Art. 17.

         Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

  1.  Il  dipartimento  per  gli affari giuridici e legislativi e' la
struttura   che,  nell'ambito  del  Segretariato  generale,  fornisce
supporto  all'attivita' di coordinamento del presidente ed assiste il
sottosegretario  alla  presidenza e il segretario generale in materia
di  attivita'  normativa.  Il  dipartimento  assicura  altresi'  alla
presidenza  la  consulenza  giuridica  di carattere generale. Esso in
particolare:
    a) coordina  e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa
del   Governo,   verificandone,  sulla  base  delle  indicazioni  del
dipartimento  per  i  rapporti  con il Parlamento, la coerenza con il
programma dei lavori parlamentari;
    b) provvede,  sulla  base  degli  elementi  forniti  dai Ministri
competenti  e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con
il  Parlamento,  all'istruttoria  degli  emendamenti,  governativi  o
parlamentari, relativi ai disegni di legge;
    c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la
qualita'  dei  testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche
con  riferimento all'omogeneita' e alla chiarezza della formulazione,
all'efficacia   per  la  semplificazione  e  il  riordinamento  della
legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;
    d) verifica  la  sussistenza  dei presupposti per il ricorso alla
decretazione d'urgenza;
    e) verifica,  con  l'ausilio  delle  amministrazioni dotate delle
necessarie   competenze   tecniche,   le   relazioni   e  le  analisi
appositamente  previste  e  predisposte  a  corredo  delle iniziative
legislative  del  Governo,  curando  che  esse  indichino  il  quadro
normativo  nazionale  e  comunitario  di  riferimento,  gli eventuali
precedenti  della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la
congruita'  dei  mezzi  previsti, gli oneri che le nuove disposizioni
impongono   ai  cittadini,  alle  pubbliche  amministrazioni  e  alle
imprese;
    f) cura  l'elaborazione  delle  metodologie in tema di Analisi di
Impatto   della   Regolamentazione   (AIR),  coordina  e  sovrintende
all'applicazione  delle  direttive  del  presidente del Consiglio dei
Ministri   in  materia  di  AIR,  alla  introduzione  delle  relative
procedure  nelle  pubbliche  amministrazioni  ed  alla formazione del
relativo personale;
    h) verifica  le  relazioni  predisposte  dalle amministrazioni su
richiesta degli organi parlamentari;
    i) coordina  e  promuove  l'istruttoria  relativa  all'iniziativa
regolamentare del Governo;
    l)  attua  la  revisione  tecnico-formale  dei  testi normativi e
redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e
formula  le  proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento
legislativo esistente;
    m) esprime  pareri  giuridici e sovrintende al contenzioso curato
dalla    presidenza;    cura   l'istruttoria   delle   questioni   di
costituzionalita'  e  i  relativi rapporti con gli uffici della Corte
costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato;
    n) cura  i  rapporti con le autorita' amministrative indipendenti
relativamente alle questioni riguardanti la normazione;
    o) cura,  in  collegamento  con  il  dipartimento  per gli affari
regionali   e   le   segreterie   delle  Conferenze  Stato-regioni  e
Stato-citta',  gli  adempimenti  preliminari  per  l'espressione  dei
pareri sugli atti normativi del Governo;
    p) cura,  in collaborazione con gli altri organi costituzionali e
con   i   competenti   uffici   informatici   della   presidenza,  la
predisposizione  e  la  diffusione mediante sistemi informatici della
documentazione  giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni
e dei cittadini;
    q) svolge  le  attivita' di ricerca e documentazione giuridica ed
ogni  altra  attivita'  che ad esso venga affidata, nell'ambito delle
proprie   competenze,   dal   presidente,  dal  sottosegretario  alla
presidenza o dal segretario generale.
  2.  Il  dipartimento,  ai  sensi e con le modalita' dell'art. 9 del
decreto del presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:
    a) assiste  il  dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie  nella  fase  ascendente  del  processo  di  adozione dei
regolamenti e delle direttive comunitarie, nonche' nelle procedure di
infrazione avviate dall'Unione europea;
    b) assicura,  quanto al processo di formazione e di attuazione in
sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della
situazione  normativa  ed  economica  interna  e la valutazione delle
conseguenze  dell'introduzione  delle  norme comunitarie sull'assetto
interno.
  3.   Operano   in   raccordo   funzionale   con   il  dipartimento,
relativamente  alle  materie  di  rispettiva  competenza,  i  settori
legislativi  dei  dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio,
che  integrano  il  dipartimento  stesso  ove  l'affidamento  venga a
cessare.
  4. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu'
di nove servizi.
  5.  Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di otto unita'
nell'ambito  del  contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3,
della legge 6 luglio 2002, n. 137.