Art. 15.

                  Ufficio del consigliere militare

  1.  L'ufficio  del consigliere militare assiste il presidente nella
sua  attivita' per le relazioni con gli organismi che provvedono alla
difesa  nazionale  e  cura  altresi'  gli  affari  di interesse della
presidenza  relativi  agli aspetti militari connessi all'appartenenza
dell'Italia all'ONU, all'Alleanza atlantica, all'UEO e alla OSCE.
  2.  Nell'ambito  dell'ufficio  del  consigliere  militare opera, in
posizione  di  autonomia,  il  servizio  per  il  coordinamento della
produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990,
n. 185. Al servizio e' preposto il capo dell'ufficio.