Art. 12.

                Dipartimento per gli affari economici

  1.  Il  dipartimento  per  gli  affari economici e' la struttura di
supporto che opera in materia di:
    a) analisi  macroeconomiche,  con  riferimento anche alla finanza
pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico-finanziari
di carattere generale;
    b) attivita'  di  concertazione del Governo con le parti sociali;
monitoraggio   e   valutazione   del  conseguimento  degli  obiettivi
economico-finanziari   programmati   e   degli   andamenti  economici
generali;   occupazione,   in   riferimento  anche  all'attuazione  e
all'aggiornamento  degli accordi con le parti sociali; interventi per
le   crisi   aziendali   e   per   l'attuazione  degli  strumenti  di
programmazione   negoziata;  rapporti  con  le  parti  sociali  e  le
amministrazioni pubbliche interessate.
  2.  Nell'ambito  del dipartimento opera il comitato per l'emersione
del lavoro non regolare.
  3.  Il  dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non
piu' di cinque servizi.