato  che  i  rappresentanti  dei lavoratori e dei datori di
lavoro  da  nominare  quali  membri delle suddette commissioni devono
essere   designati   dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  di
categoria piu' rappresentative operanti nella provincia;
  Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado
di   rappresentativita'   delle   predette   organizzazioni   occorre
prestabilire i criteri di valutazione;
  Ritenuto  che  il  requisito della rappresentanza deve desumersi in
primo  luogo  dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e
dalla   ampiezza   e   diffusione   delle   strutture  delle  singole
associazioni considerate nella loro obiettivita';
  Considerato   che   unitamente   alla  consistenza  numerica  degli
associati   alle   singole   organizzazioni  devono  concorrere  alla
valutazione  della rappresentativita' altri elementi predeterminanti,
quali  la  partecipazione  sia  alle  vertenze individuali, plurime e
collettive   che   alle  trattative  per  il  rinnovo  dei  contratti
collettivi   integrativi   di   lavoro,   nonche'   il   numero   dei
rappresentanti  delle  stesse  inseriti  negli  organismi  collegiali
operanti nella provincia;
  Considerato  che  dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati
forniti  dalla  direzione  provinciale  del lavoro di Belluno e dalle
conseguenti  valutazioni  comparative  compiute  alla  stregua  degli
indicati   criteri  risultano,  maggiormente  rappresentative  per  i
lavoratori la CISL e, per i datori di lavoro l'Assindustria;
  Viste   le   designazioni   fatte  dalle  amministrazioni  e  dalle
organizzazioni sindacali provinciali interessate;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E' costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Belluno,
la  commissione  provinciale  prevista  dall'art.  8  della  legge n.
164/1975, composta dai signori:
    dott.  Roberto De Santis, funzionario della direzione provinciale
del lavoro di Belluno, presidente, o suo delegato;
    Dal Magro Paolo, rappresentante CISL, membro effettivo;
    Deola Bruno, rappresentante CISL, membro supplente;
    Tolotti Angelo, rappresentante Assindustria, membro effettivo;
    Cossalter Sonia, rappresentante Assindustria, membro supplente.
  Partecipano  alla  seduta della commissione, con voto consultivo, i
signori:
    direttore  I.N.P.S.  di  Belluno, rappresentante I.N.P.S., membro
effettivo;
    Leopardi Salvatore, rappresentante I.N.P.S., membro supplente.