Art. 18.

          Dipartimento per il coordinamento amministrativo

  1.  Il  dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo  e' la
struttura  di  supporto che opera nel settore dell'attuazione, in via
amministrativa,   delle  politiche  del  Governo.  A  tale  fine,  il
dipartimento  effettua  i  necessari  interventi  di  coordinamento e
indirizzo,  nonche' di monitoraggio, in vista anche della verifica di
fattibilita'  delle  iniziative  legislative,  ed esercita ogni altra
attivita'  attinente  al  coordinamento amministrativo demandata alla
presidenza.   Cura   gli  adempimenti  riferiti  alle  competenze  di
carattere   politico-amministrativo   direttamente   esercitate   dal
presidente.
  2.   Il   dipartimento   fornisce   supporto   all'attivita'  della
commissione  per  l'accesso  ai  documenti amministrativi di cui alla
legge  7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con
le  strutture  di  missione  di  cui all'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo e con i commissari straordinari istituiti dal Governo, ai
sensi  dell'art.  11  della  legge,  per  fare fronte a particolari e
temporanee  esigenze  di  coordinamento operativo tra amministrazioni
statali.
  3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu'
di cinque servizi.