IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici, ed in particolare l'art. 11; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del servizio civile nazionale; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutturein cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visti i precedenti propri decreti emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi all'ordinamento delle strutture del Segretariato generale e all'organizzazione dei Dipartimenti istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la sentenza 22 maggio 2001, n. 221, con la quale la Corte costituzionale, pronunciandosi in merito al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto tra il Governo e la Corte dei conti relativamente all'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha ritenuto prevalenti le ragioni addotte dalla Corte dei conti ed ha annullato il primo periodo del citato art. 9, comma 7; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, ed in particolare l'art. 12; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2002, in corso di registrazione; Ritenuto necessario emanare un provvedimento di disciplina delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in osservanza della procedura individuata dalla citata sentenza della Corte costituzionale; Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorita' politiche interessate; Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale organizzazione; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1. Denominazioni 1. Nel presente decreto sono denominati: a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; c) presidente, vice presidente e Presidenza: rispettivamente, il presidente, il vice presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) sottosegretario alla presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri; e) Segretariato generale, segretario generale, vice segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il segretario generale ed il vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto; g) uffici: strutture, anchesse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i dipartimenti; h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.