IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici, ed in particolare l'art. 11;
  Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n.  230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
  Vista  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64,  recante istituzione del
servizio civile nazionale;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  aprile  2002,  n.  77,  recante
disciplina  del  servizio  civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1, 2 e 3, del predetto
decreto  n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri  individua,  con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da affidare alle strutturein cui si articola il Segretariato generale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ed indica, per tali
strutture  e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari
di  Stato  da  lui  delegati,  il  numero  massimo degli uffici e dei
servizi,  restando  l'organizzazione interna delle strutture medesime
affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e
Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
  Visti  i precedenti propri decreti emanati ai sensi dell'art. 7 del
decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi all'ordinamento
delle  strutture  del  Segretariato generale e all'organizzazione dei
Dipartimenti   istituiti  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  ed, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  4  agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  sentenza  22  maggio 2001, n. 221, con la quale la Corte
costituzionale, pronunciandosi in merito al conflitto di attribuzione
tra  poteri  dello  Stato  sorto  tra il Governo e la Corte dei conti
relativamente  all'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  303, ha ritenuto prevalenti le ragioni addotte dalla Corte
dei  conti  ed ha annullato il primo periodo del citato art. 9, comma
7;
  Visto  il  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, recante interventi
urgenti  in  materia  tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della  spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle
aree svantaggiate, ed in particolare l'art. 12;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
luglio 2002, in corso di registrazione;
  Ritenuto  necessario  emanare  un provvedimento di disciplina delle
strutture  generali  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri in
osservanza  della  procedura  individuata dalla citata sentenza della
Corte costituzionale;
  Ritenuto    opportuno   procedere   alla   ricognizione   ed   alla
ridefinizione   dell'ordinamento   delle   strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto,  altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303
del  1999,  secondo  cui  alla individuazione degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di
Stato   presso  la  Presidenza  ed  alla  determinazione  della  loro
composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta delle autorita' politiche interessate;
  Tenuto  conto  che  il  presente  decreto non riguarda le strutture
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  destinate ad essere
trasferite  ad  altre  amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai
sensi  dell'art.  10  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
per  le  quali,  in  attesa della data prevista per il trasferimento,
ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale
organizzazione;
  Sentite le organizzazioni sindacali;

                              Decreta:
                               Art. 1.

                            Denominazioni

  1. Nel presente decreto sono denominati:
    a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    b) legge:  la  legge  23  agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
    c) presidente,  vice presidente e Presidenza: rispettivamente, il
presidente,  il  vice  presidente  e  la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
    d) sottosegretario  alla  presidenza: il Sottosegretario di Stato
con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;
    e) Segretariato  generale,  segretario  generale, vice segretario
generale:
      rispettivamente,   il   Segretariato  generale,  il  segretario
generale   ed  il  vice  segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
    f) strutture  generali  (o  di  livello dirigenziale generale): i
Dipartimenti   della   Presidenza  e  gli  uffici  autonomi  ad  essi
equiparati,   ai   fini  della  rilevanza  esterna  e  dell'autonomia
funzionale  ad  essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra
struttura,  comprese  le  strutture  generali  affidate  a Ministri o
Sottosegretari,  in  ogni  caso denominate dipartimenti se affidate a
Ministri  senza  portafoglio.  Dalla denominazione di dipartimento di
una  struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze
in materia di trattamento economico del dirigente preposto;
    g) uffici:  strutture, anchesse di livello dirigenziale generale,
in cui si articolano i dipartimenti;
    h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.