Art. 11.

                Dipartimento per gli affari regionali

  1.  Il  dipartimento  per  gli  affari regionali e' la struttura di
supporto  che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con
il  sistema delle autonomie e della quale il presidente si avvale, ai
sensi   dell'art.  4  del  decreto  legislativo,  per  le  azioni  di
coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra
Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione, anche in esito
alle  deliberazioni  degli appositi organi a composizione mista e con
la   collaborazione  degli  uffici  di  segreteria  della  Conferenza
permanente   Stato,   regioni   e  province  autonome  nonche'  della
Conferenza   Stato-citta'   e   autonomie  locali,  delle  iniziative
necessarie  per  l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per
l'esercizio  coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i
casi   di  inerzia  o  inadempienza.  Il  dipartimento  provvede,  in
particolare,   anche  agli  adempimenti  riguardanti:  la  coordinata
partecipazione  dei  rappresentanti  dello Stato negli organi e nelle
sedi  a  composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra
presidente  e commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale
e nelle province autonome; il controllo successivo della legislazione
regionale  ed  i  profili  generali  del contenzioso Stato-regioni; i
rapporti    inerenti    all'attivita'   delle   regioni   all'estero;
l'attuazione  degli  statuti  delle  regioni  e province ad autonomia
speciale;  le  minoranze  linguistiche  e  i  problemi  delle zone di
confine;  la  promozione ed il coordinamento delle azioni governative
per la salvaguardia delle zone montane.
  2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu'
di undici servizi.