Art. 12. Dipartimento per gli affari economici 1. Il dipartimento per gli affari economici e' la struttura di supporto che opera in materia di: a) analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico-finanziari di carattere generale; b) attivita' di concertazione del Governo con le parti sociali; monitoraggio e valutazione del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati e degli andamenti economici generali; occupazione, in riferimento anche all'attuazione e all'aggiornamento degli accordi con le parti sociali; interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata; rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate. 2. Nell'ambito del dipartimento opera il comitato per l'emersione del lavoro non regolare. 3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di cinque servizi.