Art. 21. Dipartimento della funzione pubblica 1. Il dipartimento della funzione pubblica e' struttura di supporto per il coordinamento e la verifica delle attivita' in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicita', nonche' per il coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico e trattamento economico del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; gestione stralcio del ruolo unico dei dirigenti sino alla costituzione dei ruoli delle amministrazioni dello Stato; cura della banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; assistenza, monitoraggio e verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni. Il dipartimento esercita altresi' compiti ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico. 2. Il dipartimento si articola in non piu' di sei uffici e non piu' di ventisei servizi. Presso il dipartimento opera, inoltre, l'ispettorato per la funzione pubblica, articolato in due ulteriori servizi. 3. Nell'ambito del dipartimento, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica, opera, altresi', l'ufficio per l'attivita' normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure con il compito di coadiuvare il Ministro nell'espletamento di tale attivita'. L'ufficio si articola in un ulteriore servizio. 4. Il dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto. 5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di dieci unita' nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.