Art. 2.

                     Strutture della Presidenza

  1. Costituiscono strutture generali della Presidenza:
    a) le  strutture  preposte  in maniera organica ed integrata alle
aree  funzionali  omogenee  di  cui  all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo:
      1) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
      2) il dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
      3)   il  dipartimento  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie;
      4) il dipartimento per gli affari regionali;
      5) il dipartimento per l'informazione e l'editoria;
      6) il dipartimento della funzione pubblica;
      7) il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
      8) il dipartimento per le pari opportunita';
      9) il dipartimento per le riforme istituzionali;
      10) il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
      11) il dipartimento per il coordinamento amministrativo;
      12) il dipartimento per gli affari economici;
      13)   il   dipartimento   per   lo   sviluppo   delle  economie
territoriali;
      14)  l'ufficio  di segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
      15)  l'ufficio  di  segreteria della conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali;
      16) il dipartimento per la protezione civile;
      17) l'ufficio nazionale per il servizio civile;
    b)  le  strutture  di  missione  istituite, ai sensi dell'art. 7,
comma  4,  del decreto legislativo, per lo svolgimento di particolari
compiti,  per  il  raggiungimento  di  risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi:
      1) il dipartimento nazionale per le politiche antidroga.
  2.  Costituiscono  altresi'  strutture  generali  della Presidenza,
adibite   a   compiti  di  organizzazione,  gestione  delle  risorse,
controllo  e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo:
    a) l'ufficio del segretario generale;
    b) il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione;
    c) il dipartimento per le risorse strumentali;
    d) il dipartimento del cerimoniale di Stato;
    e) l'ufficio bilancio e ragioneria;
    f) l'ufficio per il controllo interno;
    g) ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
  3.  Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti
uffici:
    a) l'ufficio   del   Presidente,   comprensivo  della  Segreteria
particolare;
    b) l'ufficio stampa e del portavoce del presidente;
    c) l'ufficio del consigliere diplomatico;
    d) l'ufficio del consigliere militare.
  4.  Le  strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta
collaborazione   del   presidente,  fermo  restando  quanto  disposto
dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo.
  5. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla
cui  responsabilita'  non  siano affidate strutture generali, possono
essere   istituite,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  4  del  decreto
legislativo,  apposite  strutture di missione. La stessa disposizione
si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle
cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura.
  6.  Ove  non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi
collegiali   istituiti   stabilmente   o  temporaneamente  presso  la
presidenza   si   avvalgono   del   supporto  di  strutture  che  non
costituiscono  uffici  dirigenziali  e che fanno capo al dipartimento
per le risorse umane e l'organizzazione.
  7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi,
costituiscono strutture dirigenziali non generali della presidenza le
strutture  di  supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi
dell'art. 11 della legge.
  8.  I  soggetti  preposti  a  strutture  generali o equiparate sono
individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19
settembre   1994,   n.   626,  e  successive  modificazioni,  e  sono
responsabili,  secondo  le  disposizioni  del presente decreto, della
funzionalita'   dell'ufficio   e  della  utilizzazione  ottimale  del
personale a questo assegnato.