Art. 2. Strutture della Presidenza 1. Costituiscono strutture generali della Presidenza: a) le strutture preposte in maniera organica ed integrata alle aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo: 1) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; 2) il dipartimento per i rapporti con il Parlamento; 3) il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; 4) il dipartimento per gli affari regionali; 5) il dipartimento per l'informazione e l'editoria; 6) il dipartimento della funzione pubblica; 7) il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; 8) il dipartimento per le pari opportunita'; 9) il dipartimento per le riforme istituzionali; 10) il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; 11) il dipartimento per il coordinamento amministrativo; 12) il dipartimento per gli affari economici; 13) il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali; 14) l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 15) l'ufficio di segreteria della conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 16) il dipartimento per la protezione civile; 17) l'ufficio nazionale per il servizio civile; b) le strutture di missione istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo, per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi: 1) il dipartimento nazionale per le politiche antidroga. 2. Costituiscono altresi' strutture generali della Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo: a) l'ufficio del segretario generale; b) il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione; c) il dipartimento per le risorse strumentali; d) il dipartimento del cerimoniale di Stato; e) l'ufficio bilancio e ragioneria; f) l'ufficio per il controllo interno; g) ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari. 3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti uffici: a) l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare; b) l'ufficio stampa e del portavoce del presidente; c) l'ufficio del consigliere diplomatico; d) l'ufficio del consigliere militare. 4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta collaborazione del presidente, fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo. 5. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilita' non siano affidate strutture generali, possono essere istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura. 6. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione. 7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge. 8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalita' dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.