Art. 11. Dipartimento per gli affari regionali 1. Il dipartimento per gli affari regionali e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista e con la collaborazione degli uffici di segreteria della Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome nonche' della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. Il dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra presidente e commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed i profili generali del contenzioso Stato-regioni; i rapporti inerenti all'attivita' delle regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane. 2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di undici servizi.