Art. 18. Dipartimento per il coordinamento amministrativo 1. Il dipartimento per il coordinamento amministrativo e' la struttura di supporto che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento e indirizzo, nonche' di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilita' delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attivita' attinente al coordinamento amministrativo demandata alla presidenza. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal presidente. 2. Il dipartimento fornisce supporto all'attivita' della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo e con i commissari straordinari istituiti dal Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. 3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu' di cinque servizi.