Art. 17. Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e' la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce supporto all'attivita' di coordinamento del presidente ed assiste il sottosegretario alla presidenza e il segretario generale in materia di attivita' normativa. Il dipartimento assicura altresi' alla presidenza la consulenza giuridica di carattere generale. Esso in particolare: a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari; b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge; c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la qualita' dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneita' e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti; d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza; e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruita' dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese; f) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), coordina e sovrintende all'applicazione delle direttive del presidente del Consiglio dei Ministri in materia di AIR, alla introduzione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale; h) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari; i) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del Governo; l) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente; m) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalita' e i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato; n) cura i rapporti con le autorita' amministrative indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la normazione; o) cura, in collegamento con il dipartimento per gli affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e Stato-citta', gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo; p) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali e con i competenti uffici informatici della presidenza, la predisposizione e la diffusione mediante sistemi informatici della documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini; q) svolge le attivita' di ricerca e documentazione giuridica ed ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal presidente, dal sottosegretario alla presidenza o dal segretario generale. 2. Il dipartimento, ai sensi e con le modalita' dell'art. 9 del decreto del presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366: a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, nonche' nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea; b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno. 3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare. 4. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di nove servizi. 5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di otto unita' nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.