Art. 22. Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 1. Il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e' struttura di supporto ai fini del coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo della societa' dell'informazione, nonche' delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. In particolare il dipartimento cura il supporto per: la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si traduca in piani di azione e progetti coordinati; l'elaborazione, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' delle pubbliche amministrazioni, a riorientare i servizi resi ai cittadini e alle imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie; l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la verifica del piano d'azione "governo elettronico"; l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento dei progetti innovativi che, attraverso l'interoperabilita' dei sistemi informativi, riguardano le attivita' di piu' amministrazioni; l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione e la realizzazione di progetti di informatizzazione dell'attivita' e di fornitura di servizi di rete agli utenti; l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori della vita economica e sociale del Paese, nonche' il coordinamento della ricerca applicata nelle medesime tecnologie; le attivita' del comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, nonche' l'attuazione delle relative decisioni; le attivita' di concertazione del Governo con le parti sociali, per gli aspetti di competenza; salve le competenze attribuite al dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, l'attuazione delle decisioni degli organismi comunitari ed internazionali e l'elaborazione delle proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali. 2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie si avvale, inoltre, del Centro tecnico di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche', ai sensi dell'art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle strutture dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, e adotta le opportune direttive ai fini del coordinamento dell'attivita' del Centro tecnico e dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione con quella del dipartimento, anche attraverso l'avvalimento di uffici e delle relative risorse umane e strumentali. 3. Il dipartimento cura altresi' il supporto al funzionamento e all'attivita' dei comitati dei Ministri per la societa' dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare. 4. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e in non piu' di dodici servizi.