Art. 21.

                Dipartimento della funzione pubblica

  1. Il dipartimento della funzione pubblica e' struttura di supporto
per  il  coordinamento  e  la  verifica delle attivita' in materia di
organizzazione  e funzionamento delle pubbliche amministrazioni anche
con   riferimento   alle  innovazioni  dei  modelli  organizzativi  e
procedurali  finalizzate  all'efficienza,  efficacia ed economicita',
nonche'  per  il  coordinamento  in materia di lavoro nelle pubbliche
amministrazioni.  Il  dipartimento, in particolare, svolge compiti in
materia  di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei
reclutamenti  nelle  pubbliche  amministrazioni;  stato  giuridico  e
trattamento   economico  del  personale,  anche  dirigenziale,  delle
pubbliche  amministrazioni;  gestione  stralcio  del  ruolo unico dei
dirigenti  sino  alla  costituzione  dei  ruoli delle amministrazioni
dello  Stato;  cura  della  banca  dati informatica contenente i dati
relativi   ai   ruoli   delle  amministrazioni  dello  Stato;  tenuta
dell'anagrafe  delle  prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione
concernente  le  pubbliche  amministrazioni;  cura  dei  rapporti con
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni  per  quanto attiene al personale contrattualizzato e
cura  delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle
pubbliche  amministrazioni in regime di diritto pubblico; assistenza,
monitoraggio  e  verifica  relativamente all'attuazione delle riforme
concernenti    l'organizzazione   e   l'attivita'   delle   pubbliche
amministrazioni.  Il dipartimento esercita altresi' compiti ispettivi
sulla  razionale  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni e
l'ottimale utilizzazione del personale pubblico.
  2. Il dipartimento si articola in non piu' di sei uffici e non piu'
di   ventisei   servizi.   Presso  il  dipartimento  opera,  inoltre,
l'ispettorato  per  la funzione pubblica, articolato in due ulteriori
servizi.
  3.  Nell'ambito  del  dipartimento,  alle  dirette  dipendenze  del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, opera, altresi', l'ufficio per
l'attivita'  normativa  ed  amministrativa  di  semplificazione delle
norme  e  delle  procedure  con  il compito di coadiuvare il Ministro
nell'espletamento  di  tale  attivita'.  L'ufficio  si articola in un
ulteriore servizio.
  4.  Il  dipartimento  continua  ad  avvalersi  degli  esperti e del
personale  di  cui  agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3,
16,  17  e  18  del decreto del presidente della Repubblica 20 giugno
1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto.
  5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di dieci unita'
nell'ambito  del  contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3,
della legge 6 luglio 2002, n. 137.