Art. 15. Ufficio del consigliere militare 1. L'ufficio del consigliere militare assiste il presidente nella sua attivita' per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale e cura altresi' gli affari di interesse della presidenza relativi agli aspetti militari connessi all'appartenenza dell'Italia all'ONU, all'Alleanza atlantica, all'UEO e alla OSCE. 2. Nell'ambito dell'ufficio del consigliere militare opera, in posizione di autonomia, il servizio per il coordinamento della produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Al servizio e' preposto il capo dell'ufficio.