Art. 22.

           Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

  1.  Il  dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e' struttura
di  supporto  ai fini del coordinamento delle politiche di promozione
dello   sviluppo  della  societa'  dell'informazione,  nonche'  delle
connesse  innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e
le  imprese.  In particolare il dipartimento cura il supporto per: la
definizione  di  una  strategia  unitaria  per la modernizzazione del
Paese    attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione,   che  si  traduca  in  piani  di  azione  e  progetti
coordinati;   l'elaborazione,   il   monitoraggio   e   la   verifica
dell'attuazione  dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso alle
tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,  a migliorare
l'efficienza,    l'efficacia   e   l'economicita'   delle   pubbliche
amministrazioni,  a  riorientare  i  servizi resi ai cittadini e alle
imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie;
l'elaborazione,  la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la
verifica   del   piano  d'azione  "governo  elettronico";  l'impulso,
l'indirizzo   e   il   coordinamento  dei  progetti  innovativi  che,
attraverso l'interoperabilita' dei sistemi informativi, riguardano le
attivita'   di   piu'   amministrazioni;  l'assistenza  alle  singole
amministrazioni  per  la progettazione e la realizzazione di progetti
di informatizzazione dell'attivita' e di fornitura di servizi di rete
agli  utenti;  l'utilizzo  e  l'accelerazione  della diffusione delle
tecnologie  dell'informazione e della comunicazione nei settori della
vita  economica  e  sociale del Paese, nonche' il coordinamento della
ricerca   applicata  nelle  medesime  tecnologie;  le  attivita'  del
comitato  dei  Ministri  per  la  societa' dell'informazione, nonche'
l'attuazione  delle relative decisioni; le attivita' di concertazione
del  Governo  con  le  parti  sociali, per gli aspetti di competenza;
salve  le  competenze attribuite al dipartimento per il coordinamento
delle  politiche  comunitarie,  l'attuazione  delle  decisioni  degli
organismi   comunitari   ed  internazionali  e  l'elaborazione  delle
proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali.
  2.  Il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  si avvale,
inoltre,  del  Centro  tecnico  di  cui  all'art.  24  della legge 24
novembre  2000,  n.  340,  nonche',  ai  sensi dell'art. 29, comma 7,
lettera  b),  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, delle strutture
dell'Autorita'  per  l'informatica  nella pubblica amministrazione, e
adotta   le   opportune   direttive   ai   fini   del   coordinamento
dell'attivita'  del Centro tecnico e dell'Autorita' per l'informatica
nella  pubblica  amministrazione  con  quella del dipartimento, anche
attraverso  l'avvalimento  di uffici e delle relative risorse umane e
strumentali.
  3.  Il  dipartimento  cura  altresi' il supporto al funzionamento e
all'attivita'   dei   comitati   dei   Ministri   per   la   societa'
dell'informazione   e   per   le  iniziative  di  cooperazione  sulla
navigazione satellitare.
  4.  Il  dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e in
non piu' di dodici servizi.