Art. 10.

    Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie

  1. Il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
e'  la  struttura  di  supporto  che  opera  nell'area funzionale dei
rapporti  del  Governo  con  le  istituzioni europee e della quale il
presidente  si  avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo,
per   l'attivita'   inerente  all'attuazione  degli  impegni  assunti
nell'ambito  dell'Unione  europea  e  per  le azioni di coordinamento
nella  fase  di  predisposizione della normativa comunitaria, ai fini
della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con
il  Ministero  degli  affari  esteri,  in  sede di Unione europea. Il
dipartimento, in particolare, cura e segue la predisposizione, l'iter
parlamentare  e  l'attuazione della legge comunitaria annuale; vigila
sull'attuazione   delle   norme  comunitarie;  assicura,  durante  il
procedimento  normativo  comunitario,  il  monitoraggio  del processo
decisionale;  segue  il  contenzioso  comunitario,  adoperandosi  per
prevenirlo;   promuove   l'informazione   sull'attivita'  dell'Unione
europea e coordina, in materia, le iniziative di formazione.
  2.  Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non
piu'  di  tredici servizi. Dipende funzionalmente dal dipartimento il
nucleo  speciale  della  Guardia  di finanza per la repressione delle
frodi comunitarie.